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a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 8 maggio 2001, n. 191)
Regolamento relativo alla pesca

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1)
Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 5 giugno 2001, n. 23.

Art. 15 (Mezzi di pesca)

(1) Nelle acque correnti è consentito l'uso di una sola canna con al massimo tre ami o tre ancorette. Nei laghi naturali e artificiali e negli stagni è permesso il contemporaneo uso di quattro canne con al massimo due ami o due ancorette per ciascuna oppure l'uso di quattro tirlindane, escluse le acque salmonicole dove è consentito l'uso contemporaneo di due canne con al massimo tre ami o tre ancorette per ciascuna oppure l'uso di due tirlindane.

(2) È consentito l'uso del guadino o della gaffa per estrarre il pesce allamato, nonché di un retino o di una nassa di limitate dimensioni per la cattura di pesciolini da esca. Tutti gli altri strumenti, compreso lo scandaglio, nonché l'uso di elettricità, esplosivi e sostanze inebrianti sono vietati.

(3)  Di norma sono consentite tutte le esche naturali ed artificiali, tranne le larve di mosca carnaria, le uova di pesce e i pesci vivi di qualsiasi specie. Le uova di salmone possono essere utilizzate solamente nei laghi e nei bacini artificiali. Possono essere utilizzati pesci esca morti. Nel caso di acque ciprinicole il pesce esca deve provenire comunque dalla medesima acqua di pesca, mentre nel caso di acque salmonicole i pesci esca morti possono provenire anche da altre acque di pesca della provincia, a condizione che si tratti di sanguinerole, scardole, triotti, alborelle o cavedani e che siano trasportati già morti. Inoltre sono ammesse, quali pesci esca morti, anche tutte le specie ittiche marine. Il commercio di pesci esca vivi o morti non è ammesso. 14)

(4) I pescatori devono rimanere nelle immediate vicinanze dei loro attrezzi in esercizio.

(5) Nel piano di coltivazione gli acquicoltori possono prevedere ulteriori limitazioni nell'uso delle canne, degli ami e delle esche, nonché ridurre il limite giornaliero di cattura.

14)
L'art. 15, comma 3, è stato prima sostituito dall'art. 8 del D.P.P. 10 agosto 2006, n. 39, e successivamente dall'art. 2, comma 3, del D.P.P. 5 maggio 2017, n. 17.
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