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a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 8 maggio 2001, n. 211)
Regolamento alla legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 5, concernente "Disciplina delle teleferiche in servizio privato adibite al trasporto di persone e cose"

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1)

Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 27. giugno 2001, n. 26.

Art. 12 (Esercizio)

(1) Ogni impianto deve essere condotto in modo tale che non sussista alcun pericolo per persone, animali e cose. Nel caso in cui si riscontrino anomalie sull'impianto o sulle opere di protezione tali da comportare un pericolo per persone, animali o cose, l'esercizio deve essere sospeso immediatamente e devono essere adottati tutti i provvedimenti necessari per ovviare a tale pericolo.

(2) Sulle teleferiche adibite anche al trasporto di persone di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge sulle teleferiche devono essere effettuate ogni due anni ispezioni, prove e verifiche da parte di un esperto funiviario di cui all'articolo 8, onde accertare lo stato di conservazione, il corretto funzionamento e la sicurezza di tutti gli elementi dell'impianto in conformità alle norme tecniche in vigore all'atto della costruzione dell'impianto nonché alle prescrizioni di esercizio. I risultati delle ispezioni, verifiche e prove vanno riportati su un modello redatto dallo stesso esperto funiviario e depositato presso l'impianto. Una relazione finale sull'esito delle ispezioni, prove e verifiche effettuate da cui risulti se si possa o meno continuare l'esercizio dell'impianto deve essere inviata al sindaco del comune competente.

(3) Per tutti gli altri tipi di teleferiche che, in base all'articolo 3 della legge sulle teleferiche, necessitano del nulla osta all'esercizio, le ispezioni, verifiche e prove devono essere effettuate ogni otto anni da un esperto funiviario iscritto nell'albo di cui all'articolo 8 e nominato dal proprietario dell'impianto, onde accertare lo stato di conservazione, il corretto funzionamento e la sicurezza di tutti gli elementi dell'impianto in conformità alle norme tecniche in vigore all'atto della costruzione dell'impianto. Una relazione finale sull'esito delle ispezioni, prove e verifiche effettuate da cui risulti se si possa o meno continuare l'esercizio dell'impianto deve essere inviata al sindaco del comune competente.

(4) Per quanto riguarda le ispezioni, verifiche e prove per le teleferiche mobili per cantieri e per trasporto di legname (gru a cavo) valgono le norme generali di sicurezza.

(5) Per le linee funiviarie che necessitano di un nulla osta all'esercizio i limiti minimi di massimale per l'assicurazione contro i danni provocati dall'impianto a persone, animali o cose di cui all'articolo 9, comma 3, della legge sulle teleferiche sono stabiliti nell'allegato B.

(6) Per le teleferiche adibite anche al trasporto di persone si applicano inoltre le disposizioni di cui ai commi da 7 a 12.

(7) Ogni teleferica adibita anche al trasporto di persone deve essere condotta secondo le prescrizioni contenute nelle norme di sicurezza. In base all'articolo 9, comma 2, della legge sulle teleferiche l'esercente della teleferica deve incaricare un esperto funiviario, che deve essere iscritto nell'albo degli esperti di cui all'articolo 8 del presente regolamento di esecuzione. L'esperto deve confermare per iscritto l'accettazione dell'incarico. Nel caso in cui non sia incaricato un esperto funiviario, l'esercizio della funivia deve essere sospeso.

(8) L'esperto funiviario incaricato per l'impianto deve elaborare il relativo regolamento di esercizio, modificandolo eventualmente qualora fosse necessario;

(9) Il regolamento di esercizio deve contenere almeno:

  • a)  l' elenco del personale abilitato all'esercizio;
  • b)  le mansioni e gli obblighi del personale;
  • c)  norme per l' esercizio dell'impianto in condizioni normali;
  • d)  norme per l' esercizio dell'impianto in condizioni eccezionali;
  • e)  le istruzioni per il salvataggio;
  • f)  le istruzioni per le ispezioni, prove e verifiche giornaliere, mensili ed annuali, compresa l' indicazione delle scadenze per le prove non distruttive delle funi;
  • g)  le istruzioni per la manutenzione dell' impianto;
  • h)  le istruzioni riguardanti le norme di comportamento dei viaggiatori nelle condizioni normali ed eccezionali di esercizio;
  • i)  l' elenco delle persone autorizzate al trasporto.

(10) Il personale addetto alla manovra e alla manutenzione degli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge sulle teleferiche deve essere abilitato dall'esperto funiviario competente. Il certificato di abilitazione deve essere consegnato al personale dall'esperto funiviario. Nel caso di gravi inadempienze l'esperto funiviario può revocare l'abilitazione al personale.

(11) Le norme di comportamento per i viaggiatori di cui al comma 9, lettera h), il numero massimo ammesso di viaggiatori nel veicolo ed il carico utile massimo ammesso devono essere riportati su apposita targa apposta all'interno di ogni veicolo.

(12) Qualsiasi incidente od altro evento che abbia turbato l'esercizio o che comporti un pericolo per l'esercizio dell'impianto, per persone o cose deve essere immediatamente segnalato all'esperto funiviario competente ed al sindaco.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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