Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 48, il presente decreto è abrogato „nelle parti in cui non attiene a profili di organizzazione e contabilità amministrative“.
(1) Qualora l'importo dei lavori sia pari o inferiore a 150.000 euro, rispettivamente 300.000 euro nei casi di cui all'articolo 31 comma 1 lettera e) della legge, l'amministrazione committente può rinunciare alla pubblicazione del bando di gara purché alla gara vengano invitate almeno dieci imprese, qualora sussistano in tale numero imprese qualificate;.
(2) Nei casi di procedura negoziata di cui all'articolo 31, comma 1 della legge l'amministrazione committente tratta con almeno dieci imprese di propria scelta, fatto salvo quanto previsto all'articolo 31, comma 1, lettera a) della legge.29)
(3) L'amministrazione committente tratta con una o più imprese di propria scelta:
Il testo tedesco del comma 2 è stato modificato dall'art. 1 del D.P.P. 13 febbraio 2002, n. 4.