(1) L'amministrazione committente può affidare l'incarico per la progettazione e per altri servizi professionali, in base ad uno dei seguenti criteri:
- al curriculum ed al prezzo;
- al curriculum;
- al prezzo.
(2) L'amministrazione committente può inoltre inserire nel bando o nella lettera d'invito, quale criterio di valutazione, il termine di consegna delle varie fasi progettuali o altri criteri anche al fine di garantire il principio della rotazione degli incarichi.
(3) Gli incarichi di importo fino a Euro 50.000,00 possono essere affidati dall'amministrazione committente ai soggetti di sua fiducia di cui all'articolo 22 della legge.11)
(4) Per gli incarichi di importo superiore a Euro 50.000,00 e fino alla soglia comunitaria l'amministrazione committente invita almeno cinque professionisti, scelti dall'elenco di fiducia, ove ufficialmente istituito, tenendo conto dell'importo degli incarichi già conferiti agli stessi e dell'esperienza professionale maturata. Sono prioritariamente invitati i professionisti ai quali sono stati conferiti incarichi per importi di minore entità. Qualora l'amministrazione committente non abbia ufficialmente istituito un elenco di fiducia ogni incarico deve essere conferito a seguito di pubblicazione di un bando di gara.12)
(5) Qualora per l'affidamento di un servizio si esperisca una gara si applicano le disposizioni del Capo VI della legge per quanto compatibili.13)