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c) Decreto del Presidente della Provincia 5 luglio 2001, n. 411) 2)
Regolamento per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici

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1)

Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.

2)

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 48, il presente decreto è abrogato „nelle parti in cui non attiene a profili di organizzazione e contabilità amministrative“.

Art. 9 (Disposizioni preliminari)

(1) La progettazione ha come fine fondamentale la realizzazione di un'opera di qualità e tecnicamente valida, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione. La progettazione è informata, tra l'altro, a principi di minimizzazione dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate nell'intervento e di massima manutenibilità, durabilità dei materiali e dei componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità dei materiali ed agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo.

(2) Il progettista esegue la progettazione rendendo partecipi il responsabile di progetto e gli utenti finali.

(3) La progettazione si articola secondo tre progressivi livelli di definizione: preliminare, definitivo ed esecutivo. I predetti livelli prevedono una suddivisione di contenuti che tra loro interagiscono e si sviluppano senza soluzione di continuità.

(4) Al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche del lavoro nel suo ciclo di vita utile, i progetti sono aggiornati dal direttore dei lavori in modo da rendere disponibili tutte le informazioni su come l'opera o il lavoro è stato costruito.

(5) I progetti prevedono misure atte ad evitare effetti negativi sull'ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio storico-artistico ed archeologico in relazione all'attività di cantiere ed a tal fine comprendono:

  1. uno studio della viabilità di accesso ai cantieri ed, eventualmente, la progettazione di quella provvisoria, in modo da limitare l'interferenza con il traffico locale ed i pericoli per le persone e l'ambiente;
  2. l'indicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed atmosferici;
  3. la localizzazione delle cave e dei depositi eventualmente necessari e la valutazione sia del tipo e della quantità di materiali da prelevare e/o stoccare, sia delle esigenze di eventuale ripristino ambientale finale;
  4. lo studio per la realizzazione degli interventi di conservazione, protezione e restauro volti alla tutela e salvaguardia del patrimonio di interesse artistico e storico e delle opere di sistemazione esterna.

(6) I progetti sono redatti considerando anche il contesto in cui l'intervento si inserisce in modo che esso non pregiudichi l'accessibilità, l'utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.

(7) Tutti gli elaborati progettuali sono sottoscritti dai soggetti affidatari degli incarichi.

(8) Se sono possibili più soluzioni progettuali, la scelta avviene mediante l'impiego di una metodologia di valutazione qualitativa e quantitativa, di multicriteri o multiobiettivi, tale da permettere di ricavare una graduatoria di priorità tra le soluzioni progettuali possibili.

(9) In ottemperanza all'articolo 73, comma 3 della legge, i professionisti incaricati devono inviare una copia della relazione geologica e della relazione geotecnica, redatte in base alla normativa vigente, all' "Ufficio Geologia e prove materiali" della Provincia.

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