(1)Un permesso di pesca annuale dà diritto a complessivamente 60 uscite di pesca per ogni stagione ittica e comunque a non più di tre uscite alla settimana. 15)
(2) La limitazione di cui al comma 1 vale anche nei confronti di chi è in possesso di più permessi per lo stesso tratto di gestione.
(3) La mancata indicazione della data o del tratto di gestione nel permesso di pesca o l'esercizio della pesca senza avere con sé il permesso di pesca costituisce sempre una violazione al presente articolo.