Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 48, il presente decreto è abrogato „nelle parti in cui non attiene a profili di organizzazione e contabilità amministrative“.
(1) Il direttore dei lavori rilascia il certificato di regolare esecuzione con la dichiarazione attestante che gli eventuali nuovi prezzi sono stati concordati ai sensi degli articoli 72 e seguenti.
(2) Il certificato di regolare esecuzione è rilasciato entro 180 giorni dall'ultimazione dei lavori, salvo che non sia diversamente stabilito nel capitolato speciale d'appalto.