(1) Le teleferiche di cui all'articolo 3, comma 2, della legge sulle teleferiche, devono essere sottoposte a collaudo tecnico da parte di un esperto iscritto nell'albo di cui all'articolo 6, comma 1, della legge sulle teleferiche. Per le teleferiche che trasportano anche persone il collaudo deve essere effettuato da un ingegnere abilitato ad esercitare la professione nel territorio della Repubblica ed iscritto nell'albo degli esperti.
(2) Il collaudatore non deve risultare coinvolto in alcun modo nella progettazione, nella costruzione e nell'esecuzione dei lavori dell'impianto.
(3) Durante il collaudo il collaudatore accerta che sussistano le condizioni di sicurezza richieste dalle leggi e dai regolamenti tecnici effettuando:
- a) la presa in visione del progetto, degli eventuali progetti aggiuntivi, degli atti di approvazione e delle dichiarazioni presentate;
- b) una visita alle opere eseguite onde constatarne la rispondenza ai dati di progetto;
- c) delle prove con impianto scarico e carico onde accertare il regolare comportamento dell' impianto nel suo insieme ed il regolare funzionamento dei dispositivi di sicurezza;
- d) l' accertamento del rispetto delle eventuali prescrizioni contenute nell'atto di concessione di cui all'articolo 66 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, o nel benestare tecnico dell'Ufficio provinciale Trasporti funiviari;
- e) ogni altra prova o verifica ritenuta necessaria per i sopraindicati accertamenti.
(4) Il collaudatore deve redigere il verbale di collaudo, la relazione sulle prove e verifiche effettuate e il certificato di collaudo contenente eventuali prescrizioni di esercizio. Prima del rilascio del nulla osta all'esercizio da parte del sindaco deve essere richiesto all'Ufficio provinciale Trasporti funiviari il parere sul verbale di collaudo, sulla relazione di collaudo e sul certificato di collaudo.