Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 48, il presente decreto è abrogato „nelle parti in cui non attiene a profili di organizzazione e contabilità amministrative“.
(1) L'amministrazione committente può applicare la procedura di verifica di anomalie anche qualora il criterio di aggiudicazione prescelto sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
(2) Nella seduta di apertura delle offerte economiche delle gare, indette col metodo dell'offerta di prezzi unitari, i concorrenti possono denunciare errori commessi nel calcolo del prezzo complessivo offerto prima dell'apertura delle offerte.
(3) L'amministrazione committente verifica l'offerta di cui al comma 2 e ricalcola, nel caso di incidenza sull'importo complessivo, la media.
(4) Se l'amministrazione committente, in sede di verifica dell'offerta ai sensi dell'articolo 37, comma 6, della legge, riscontra degli errori di calcolo, ricalcola la media.