Pubblicato nel B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
(1) È vietato utilizzare gli autoveicoli e motoveicoli per ragioni personali, ad eccezione delle autovetture di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), concedere per qualsiasi motivo a privati od enti l'uso dei medesimi o trasportare, salvo autorizzazione dell'amministratore o del funzionario trasportato, persone estranee al servizio, o cose ed oggetti non attinenti al medesimo.
(2) Al consegnatario di autoveicoli e i motoveicoli di proprietà provinciale competono l'autorizzazione all'utilizzo, il controllo sul regolare impiego nonché la custodia e la manutenzione dei medesimi, ivi compresi gli adempimenti connessi alla revisione, alla tassa automobilistica ed alla copertura assicurativa. Per le autovetture di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), la custodia e la manutenzione predette sono curate dagli autisti secondo le direttive del consegnatario.
(3) In caso di autoveicoli e di motoveicoli non di proprietà provinciale il direttore della ripartizione competente ne autorizza l'uso e impartisce le direttive ai fini della custodia e della manutenzione in conformità alle condizioni pattuite col contratto di leasing.