Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 48, il presente decreto è abrogato „nelle parti in cui non attiene a profili di organizzazione e contabilità amministrative“.
(1) L'amministrazione committente può risolvere in danno dell'appaltatore il contratto d'appalto con un preavviso di dieci giorni, qualora, trascorso il 15 per cento del tempo contrattuale, si riscontri un ritardo superiore al 20 per cento rispetto al cronoprogramma dei lavori.39)
(2) In assenza di un cronoprogramma dei lavori, l'amministrazione committente può ugualmente risolvere in danno dell'appaltatore il contratto d'appalto con un preavviso di dieci giorni, qualora, trascorso il 15 per cento del tempo contrattuale, il rapporto "importo contrattuale/tempo assegnato in contratto per l'ultimazione dei lavori" sia superiore al rapporto "importo dei lavori eseguiti/tempo impiegato", aumentato del 20 per cento.40)
(3) Nel caso di superamento del termine contrattuale il direttore dei lavori assegna all'appaltatore un termine non inferiore a dieci giorni per eseguire i lavori in ritardo, dandogli le prescrizioni ritenute necessarie.
(4) Le cause dei ritardi devono essere riconducibili a fatti dell'appaltatore.
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 21 del D.P.P. 25 luglio 2003, n. 29.
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 21 del D.P.P. 25 luglio 2003, n. 29.