Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 48, il presente decreto è abrogato „nelle parti in cui non attiene a profili di organizzazione e contabilità amministrative“.
(1) Ai fini dell'individuazione delle offerte anomale, la media aritmetica delle offerte è calcolata senza arrotondamento fino alla terza cifra decimale.
(2) Ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto concorrono anche le offerte che non sono state prese in considerazione per determinare la media aritmetica di cui al comma 1 dell'articolo 51 della legge.
(3) Qualora il numero delle offerte ammesse alla gara sia inferiore a cinque l'amministrazione committente può rinunciare all'applicazione delle disposizioni degli articoli 51 comma 4 e 52 della legge per l'individuazione delle offerte anomale, a condizione che tale rinuncia sia prevista nel bando di gara o nella lettera di invito.27)
(4) Qualora il numero delle offerte ammesse alla gara sia inferiore a cinque, non si procede al calcolo matematico di cui all'articolo 51, comma 1 della legge. Le offerte ritenute anormalmente basse dall'amministrazione committente, sono sottoposte alla procedura di verifica dell'anomalia.28)
Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 14 del D.P.P. 25 luglio 2003, n. 29.
Il comma 4 è stato aggiunto dall'art. 14 del D.P.P. 25 luglio 2003, n. 29.