Pubblicato nel B.U. 6 febbraio 2001, n. 6.
(1) Chiunque occupi oppure conduca locali o aree adibiti a qualsiasi uso, che si trovino al di fuori di zone di raccolta obbligatorie, è obbligato a conferire i rifiuti al più vicino punto di raccolta.
(2) Nelle zone di cui al comma 1 ed in zone al di fuori dell'area centrale, nelle quali il servizio di raccolta viene svolto con minore frequenza, la tariffa può essere ridotta in considerazione della minore ricorrenza della raccolta e della distanza dal più vicino punto di raccolta.