Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 48, il presente decreto è abrogato „nelle parti in cui non attiene a profili di organizzazione e contabilità amministrative“.
(1) Nel caso di procedura ristretta, se per ragioni d'urgenza non è possibile osservare i termini di cui all'articolo 28 della legge, l'amministrazione committente può stabilire i termini seguenti:
(2) Sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sul capitolato d'oneri devono essere comunicate dall'amministrazione committente almeno quattro giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 7 del D.P.P. 20 aprile 2005, n. 16.