Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 48, il presente decreto è abrogato „nelle parti in cui non attiene a profili di organizzazione e contabilità amministrative“.
(1) Il direttore lavori è responsabile unico nei confronti dell'amministrazione committente per la realizzazione dell'opera.
(2) Nel caso in cui la direzione lavori necessiti di prestazioni specialistiche verrà creato un gruppo di direzione lavori la cui composizione sarà concordata tra l'incaricato e l'amministrazione committente. Nel contratto d'incarico l'amministrazione committente definirà le prestazioni d'ogni specialista sulla base del capitolato prestazionale di cui all'articolo 9.
(3) Il direttore lavori è responsabile unico nei confronti dell'amministrazione committente anche per il lavoro svolto dagli eventuali direttori dei lavori specialistici. In subordine l'amministrazione committente si riserva la facoltà di far valere la responsabilità direttamente anche nei confronti dei direttori dei lavori specialistici per la parte di loro competenza.8)
L'art. 7/bis è stato inserito dall'art. 10 del D.P.P. 25 marzo 2004, n. 11.