(1) I diritti di mensa e i diritti di pesca da esercitare in comunione non possono essere divisi. Inoltre è vietata la separazione dall'acqua principale di rami laterali, nonché di affluenti di una lunghezza inferiore a otto chilometri; a tal fine non vengono prese in considerazione le acque non adatte alla pescicoltura ai sensi dell'articolo 5.
(2) Salvo quanto previsto al comma 1, i diritti esclusivi di pesca gravanti su corsi d'acqua possono essere divisi, qualora sussistano le seguenti condizioni: