Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 48, il presente decreto è abrogato „nelle parti in cui non attiene a profili di organizzazione e contabilità amministrative“.
(1) La prova dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori di cui agli articoli 23, 24 e 25, se relativi ad opere pubbliche, è data dalla produzione, dopo l'aggiudicazione, delle relative attestazioni di esecuzione a regola d'arte dei lavori rilasciate dal direttore dei lavori, anche in relazione a lavori ultimati e non collaudati.
(2) La prova dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, se relativi ad opere private, è data dalla produzione della dichiarazione di accettazione del committente.