Pubblicato nel B.U. 6 febbraio 2001, n. 6.
(1) Nel regolamento sulla tariffa rifiuti possono essere stabiliti i criteri per la concessione di esenzioni o riduzioni in casi particolari, ad esempio a favore di chiese, aree cimiteriali o per categorie di persone socialmente svantaggiate.
(2) Le minori entrate derivanti da esenzioni dalla tariffa o riduzioni, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 5, devono essere coperte mediante prelievo di fondi dal bilancio comunale e non attraverso le tariffe dovute dalle altre categorie soggette a tariffa.