(1) Sono soggette ad autorizzazione ed a collaudo le seguenti modifiche di impianto:
(2) Non sono soggette ad autorizzazione le seguenti modifiche di impianto:
(3) Le modifiche di cui al comma 2 devono essere preventivamente comunicate alla Ripartizione provinciale Economia23) e realizzate nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2, della legge. Deve essere prodotta inoltre la dichiarazione di conformità, ai sensi della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18. In caso di modifica strutturale dell'impianto, la conformità dei lavori dovrà essere attestata da verbale di collaudo eseguito da un tecnico iscritto al collegio od ordine professionale.