(1) A seguito della comunicazione dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, il direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore e rilascia entro sette giorni il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, osservando le disposizioni di cui all'articolo 62.
(2) Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato, che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
(3) Dalla data di rilascio del certificato di ultimazione dei lavori previsto al comma 1 ovvero, nelle ipotesi previste al comma 2, dalla data di rilascio del certificato attestante l'avvenuta esecuzione delle lavorazioni ivi indicate, la cauzione definitiva può essere ridotta del 50 % su indicazione del direttore dei lavori e dietro presentazione delle dichiarazioni liberatorie dei subappaltatori che hanno effettuato lavori nell'ultimo stato di avanzamento. È sufficiente, a tal fine, la presentazione all'istituto bancario fideiussore della copia del certificato di ultimazione lavori.62)