Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 48, il presente decreto è abrogato „nelle parti in cui non attiene a profili di organizzazione e contabilità amministrative“.
(1) A giustificazione delle offerte anomale, l'amministrazione committente, oltre alle analisi dei prezzi offerti, può richiedere all'offerente:
(2) Qualora il numero delle offerte ammesse alla gara sia inferiore a cinque, non si procede al calcolo matematico di cui all'articolo 52, comma 2 della legge. Le offerte ritenute anormalmente basse dall'amministrazione committente, sono sottoposte alla procedura di verifica dell'anomalia.
(3) L'amministrazione committente valuta l'adeguatezza dei prezzi offerti confrontando le analisi e le altre giustificazioni presentate dagli offerenti con i prezzi di mercato, le situazioni locali e i prezzari ufficiali.26)
L'art. 36 è stato sostituito dall'art. 13 del D.P.P. 25 luglio 2003, n. 29.