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a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 8 maggio 2001, n. 191)
Regolamento relativo alla pesca

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1)
Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 5 giugno 2001, n. 23.

Art. 21 (Domanda per il rilascio della licenza di pesca)

(1) Il richiedente deve indicare nella domanda per il rilascio della licenza di pesca i propri dati anagrafici ed allegare alla stessa due foto formato tessera. Qualora il richiedente sia minorenne, è necessario l'assenso dei genitori o del tutore, dato sia mediante controfirma della domanda come con dichiarazione separata.

(2) Qualora il richiedente presenta personalmente la domanda di cui al comma 1, l'addetto dell'ufficio incaricato provvede alla legalizzazione delle foto; altrimenti alla domanda devono essere allegate le foto legalizzate dal comune di residenza.

(3) 19)

19)
L'art. 21, comma 3, è stato abrogato dall'art. 5, comma 1, lettera c), del D.P.P. 5 maggio 2017, n. 17.