(1) Riscontrandosi nella visita di collaudo difetti o mancanze, riguardo all'esecuzione dei lavori, tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, il collaudatore rifiuta il rilascio del certificato di collaudo e procede a termini dell'articolo 126.
(2) Se i difetti e le mancanze sono di lieve entità e sono riparabili in breve tempo, il collaudatore prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'appaltatore un termine.
(3) Il certificato di collaudo non è rilasciato e la cauzione non è svincolata sino a che da apposita dichiarazione del direttore dei lavori risulti che l'appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli, ferma restando la facoltà del collaudatore di procedere direttamente alla relativa verifica.
(4) Se i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità dell'opera e la regolarità del servizio cui l'intervento è strumentale, il collaudatore determina, nel rilasciare il certificato, la somma che, in conseguenza dei difetti riscontrati, si deve detrarre dal credito dell'appaltatore.