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c) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 301)
Regolamento relativo agli interventi di assistenza economica sociale ed al pagamento delle tariffe nei servizi sociali

1)
Pubblicato nel B.U. 19 settembre 2000, n. 39.

CAPO I
Norme generali

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1)  Il presente regolamento disciplina l'erogazione delle prestazioni economiche sociali, nonché il concorso al pagamento delle prestazioni dei servizi sociali, in attuazione degli articoli 7 e 7 bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, nonché degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, con l’obiettivo di rendere equo ed omogeneo il trattamento degli utenti a parità di condizioni socio-economiche e di bisogno. 2)

(2)  Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle prestazioni economiche per invalidi civili, ciechi civili e sordo3)  di cui alla legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46e successive modifiche.

2)
L'art. 1, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 20 luglio 2011, n. 28.
3)
Il termine „sordomuto“ è stato sostituito dalla parola „sordo“ dall'art. 1, comma 2 della L.P. 21 agosto 1978, n. 46, ossia dall'art. 44, comma 1, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

Art. 2 (Definizioni)

(1)  Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. situazione economica” (SE): la somma del reddito e del patrimonio di ciascun componente del nucleo familiare ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2;
  2. “quota base” (QB): la somma in denaro fissata per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali relativi all’alimentazione, all’abbigliamento e all’igiene della persona, ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2;
  3. “valore della situazione economica” (VSE): la misura del grado di benessere di ciascun nucleo familiare ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2;
  4. “fabbisogno” (F): la quota base rapportata al numero di componenti del nucleo familiare, ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2;
  5. “condizione economica garantita” (CEG): la quota della situazione economica, che non è considerata ai fini del calcolo della tariffa, in quanto ritenuta necessaria a far fronte alle esigenze personali del nucleo familiare stesso, ai sensi dell’articolo 37 del presente regolamento;
  6. “percentuale di consumo dell’eccedenza” (PCE): la misura percentuale della situazione economica eccedente la condizione economica garantita, considerata nel calcolo della tariffa, ai sensi dell’articolo 38 del presente decreto;
  7. “utente ai fini del pagamento delle tariffe”: la persona che in prima linea è beneficiaria della prestazione richiesta. 4)

(2)  I calcoli di cui al presente regolamento sono effettuati ai sensi del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e delle disposizioni di cui al presente regolamento con i relativi allegati. 5)

4)
L'art. 2 è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 20 luglio 2011, n. 28.
5)
L'art. 2, comma 2, è stato aggiunto dall'art. 1 comma 1 del D.P.P. 17 giugno 2014, n. 21.

Art. 3 (Principio di sussidiarietà)

(1)  Gli interventi previsti all'articolo 1 sono eseguiti in via subordinata rispetto a tutte le altre prestazioni di natura economica cui il richiedente o la richiedente ha titolo; in seguito, per entrambi i generi, vale la denominazione maschile.6) 

6)
Il testo in lingua italiana dell'art. 3, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 6 maggio 2008, n. 21.

Art. 4 (Consulenza)

(1)  I servizi sociali prestano consulenza ai loro utenti, al fine di informarli dei loro diritti e delle provvidenze cui hanno titolo, nonché di agevolarli nei rapporti con le istituzioni pubbliche e private.

Art. 5 (Enti territorialmente competenti)    

(1)  Per l’erogazione delle prestazioni economiche sociali, è competente l’ente gestore dei servizi sociali nel cui territorio il richiedente ha stabile dimora.

(2)  Per il calcolo delle tariffe e per il pagamento delle tariffe non a carico dell'utente e dei suoi nuclei familiari sono competenti:

  1. il comune ove risulta il domicilio di soccorso, ossia l'ultima residenza italiana ufficiale dell'utente al momento in cui ha inizio l'ospitalità in un servizio residenziale o la sua frequenza di un servizio semiresidenziale, in caso di servizi di competenza del comune; nel caso in cui l’utente provenga da un altro servizio sociale residenziale, il comune ove risulta l’ultima residenza italiana ufficiale dell’utente nel momento in cui è stato accolto per la prima volta in un servizio residenziale;
  2. 1) se l'utente è maggiorenne: l’ente gestore dei servizi sociali nel cui territorio l’utente ha stabile dimora al momento in cui ha inizio l’ospitalità presso famiglie affidatarie, servizi residenziali o semiresidenziali o la frequenza di servizi rientranti nelle funzioni delegate di cui all’articolo 10 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, con l’eccezione del servizio di aiuto domiciliare di cui alla lettera d) del comma 1 del medesimo articolo, per il quale si applica la regola di cui al comma 1 del presente articolo; nel caso di contemporaneo utilizzo di più servizi di cui alla presente lettera, è competente l’ente gestore dei servizi sociali nel cui territorio l’utente ha stabile dimora al momento in cui richiede l’ospitalità presso un servizio residenziale. 7)
    2) se l'utente è minorenne: indipendentemente dal momento in cui ha inizio l'ospitalità o la frequenza del servizio, l’ente gestore dei servizi sociali nel cui territorio hanno stabile dimora i genitori, il genitore o il rappresentante legale dell’utente minorenne, oppure l’ente gestore dei servizi sociali nel cui territorio ha stabile dimora il genitore a cui il minore è stato giuridicamente affidato o presso cui il minore ha la residenza, nel caso di genitori separati o divorziati. 8)
7)
Il numero 1 dell'art. 5, lettera b) del comma 2, è stato prima sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 8 agosto 2016, n. 25, e successivamente dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 8 giugno 2018, n. 16.
8)
L'art. 5, comma 2, è stato prima sostituito dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 6 maggio 2008, n. 21, e poi dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 20 luglio 2011, n. 28. Infine l'intero art. 5 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 11 aprile 2012, n. 12. L'art. 5, comma 2, è stato poi così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 3 dicembre 2012, n. 43.

Art. 6 (Garanzie patrimoniali a favore dell'ente competente)  

(1)  Nell'eventualità che le condizioni reddituali e patrimoniali comportino per l'utente l'obbligo di contribuire al pagamento totale o parziale della tariffa e lo stesso utente non disponga di sufficiente liquidità, l'ente pubblico competente ai sensi dell'articolo 5, su richiesta dell'interessato, può provvedervi a titolo di anticipazione, subordinatamente alla costituzione di ipoteca sui beni o diritti di cui all'articolo 2810 del codice civile, fino a concorrenza dell'importo del suo credito.

(2)  Nei casi previsti dal comma 1, i crediti vantati dall'ente competente diventano esigibili con effetto dalla data della dimissione dell'utente dalla struttura o dalla data di decesso. Gli eredi dell'utente hanno facoltà di estinguere l'obbligazione pagando il debito all'ente competente ai sensi dell'articolo 5.

(3)  L'iscrizione ipotecaria è cancellata dopo il versamento all'ente competente ai sensi dell'articolo 5 dell'intero valore del credito vantato dall'ente stesso, in un'unica soluzione o secondo un piano di rientro concordato tra le parti.9) 

9)
L'art. 6 è stato modificato dall'art. 2 del D.P.P. 5 settembre 2001, n. 50; il comma 1 è stato successivamente sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 16 luglio 2002, n. 26.

Art. 7 (Decisione sui vantaggi economici in caso di attività non discrezionale)

(1)  L’operatore preposto istruisce il procedimento e decide l‘attribuzione dei vantaggi economici, ad eccezione dei casi previsti dall’articolo 8 e dove il presente regolamento disponga diversamente. 10)

(2)  Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della domanda. 11)

(3)  Gli esiti del provvedimento sono comunicati, anche per estratto, agli interessati, entro cinque giorni dalla data di emanazione dello stesso.

10)
L'art. 7, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 11 aprile 2012, n. 12.
11)
L'art. 7, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 7 agosto 2017, n. 26. Vedi anche  l'art. 19, comma 1, del D.P.P. 7 agosto 2017, n. 26.

Art. 8 (Decisione sui vantaggi economici in caso di attività discrezionale)  

(1)  Ogni qual volta la decisione comporti la valutazio-ne di circostanze particolari inerenti la prestazione, l’operatore sottopone la propria proposta al comi-tato tecnico di cui all’articolo 17, comma 3, della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, che decide in merito all’attribuzione dei vantaggi economici. 12) 

(2)  Per le materie di competenza degli enti gestori dei servizi sociali delegati, il comitato tecnico stesso è istituito presso ciascun distretto. 13)

(3)  Il comitato tecnico di cui al comma 2 è nominato dagli organi competenti dell'ente e resta in carica per la durata di cinque anni. 14)

(4)  Il comitato tecnico di cui al comma 2 è composto da tre membri effettivi e tre supplenti.

Sono membri effettivi:

  1. il responsabile del distretto;
  2. un operatore del settore dell’assistenza economica sociale;
  3. un operatore sociale del distretto.

Nel caso le circostanze particolari abbiano delle ripercussioni su di un Comune o questo disponga di informazioni rilevanti per la decisione, alle sedute del comitato tecnico può partecipare un rappresentante del Comune compente per il/la utente, nominato dalla rispettiva Giunta comunale.

Ai partecipanti non spetta alcun gettone di presenza. 15)16)

(5)  Nelle materie di competenza dei comuni, spetta ai comuni stessi l'individuazione dell'organo competente per le funzioni di cui al comma 1. 17)

(6)  La decisione del comitato tecnico è verbalizzata. Funge da segretario un operatore amministrativo dell'ente gestore. 18)

(7)  Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della domanda. 19)

(8)  Gli esiti del provvedimento sono comunicati, anche per estratto, agli interessati, entro cinque giorni dalla data di emanazione dello stesso.

12)
L'art. 8, comma 1, è stato prima sostituito dall'art. 4, comma 1, del D.P.P. 20 luglio 2011, n. 28, successivamente dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 11 aprile 2012, n. 12, e dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 7 agosto 2017, n. 26. Vedi anche l'art. 19, comma 1, del D.P.P. 7 agosto 2017, n. 26.
13)
Il testo tedesco dell'art. 8, comma 2, è stato modificato dall'art. 16, comma 1, del D.P.P. 8 agosto 2016, n. 25.
14)
Il testo tedesco dell'art. 8, comma 3, è stato modificato dall'art. 16, comma 1, del D.P.P. 8 agosto 2016, n. 25.
15)
Il testo tedesco dell'art. 8, comma 4, è stato modificato dall'art. 16, comma 1, del D.P.P. 8 agosto 2016, n. 25.
16)
L'art. 8, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 2, del D.P.P. 11 aprile 2012, n. 12. Vedi anche l'art. 14, comma 1, del D.P.P. 11 aprile 2012, n. 12.
17)
Il testo tedesco dell'art. 8, comma 5, è stato modificato dall'art. 16, comma 1, del D.P.P. 8 agosto 2016, n. 25.
18)
Il testo tedesco dell'art. 8, comma 6, è stato modificato dall'art. 16, comma 1, del D.P.P. 8 agosto 2016, n. 25.
19)
L'art. 8, comma 7, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 2, del D.P.P. 7 agosto 2017, n. 26. Vedi anche l'art. 19, comma 1, del D.P.P. 7 agosto 2017, n. 26.

Art. 9 20)

20)
L'art. 9 è stato abrogato dall'art. 31, comma 1, del D.P.P. 20 luglio 2011, n. 28.

Art. 10 (Nucleo familiare ristretto)

(1)  In deroga a quanto previsto all’articolo 27 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, sono considerati componenti del nucleo familiare ristretto:

  1. nei servizi residenziali rivolti a donne in difficoltà: la sola donna e i figli che con lei sono ospitati presso il servizio;
  2. nei servizi residenziali per anziani: il solo utente, se anche il componente del nucleo familiare di cui all’articolo 27, comma 2, lettera b) o c), del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, è utente di un servizio residenziale e ha consumato l’intero importo corrispondente alla sua percentuale di consumo dell’eccedenza.
  3. per le prestazioni dell’assistenza domiciliare dell’allegato B): il solo utente, se anche il componente del nucleo familiare di cui all’articolo 27, comma 2, lettera b) o c), del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, è utente del servizio assistenza domiciliare. 21)
21)
L'art. 10 è stato prima sostituito dall'art. 5, comma 1, del D.P.P. 20 luglio 2011, n. 28, e poi dall'art. 4, comma 1, del D.P.P. 11 aprile 2012, n. 12.

Art. 11 22)

22)
L'art. 11 è stato abrogato dall'art. 31, comma 1, del D.P.P. 20 luglio 2011, n. 28.

Art. 12 (Obblighi del donatario)    

(1)  Per la prestazione reddito minimo di inserimento e il pagamento delle tariffe, l’attribuzione di vantaggi economici da parte dell’ente pubblico competente avviene solo in via subordinata rispetto alle prestazioni a carico dei donatari, che sono tenuti a contribuire dopo l’utente e il suo nucleo ristretto e con precedenza su ogni altro obbligato, ai sensi del presente regolamento, fino al valore delle donazioni stesse. 23)

(2)  A tale fine l’utente, all’atto della presentazione della domanda, è tenuto a dichiarare le donazioni effettuate nell’ultimo decennio e il relativo beneficiario. Non sono considerate le donazioni effettuate oltre dieci anni prima della presentazione di una domanda, le donazioni a favore del coniuge/della coniuge e le donazioni che da contratto risultano espressamente rimuneratorie. 24) 

(3)  Il comitato tecnico di cui all’articolo 8, d’intesa con l’ente competente per l’integrazione della tariffa, può derogare ai commi 1 e 2 del presente articolo nel caso in cui dall’applicazione degli stessi derivi un impegno finanziario troppo oneroso per il donatario. 25)

23)
L'art. 12, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 3 dicembre 2012, n. 43.
24)
L'art. 12 è stato prima sostituito dall'art. 6, comma 1, del D.P.P. 6 maggio 2008, n. 21, e poi dall'art. 6, comma 1, del D.P.P. 20 luglio 2011, n. 28.
25)
L'art. 12, comma 3, è stato aggiunto dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 7 agosto 2017, n. 26. Vedi anche l'art. 19, comma 1, del D.P.P. 7 agosto 2017, n. 26.

CAPO II
Classificazione delle prestazioni 26)

Art. 13 (Prestazioni di primo livello)

(1)  Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, sono prestazioni di primo livello le prestazioni dell’assistenza economica sociale di cui agli articoli 24, 25, 26, 27 e 30. 27)

27)
L'art. 13, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 22 novembre 2019, n. 29.

Art. 14 (Prestazioni di secondo livello)

(1)  Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, sono prestazioni di secondo livello le prestazioni che sono regolate dal capo IV del presente regolamento, e l’anticipazione dell’assegno di mantenimento a tutela del minore di cui alla legge provinciale 3 ottobre 2003, n. 15, e successive modifiche.

Art. 15 (Prestazioni di terzo livello)

(1)  Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, sono prestazioni di terzo livello le prestazioni dell’assistenza economica sociale di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 22-bis e 32. 28)

28)
L'art. 15, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 22 novembre 2019, n. 29.
26)
Il capo II è stato così sostituito dall'art. 7, comma 1, del D.P.P. 20 luglio 2011, n. 28.

CAPO III
Prestazioni di assistenza economica sociale

Art. 16 (Definizione)   delibera sentenza

(1)  Le prestazioni di assistenza economica sociale consistono in interventi volti a soddisfare i bisogni fondamentali e a perseguire l’integrazione sociale e l’indipendenza economica dei soggetti e delle famiglie destinatarie, attraverso trasferimenti monetari integrativi al reddito e programmi personalizzati.

(2)  Non può usufruire delle prestazioni di assistenza economica sociale la persona che, utilizzando in particolare il proprio patrimonio o entrate proprie o della famiglia, è in grado di provvedere al proprio mantenimento.

(3)  Le prestazioni di assistenza economica sociale non possono essere erogate per il pagamento di tariffe, ad eccezione dei casi previsti dal presente regolamento. 29) 

(4)  I componenti di nuclei familiari che hanno presentato domanda per fruire della prestazione di cui all’articolo 1 del decreto- legge 28 gennaio 2019, n. 4, e relativa legge di conversione o di cui al capo I del decreto- legge 4 maggio 2023, n. 48, e relativa legge di conversione non possono richiedere la concessione delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 20-bis e 21 del presente decreto o beneficiare di tali prestazioni, neppure in qualità di componente di nucleo familiare. Ciò vale anche nel caso in cui la loro domanda non sia ancora stata evasa o se fruiscono già di tale prestazione. La limitazione vale anche per gli altri componenti del nucleo familiare ai sensi del presente decreto. 30)

massimeDelibera 19 dicembre 2023, n. 1139 - Quota base e tariffe dei servizi sociali ai sensi del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, a partire dall'anno 2024
29)
L'art. 16 è stato prima sostituito dall'art. 5 del D.P.P. 5 settembre 2001, n. 50, e poi dall'art. 8, comma 1, del D.P.P. 20 luglio 2011, n. 28.
30)
L'art. 16, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 21 febbraio 2019, n. 5e successivamente così modificato dall’art. 1, comma 1, del D.P.P. 8 settembre 2023, n. 31e si applica alle domande presentate a decorrere dal 21 ottobre 2023, ai sensi dell’art. 11, comma 1, dello stesso D.P.P.

Art. 17 (Destinatari)   

(1)  Hanno accesso alle prestazioni di assistenza economica sociale le seguenti persone, purché aventi dimora stabile e ininterrotta da almeno dodici mesi in provincia di Bolzano prima della presentazione di ogni domanda:

  1. i cittadini italiani;
  2. i cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea;
  3. i cittadini di Paesi terzi, titolari di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato in Italia;
  4. i titolari dello status di rifugiato;
  5. i titolari dello status di protezione sussidiaria. 31)

(2)  Dopo cinque anni di dimora stabile e ininterrotta residenza in provincia di Bolzano hanno altresì accesso alle prestazioni di assistenza economica sociale, alle stesse condizioni delle persone di cui al comma 1, le seguenti persone, qualora legalmente soggiornanti sul territorio nazionale:

  1. i cittadini di Paesi terzi;
  2. gli apolidi. 32)

(2-bis) Qualora il nucleo familiare considerato ai fini delle prestazioni di assistenza economica sociale sia composto da almeno una delle persone di cui al comma 1, le persone di cui al comma 2 che l’hanno raggiunta con ricongiungimento familiare hanno accesso alle predette prestazioni alle sue stesse condizioni. 33)

(2-ter) Per interruzione della dimora stabile di cui al presente articolo si intende un’assenza continuativa dal territorio provinciale superiore a sei settimane, non giustificata da motivi di lavoro o salute o da altri motivi non imputabili alla persona. 34)

(3) 35)

(4) 36)

(5)  Si può prescindere dal possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 solo in caso di eccezionali situazioni personali o familiari che richiedano interventi urgenti ed indifferibili. 37) 38)

31)
L'art. 17, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 8 agosto 2016, n. 25.
32)
L'art. 17, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 8 agosto 2016, n. 25.
33)
L'art. 17, comma 2-bis, è stato inserito dall'art. 1, comma 1, della D.P.P. 23 dicembre 2022, n. 31. Vedi anche l'art. 10, comma 1, del D.P.P. 23 dicembre 2022, n. 31.
34)
L'art. 17, comma 2-ter, è stato inserito dall'art. 1, comma 1, della D.P.P. 23 dicembre 2022, n. 31. Vedi anche l'art. 10, comma 1, del D.P.P. 23 dicembre 2022, n. 31.
35)
L'art. 17, comma 3, è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, lettera a), del D.P.P. 8 agosto 2016, n. 25.
36)
L'art. 17, comma 4, è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, lettera a), del D.P.P. 8 agosto 2016, n. 25.
37)
L'art. 17 è stato così sostituito dall'art. 9, comma 1, del D.P.P. 20 luglio 2011, n. 28.
38)
L'art. 17, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 2, del D.P.P. 8 agosto 2016, n. 25.

Art. 18 (Partecipazione da parte dei nuclei familiari collegati)

(1)  Per la prestazione reddito minimo di inserimento è prevista la compartecipazione del nucleo familiare collegato di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2. Ai fini della determinazione dell’ammontare della prestazione di cui all'articolo 19, viene calcolato l’importo della partecipazione dei nuclei familiari collegati e questo viene detratto dall’ammontare della prestazione spettante al nucleo familiare di fatto. La partecipazione è richiesta al nucleo familiare collegato sia del richiedente che del coniuge o del partner facente parte del nucleo familiare di fatto.

(2)  Il nucleo familiare collegato è chiamato a partecipare nella misura del 30 percento della parte eccedente il doppio del suo fabbisogno. 39) 

(3)  Il comitato tecnico di cui all’articolo 8 può esonerare il nucleo familiare collegato dalla partecipazione o ridurla fino ad un massimo del 75 per cento, se da specifica documentazione dell’autorità giurisdizionale o di pubbliche autorità risultano circostanze da cui si possa dedurre una causa oggettiva di estraneità del nucleo familiare collegato in termini di rapporti affettivi o economici rispetto all’utente. 40)

39)
L'art. 18 è stato prima sostituito dall'art. 10, comma 1, del D.P.P. 20 luglio 2011, n. 28, e poi dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 3 dicembre 2012, n. 43.
40)
L'art. 18, comma 3, prima è stato aggiunto dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 8 agosto 2016, n. 25, e successivamente così sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 8 giugno 2018, n. 16.

Art. 19 (Reddito minimo di inserimento)   delibera sentenza

(1)  Il reddito minimo di inserimento è finalizzato al sostegno economico e sociale delle persone esposte al rischio di marginalità sociale ed impossibilitate per cause psichiche, fisiche e sociali al mantenimento proprio e del proprio nucleo familiare.

(2)  La prestazione per il raggiungimento del reddito minimo di inserimento spetta qualora il nucleo familiare non disponga di un valore della situazione economica superiore a 1,35. 41)

(3)  La prestazione è pari al 1,35 volte il fabbisogno per il nucleo familiare con valore della situazione economica pari a zero e decresce in modo lineare fino ad azzerarsi per il nucleo familiare con valore della situazione economica pari a 1,35. Per nuclei familiari composti fino a 4 componenti la prestazione mensile erogata non puó essere superiore a euro 1.100,00, da 5 o 6 componenti non superiore a euro 1.300,00 e per nuclei familiari composti da 7 e più componenti non superiore a euro 1.500,00; gli importi massimi vengono fissati annualmente dalla Giunta provinciale in concomitanza con la determinazione della quota base. 42)

(3-bis)  Per il calcolo del fabbisogno delle persone che condividono un alloggio collettivo, che non sono membri del nucleo familiare di fatto e che sono seguite dal distretto sociale di competenza attraverso la prestazione di accompagnamento socio-pedagogico abitativo o da un servizio sanitario specialistico all’interno di un progetto di autonomia abitativa, si applica quanto previsto per le persone che vivono da sole dall’articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2. 43)

(4)  La prestazione è concessa per un periodo minimo di tre mesi e massimo di sei mesi ed è erogata mensilmente. Nel caso di reddito derivante esclusivamente da pensione, può essere concessa ed erogata per un periodo massimo di dodici mesi. Nel caso di un utente che ha più di 75 anni e vive da solo, non ha un nucleo familiare collegato e ha un reddito derivante prevalentemente da pensione, la prestazione è concessa ed erogata per un periodo di dodici mesi; trascorso tale periodo, la prestazione viene ricalcolata d’ufficio ed è concessa per ulteriori dodici mesi. Lo stesso vale nel caso di due persone conviventi che presentano entrambe i citati requisiti. 44)

(5)  In caso di motivate necessità o indicazioni particolari sul piano assistenziale, la prestazione può essere concessa anche per un periodo inferiore a tre mesi. Allo stesso modo, se sussistono controindicazioni sul piano assistenziale rispetto all’erogazione mensile in un’unica soluzione della prestazione, il comitato tecnico di cui all’articolo 8 può decidere che la prestazione sia erogata a rate. 45) 

(6)  La prestazione è ripetibile a seguito di nuova domanda.

(7)  Per ogni componente del nucleo familiare che, senza giustificati motivi, non si attivi o si attivi in modo insufficiente per il mantenimento proprio e del nucleo familiare, in particolare attraverso la ricerca di lavoro, o non eserciti le attività di cui al comma 8, la prestazione, salvo quanto previsto al comma 7-ter, è progressivamente ridotta, previa comunicazione scritta all’interessato, di un importo non superiore al 170 per cento della quota base. 46)

(7-bis)  Se uno o più componenti del nucleo familiare, per almeno due volte complessivamente, rifiutano o interrompono in anticipo, senza giustificati motivi, i programmi personalizzati di integrazione sociale di cui all’articolo 35 o le attività di cui al comma 8 del presente articolo, il nucleo familiare, è escluso dalla presente prestazione per un periodo di dodici mesi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello dell’ultimo rifiuto o dell’ultima interruzione. 47)

(7-ter)  Nei casi di cui al comma 7 al nucleo familiare deve comunque essere garantita una disponibilità economica pari al 25 per cento della quota base per ogni minore presente nel nucleo stesso. 48)

(7-quater) La valutazione delle circostanze di cui ai commi 7 e 7-bis e la relativa decisione in merito alla riduzione della prestazione o all’esclusione dalla stessa spettano al comitato tecnico di cui all’articolo 8. 49)

(8)  In presenza di cause oggettive il comitato tecnico può decidere, anche a seguito di un parere motivato del centro di mediazione lavoro, che le persone, anziché cercare lavoro, esercitino le attività concordate e disciplinate esplicitamente nell’ambito del programma di interventi di integrazione sociale di cui all’articolo 35. 50) 51)

massimeDelibera 9 giugno 2015, n. 699 - Criteri relativi allo svolgimento dei tirocini nell'ambito delle attività per l'integrazione sociale di persone in carico ai servizi sociali
41)
L'art. 19, comma 2 è stato così modificato dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 23 dicembre 2022, n. 31.
42)
L'art. 19, comma 3, è stato prima sostituito dall'art. 5, comma 1, del D.P.P. 11 aprile 2012, n. 12, e successivamente così modificato dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 23 dicembre 2022, n. 31.
43)
L'art. 19, comma 3-bis, è stato inserito dall'art. 4, comma 1, del D.P.P. 8 agosto 2016, n. 25.
44)
L'art. 19, comma 4, è stato prima sostituito dall'art. 5, comma 2, del D.P.P. 11 aprile 2012, n. 12, poi dall'art. 4, comma 1, del D.P.P. 3 dicembre 2012, n. 43, ed infine dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 22 novembre 2019, n. 29.
45)
L'art. 19, comma 5, è stato prima sostituito dall'art. 4, comma 1, del D.P.P. 3 dicembre 2012, n. 43, poi dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 17 giugno 2014, n. 2, e dall'art. 4, comma 1, del D.P.P. 7 agosto 2017, n. 26, ed infine dall'art. 3, comma 5, del D.P.P. 22 novembre 2019, n. 29.
46)
L'art. 19, comma 7, è stato prima sostituito dall'art. 5, comma 3, del D.P.P. 11 aprile 2012, n. 12, poi dall'art, 4, comma 2, del D.P.P. 3 dicembre 2012, n. 43, e dall'art. 2, comma 2, del D.P.P. 17 giugno 2014, n. 21ed infine così modificato dall’art. 2, comma 1, del D.P.P. 8 settembre 2023, n. 31, e si applica alle domande presentate a decorrere dal 21 ottobre 2023, ai sensi dell’art. 11, comma 1, dello stesso D.P.P.
47)
L'art. 19, comma 7-bis, è stato inserito dall'art. 2, comma 3, del D.P.P. 17 giugno 2014, n. 21.
48)
L'art. 19, comma 7-ter, è stato inserito dall'art. 2, comma 3, del D.P.P. 17 giugno 2014, n. 21.
49)
L'art. 19, comma 7-quater, è stato inserito dall'art. 2, comma 2, del D.P.P. 23 dicembre 2022, n. 31.
50)
Il testo tedesco dell'art. 19, comma 8, è stato modificato dall'art. 16, comma 1, del D.P.P. 8 agosto 2016, n. 25.
51)
L'art. 19 è stato così sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.P.P. 20 luglio 2011, n. 28.

Art. 20 (Contributo al canone di locazione e per le spese accessorie)    delibera sentenza

(1)  Il contributo al canone di locazione e per la copertura delle spese accessorie è concesso a persone e famiglie con un contratto di locazione regolarmente registrato per unità immobiliari ad uso abitativo site in provincia di Bolzano. Il contributo non è concesso in presenza di un contratto di locazione ai sensi dell’articolo 23 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e successive modifiche.

(2)  Non hanno diritto al contributo al canone di locazione:

  1. le persone e le famiglie:
    1) che hanno, anche tramite partecipazioni a persone giuridiche, un diritto di proprietà, usufrutto o abitazione, o sono contitolari di un tale diritto per una quota complessivamente pari o superiore al 50 per cento, su un’unità immobiliare ad uso abitativo sita in provincia di Bolzano, oppure che hanno donato un tale diritto negli ultimi cinque anni precedenti alla presentazione della domanda; fanno eccezione le donazioni a favore del coniuge e quelle che da contratto risultano espressamente rimuneratorie;
    2) i cui parenti di primo grado – con riferimento ai componenti maggiorenni del nucleo familiare – hanno, anche tramite partecipazioni a persone giuridiche, un diritto di proprietà, usufrutto o abitazione, o sono contitolari di un tale diritto per una quota complessivamente pari o superiore al 50 per cento, su seconde case, site in provincia di Bolzano, che non sono locate o che non sono oggetto di un diritto d’abitazione o di altro diritto reale di godimento che ne impedisca la locazione, oppure che sono state locate a persone senza alcun rapporto di parentela o affinità con il proprietario o l’usufruttuario o con un rapporto di parentela o affinità oltre il terzo grado con lo stesso;
  2. i locatari di alloggi dell’Istituto per l’Edilizia Sociale, del comune o di altri enti pubblici attivi anche in ambito sociale o di strutture sociosanitarie;
  3. i locatari di un’unità immobiliare di proprietà di o in usufrutto a parenti di primo grado o affini di primo grado; 52)
  4. i locatari e i componenti del relativo nucleo familiare che non vivono nell’unità immobiliare;
  5. i locatari che non hanno la residenza anagrafica nell’unità immobiliare;
  6. gli studenti;
  7. i locatari che hanno ricevuto tale contributo, ma non pagano il canone di locazione, finché non dimostrino di aver avviato un piano rateale con il locatore o un progetto, concordato con i servizi sociali territorialmente competenti, finalizzato al superamento della situazione debitoria. La mancata attivazione in tal senso o l’interruzione degli impegni presi comporta l’esclusione dal contributo per un periodo di tre anni dal mese di riferimento dell’ultimo contributo percepito per l’unità immobiliare alla quale si riferisce il debito; la relativa decisione è adottata dal comitato tecnico di cui all’articolo 8;
  8. i locatari cui è stato assegnato un alloggio agevolato, situato in provincia di Bolzano, dell’Istituto per l’Edilizia Sociale o di un altro ente pubblico e che vi rinunciano o lo restituiscono, per un periodo di cinque anni dalla data della rinuncia o della restituzione;
  9. i locatari di alloggi di cui alla lettera h) in caso di revoca dell’assegnazione dell’alloggio per cause loro imputabili, per un periodo di cinque anni dalla data della revoca.

(3)  Alle persone e famiglie proprietarie o usufruttuarie dell’unità immobiliare in cui abitano, oppure che hanno un diritto d'abitazione sulla stessa o sono titolari di un contratto di comodato d’uso per la stessa, è concesso un contributo a copertura delle sole spese accessorie relative all'alloggio.

(4)  Non hanno diritto al contributo per la copertura delle spese accessorie:

  1. i locatari e i componenti del relativo nucleo familiare che non vivono nell’unità immobiliare;
  2. i locatari che non hanno la residenza anagrafica nell’unità immobiliare;
  3. gli studenti;
  4. i locatari che hanno ricevuto tale contributo, ma non pagano le spese accessorie, finché non dimostrino di aver avviato un piano rateale con il locatore o un progetto, concordato con i servizi sociali territorialmente competenti, finalizzato al superamento della situazione debitoria. La mancata attivazione in tal senso o l’interruzione degli impegni presi comporta l’esclusione dal contributo per un periodo di tre anni dal mese di riferimento dell’ultimo contributo percepito per l’unità immobiliare alla quale si riferisce il debito; la relativa decisione è adottata dal comitato tecnico di cui all’articolo 8.

(5)  Con decisione del comitato tecnico di cui all’articolo 8 si può derogare a quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, nel caso in cui la persona richiedente versi in una situazione personale o familiare eccezionale, attestata dal distretto sociale competente.

(6)  Ai fini della determinazione dell’ammontare del contributo al canone di locazione, si considera l’effettivo ammontare delle spese di locazione, nei limiti ritenuti congrui dalla Giunta provinciale. Per le spese accessorie si considerano gli importi stabiliti dalla Giunta provinciale. I limiti e gli importi possono essere stabiliti con valori diversi per i diversi territori.

(7)  La domanda di contributo al canone di locazione deve essere presentata direttamente dal locatario.

(8)  Per la concessione del contributo al canone di locazione, il valore della situazione economica del nucleo familiare non deve essere superiore a 2,7.

(9)  Per la concessione del contributo per la copertura delle spese accessorie, il valore della situazione economica del nucleo familiare non deve essere superiore a 2,22.

(10)  La prestazione di cui al presente articolo ammonta al 100 per cento della spesa ammessa per i nuclei familiari con un valore della situazione economica fino a 1,22 e decresce in modo lineare fino al 15 per cento per i nuclei familiari con un valore della situazione economica pari a 2,7.

(11)  La prestazione di cui al presente articolo è concessa per un periodo di 12 mesi e viene erogata mensilmente. Nel caso di motivate necessità o indicazioni particolari sul piano assistenziale, la prestazione può essere concessa anche per un periodo inferiore a 12 mesi.

(12)  I componenti del nucleo familiare beneficiario devono avere dimora stabile e ininterrotta in provincia di Bolzano per la durata della concessione della relativa prestazione. Qualora si accerti, nel caso di concessione in corso, l’interruzione senza giustificato motivo della dimora stabile di cui all’articolo 17, comma 2-ter, da parte di uno o più componenti del nucleo stesso, l’ente assume, dalla data dell’accertamento e con comunicazione scritta all’utente, una nuova decisione per la durata residua della concessione, sulla base dei dati e delle informazioni in suo possesso.

(13)  Per gli utenti di cui all’articolo 19, comma 4, la prestazione di cui al presente articolo è concessa ed erogata secondo le modalità ivi previste.

(14)  Alla prestazione di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni previste all'articolo 29, comma 3, del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche.

(15)  La prestazione di cui al presente articolo può essere concessa più volte a seguito di nuova domanda. 53) 

massimeDelibera 10 ottobre 2023, n. 889 - Determinazione degli importi per il contributo per la copertura delle spese accessorie
52)
La lettera c) dell’art. 20, comma 2, è stata così sostituita dall’art. 3, comma 1, del D.P.P. 8 settembre 2023, n. 31 e si applica alle domande presentate a decorrere dal 21 ottobre 2023, ai sensi dell’art. 11, comma 1, dello stesso D.P.P.
53)
L'art. 20 è stato prima sostituito dall'art. 5, comma 1, del D.P.P. 3 dicembre 2012, n. 43, e successivamente dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 23 dicembre 2022, n. 31. Vedi anche l'art. 10, comma 1, del D.P.P. 23 dicembre 2022, n. 31.

Art. 20-bis (Contributo per spese accessorie per pensionati)   delibera sentenza

(1) Alle persone titolari di un assegno o una pensione sociale, così come di una integrazione al trattamento minimo o maggiorazione sociale della pensione o di trattamenti pensionistici equivalenti, è concesso un contributo a rimborso delle spese accessorie relative all'alloggio secondo le disposizioni di cui al presente articolo.

(2) Il contributo è concesso per un periodo di 12 mesi. L’erogazione avviene in una o al massimo due soluzioni dietro presentazione della documentazione di spesa relativa al periodo di concessione o della corrispondente dichiarazione sostitutiva.

(3) Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo è fatto rinvio alle disposizioni che trovano applicazione per la prestazione di cui all’articolo 20, ad eccezione di quanto previsto al comma 13 dello stesso articolo. 54)

massimeDelibera 10 ottobre 2023, n. 889 - Determinazione degli importi per il contributo per la copertura delle spese accessorie
54)
L'art. 20-bis è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 19 settembre 2014, n. 28.

Art. 21 (Assegno per le spese personali)

(1)  La prestazione “assegno per le spese personali” è concessa a persone o famiglie ospitate presso servizi sociali o sanitari residenziali pubblici o convenzionati, anche fuori provincia, e che non sono in grado di far fronte in modo adeguato a tali spese con il proprio reddito o patrimonio. Essa è inoltre concessa alle persone senza dimora come definite dalla ripartizione competente in materia di politiche sociali.

(2)  L’importo della prestazione per i singoli servizi è stabilito sulla base della percentuale di fabbisogno fissata annualmente dalla Giunta Provinciale in concomitanza con la determinazione della quota base.

(3)  La prestazione spetta al 100 per cento a persone o famiglie con valore della situazione economica pari a zero, e decresce in modo lineare fino ad azzerarsi per persone o famiglie con valore della situazione economica pari al coefficiente corrispondente alla percentuale di cui al comma 2.

(4)  Nel caso di servizi aventi sede fuori provincia, la domanda deve essere corredata di specifico parere favorevole alla concessione, rilasciato dal servizio inviante e dal responsabile della struttura.

(5)  La prestazione è concessa per un periodo massimo di dodici mesi ed è erogata mensilmente. Se sussistono controindicazioni sul piano assistenziale rispetto all’erogazione mensile in un’unica soluzione, il comitato tecnico di cui all’articolo 8 può decidere l’erogazione rateale. La prestazione è ripetibile a seguito di nuova domanda.

(6)  La prestazione non può essere concessa a persone o famiglie che già percepiscono, dagli enti gestori delle strutture in cui sono accolte, un importo corrispondente per la medesima finalità.

(7)  La prestazione non può essere concessa a persone o famiglie che già percepiscono la prestazione di cui all’articolo 19. 55) 

55)
L'art. 21 è stato prima  sostituito dall'art. 3 del D.P.P. 16 luglio 2002, n. 26, poi dall'art. 10, comma 1, del D.P.P. 6 maggio 2008, n. 21, ed infine dall'art. 6, comma 1, del D.P.P. 7 agosto 2017, n. 26. Vedi anche l'art. 19, comma 2, del D.P.P. 7 agosto 2017, n. 26.

Art. 22 (Prestazione specifica)     delibera sentenza

(1)  La prestazione può essere erogata per contribuire a soddisfare, in particolari circostanze della vita, bisogni che determinano una situazione di emergenza individuale o familiare non risolvibile con le altre prestazioni di assistenza economica.

(2)  La prestazione è concessa con decisione del comitato tecnico di cui all'articolo 8. 56)

(3)  Salvo diversa, motivata decisione del comitato tecnico, la prestazione è concessa nella misura massima dell'80% della spesa ammessa e viene erogata al 100% per nuclei familiari con valore della situazione economica fino a 1,22 e decresce fino ad azzerarsi per nuclei familiari con valore della situazione economica pari a 2,22. 57) 58)

(3-bis) Per sostenere l’autonomia delle donne, la prestazione è concessa, in deroga al comma 3, per un importo pari a 400 euro mensili e indipendentemente dal valore della situazione economica a donne che sono in carico a un Centro antiviolenza del territorio provinciale e che al momento della presentazione della domanda non sono accolte nelle strutture residenziali del servizio Casa delle donne di cui all’articolo 4, comma 2, lettera b), della legge provinciale 9 dicembre 2021, n. 13. La prestazione è concessa per un periodo massimo di 12 mesi e non è reiterabile. 59)

(4)  Va data la precedenza ai casi che possono essere risolti completamente con la prestazione richiesta.60) 

(5)  La Giunta provinciale può stabilire ulteriori disposizioni di dettaglio relative alla prestazione di cui al presente articolo. 61)

massimeDelibera 21 febbraio 2017, n. 213 - Approvazione delle "Linee guida per la concessione di prestazioni economiche a favore delle persone con disabilità e degli invalidi di guerra e di servizio" - Revoca delle Deliberazioni della Giunta provinciale n. 873 del 10.03.2013 "Criteri relativi alle prestazioni economiche a favore delle persone con disabilità - allegato A" e n. 1469 del 26.09.2011 "Criteri per la concessione della prestazione Vita indipendente e partecipazione sociale ai sensi dell'art. 25 del vigente DPGP 11 agosto 2000 n. 30" (modificata con delibera n. 1043 del 07.12.2021)
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 433 del 06.12.2006 - Ricorso gerarchico - decisione di rigetto è atto confermativo del provvedimento originario - ricorso giurisdizionale avverso decisione su ricorso gerarchico improprio per diniego prestazioni specifiche - serve notificazione all'autorità emanante provvedimento originario
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 441 del 21.12.2005 - Prestazioni sanitarie - spese mediche private - possibilità di assistenza sanitaria da parte strutture pubbliche - nessun rimborso - prestazione sociale di natura economica -reddito dei genitori
56)
Il testo tedesco dell'art. 22, comma 2, è stato modificato dall'art. 16, comma 1, del D.P.P. 8 agosto 2016, n. 25.
57)
L'art. 22, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del D.P.P. 21 agosto 2008, n. 45.
58)
Il testo tedesco dell'art. 22, comma 3, è stato modificato dall'art. 16, comma 1, del D.P.P. 8 agosto 2016, n. 25.
59)
L’art. 22, comma 3-bis, è stato inserito dall’art. 4, comma 1, del D.P.P. 8 settembre 2023, n. 31e si applica alle domande presentate a decorrere dal 21 ottobre 2023, ai sensi dell’art. 11, comma 1, dello stesso D.P.P.
60)
Il testo in lingua tedesca dell'art. 22 è stato sostituito dall'art. 8 del D.P.P. 5 settembre 2001, n. 50.
61)
L'art. 22, comma 5, è stato aggiunto dall'art. 7, comma 1, del D.P.P. 7 agosto 2017, n. 26. Vedi anche l'art. 19, comma 1, del D.P.P. 7 agosto 2017, n. 26.

Art. 22-bis (Contributo per l’equa indennità per l’amministrazione di sostegno)

(1)  In esecuzione dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 16 luglio 2018, n. 12, alle persone sottoposte ad amministrazione di sostegno è concesso un contributo per il pagamento dell'equa indennità assegnata dal giudice tutelare all’amministratore di sostegno.

(2)  Il contributo è concesso solo qualora l’amministratore di sostegno soddisfi tutti i seguenti requisiti:

  1. essere iscritto all’elenco provinciale di cui all’articolo 5 della legge provinciale 16 luglio 2018, n. 12, e successive modifiche, oppure all’Ordine degli Avvocati di Bolzano o all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bolzano;
  2. non essere coniuge o partner convivente della persona amministrata;
  3. non avere legami di parentela o affinità di primo, secondo o terzo grado con la persona amministrata. 62)63)

(3)  Ai fini della concessione della prestazione di cui al presente articolo, si considera il nucleo familiare di fatto. Il suddetto nucleo non deve avere una situazione economica con valore superiore a 1,22.

(4)  Il contributo è concesso fino ad un importo massimo di 1.200 euro annui. In caso di nuclei familiari con valore della situazione economica fino a 1,22, la prestazione è erogata nella misura massima del 100 per cento.

(5)  Il contributo è concesso per un periodo di dodici mesi e può essere concesso più volte a seguito di nuova domanda. L'erogazione avviene in un'unica soluzione dietro presentazione dell’atto con cui il giudice tutelare ha approvato la liquidazione dell'equa indennità. 64)

62)
L'art. 22-bis, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 4, comma 1, del D.P.P. 23 dicembre 2022, n. 31. Vedi anche l'art. 10, comma 1, del D.P.P. 23 dicembre 2022, n. 31.
63)
La lettera c) dell’art. 22-bis, comma 2, è stata così modificata dall’art. 5, comma 1, del D.P.P. 8 settembre 2023, n. 31e si applica alle domande presentate a decorrere dal 21 ottobre 2023, ai sensi dell’art. 11, comma 1, dello stesso D.P.P.
64)
L'art. 22-bis è stato inserito dall'art. 5, comma 1, del D.P.P. 22 novembre 2019, n. 29.

Art. 22-ter (Contributo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti)   delibera sentenza

(1) Ai sensi e per le finalità dell’articolo 12 della legge provinciale 9 dicembre 2021, n. 13, alle donne vittime di violenza e maltrattamenti, che decidano di intraprendere un’azione legale nei confronti dell’autore della violenza, può essere concessa una prestazione, a copertura delle spese di assistenza legale, denominata “contributo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti”.

(2) La prestazione di cui al comma 1 è concessa indipendentemente dal valore della situazione economica della donna e del suo nucleo familiare, così come dal requisito di dimora stabile e ininterrotta residenza in provincia di Bolzano, come disciplinato dall’articolo 17, commi 1 e 2.

(3) Ai sensi dell’articolo 12, comma 3, della legge provinciale 9 dicembre 2021, n. 13, la Giunta provinciale stabilisce i criteri di accesso e le modalità di concessione della prestazione di cui al presente articolo. 65)

massimeDelibera 12 dicembre 2023, n. 1100 - Criteri di accesso al Contributo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti, ai sensi della legge provinciale n. 13/2021
65)
L’art. 22-ter è stato inserito dall’art. 6, comma 1, del D.P.P. 8 settembre 2023, n. 31 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024 ai sensi dell’art. 11, comma 2, dello stesso D.P.P.

Art. 23 66)

66)
L'art. 23 è stato abrogato dall'art. 31, comma 1, del D.P.P. 20 luglio 2011, n. 28.

Art. 24 (Spese di accompagnamento o di trasporto) 67)    delibera sentenza

(1)  Alle persone con una disabilità permanente che non sono in grado di utilizzare i mezzi del trasporto pubblico è concesso un rimborso delle spese di trasporto. L’impossibilità ad usare i mezzi di trasporto pubblici deve essere documentata da un certificato medico.

(2)  In alternativa al trasporto effettuato da imprese o associazioni svolgenti tale servizio, alle persone con una disabilità permanente che sono in grado di utilizzare i mezzi di trasporto pubblico solo se accompagnate, è concesso un rimborso per la spesa del servizio di accompagnamento. La necessità di accompagnamento deve essere attestata da un parere dell’operatore competente del distretto sociale.

(3)  L’utente ha diritto al rimborso delle spese di trasporto o per il servizio di accompagnamento, di andata e ritorno, dalla propria abitazione sino:

  1. ai servizi sociali semiresidenziali situati sul territorio provinciale;
  2. ai servizi di prevenzione, cura e riabilitazione;
  3. al posto di lavoro oppure alla sede indicata nel progetto di inserimento lavorativo o nella convenzione individuale per l’occupazione lavorativa, entro i confini del territorio provinciale. 68)

(4)  Le persone con disabilità che frequentano la scuola dell’infanzia, scuole di ogni ordine e grado o l’università non hanno diritto al rimborso delle spese di trasporto o del servizio di accompagnamento di cui al comma 3 durante l’orario scolastico o durante le lezioni universitarie frequentate. 69)

(5)  Il rimborso delle spese di trasporto o del servizio di accompagnamento per raggiungere i servizi di cui al comma 3, lettera b), è concesso solo qualora la necessità di tale trasporto sia attestata dal competente servizio specialistico del Comprensorio sanitario. 70)

(6)  Il trasporto delle persone può essere effettuato:

  1. con mezzo di trasporto privato;
  2. da imprese o associazioni svolgenti servizio di trasporto.

(7)  In deroga alle disposizioni di cui ai commi 11 e 12, il rimborso per il trasporto effettuato da imprese e associazioni per il raggiungimento del posto di lavoro è indipendente dal valore della situazione economica del nucleo familiare; in particolare, esso equivale alle spese ammesse, detratta la quota corrispondente alle tariffe del trasporto pubblico per il percorso effettuato. La deroga suddetta vale anche per chi raggiunge il posto di lavoro guidando autonomamente un proprio veicolo adattato; il rimborso in questo caso equivale all'importo chilometrico previsto per il trasporto effettuato con il mezzo di trasporto privato, detratta la quota corrispondente alle tariffe del trasporto pubblico per il percorso effettuato. 71)

(8)  La concessione della prestazione di cui al presente articolo è subordinata al parere dell’operatore competente del distretto sociale, che valuta le modalità di effettuazione del trasporto, anche in riferimento ad altre forme di accompagnamento e trasporto alternative, allo scopo di ottimizzare le risorse, tenendo conto delle esigenze della persona e delle eventuali disponibilità presenti sul territorio. Per le forme di accompagnamento e trasporto alternative, la proposta dell’operatore è sottoposta alla decisione del comitato tecnico di cui all’articolo 8. 72)

(9) 73) 

(10)  Le spese ammesse e gli importi massimi del rimborso sono determinati dalla Giunta provinciale e si distinguono a seconda del tipo di prestazione.

(11)  Ai fini della concessione delle prestazioni il nucleo familiare non deve avere una situazione economica con valore superiore a 3,5.

(12)  Le prestazioni ammontano al 100 percento delle spese ammesse e degli importi massimi previsti per i nuclei familiari con valore della situazione economica fino a 2; decrescono in modo lineare fino ad azzerarsi per i nuclei familiari con valore della situazione economica pari a 3,5.

(13)  La prestazione è concessa per un periodo massimo di dodici mesi e può essere concessa più volte a seguito di nuova domanda.

(14)  Salvo accordi diversi tra richiedente e distretto sociale, l’erogazione della prestazione avviene mensilmente e fa seguito alla presentazione della documentazione comprovante la spesa sostenuta.74) 

(15)  La Giunta provinciale può stabilire ulteriori disposizioni di dettaglio relative alla prestazione di cui al presente articolo. 75) 

massimeDelibera 5 dicembre 2023, n. 1072 - Criteri per il calcolo della compartecipazione tariffaria per l’utilizzo dei servizi per persone con disabilità, con malattie psichiche e con dipendenze patologiche
massimeDelibera 21 febbraio 2017, n. 213 - Approvazione delle "Linee guida per la concessione di prestazioni economiche a favore delle persone con disabilità e degli invalidi di guerra e di servizio" - Revoca delle Deliberazioni della Giunta provinciale n. 873 del 10.03.2013 "Criteri relativi alle prestazioni economiche a favore delle persone con disabilità - allegato A" e n. 1469 del 26.09.2011 "Criteri per la concessione della prestazione Vita indipendente e partecipazione sociale ai sensi dell'art. 25 del vigente DPGP 11 agosto 2000 n. 30" (modificata con delibera n. 1043 del 07.12.2021)
67)
La rubrica dell'art. 24 è stata così sostituita dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 7 gennaio 2014, n. 2.
68)
L'art. 24, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 6, comma 1, del D.P.P.22 novembre 2019, n. 29.
69)
L'art. 24, comma 4,è stato prima sostituito dall'art. 2, comma 2, del D.P.P. 7 gennaio 2014, n. 2, e successivamente dall'art. 7, comma 1, del D.P.P. 8 agosto 2016, n. 25.
70)
L'art. 24, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 2, del D.P.P. 7 gennaio 2014, n. 2.
71)
L'art. 24, comma 7, è stato prima sostituito dall'art. 2, comma 3, del D.P.P. 7 gennaio 2014, n. 2, e successivamente dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 8 giugno 2018, n. 16.
72)
L'art. 24, comma 8, è stato prima sostituito dall'art. 7, comma 2, del D.P.P. 8 agosto 2016, n. 25, e successivamente così modificato dall'art. 8, comma 1, del D.P.P. 7 agosto 2017, n. 26. Vedi anche l'art. 19, comma 1, del D.P.P. 7 agosto 2017, n. 26.
73)
L'art. 24, comma 9, è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, lettera c), del D.P.P. 8 agosto 2016, n. 25.
74)
L'art. 24 è stato prima sostituito dall'art. 10 del D.P.P. 5 settembre 2001, n. 50, poi modificato dall'art. 1 del D.P.P. 30 settembre 2002, n. 36, sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.P.P. 6 maggio 2008, n. 21, ed infine così sostituito dall'art. 6, comma 1, del D.P.P. 3 dicembre 2012, n. 43.
75)
L'art. 24, comma 15, è stato aggiunto dall'art. 8, comma 2, del D.P.P. 7 agosto 2017, n. 26. Vedi anche l'art. 19, comma 1, del D.P.P. 7 agosto 2017, n. 26.

Art. 25 (Vita indipendente e partecipazione sociale)   delibera sentenza

(1)  La prestazione “Vita indipendente e partecipazione sociale” è concessa alle persone con disabilità permanente a parziale copertura delle spese di assistenza personale necessarie per intraprendere una vita abitativa al di fuori del nucleo familiare di origine, come alternativa all’ammissione o alla permanenza in un servizio sociale residenziale, in base all’articolo 16 dei “Criteri sui servizi abitativi e prestazioni abitative per persone con disabilità, con malattia psichica e con dipendenza patologica”, approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 284 del 30 marzo 2021.

(2)  Per accedere alla prestazione devono essere contestualmente presenti le seguenti circostanze:

  1. la persona ha una disabilità permanente accertata ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  2. la persona percepisce l’assegno di cura di cui alla legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche;
  3. la persona è maggiorenne e, al momento della presentazione della prima domanda di prestazione, non ha superato i 60 anni di età;
  4. la persona ha il desiderio di vivere in una situazione abitativa propria e autodeterminata, come alternativa all’ammissione o alla permanenza in un servizio sociale residenziale;
  5. la persona vive autonomamente al di fuori del proprio nucleo familiare d’origine o in un servizio sociale residenziale oppure dispone, entro un mese dalla domanda, di una propria abitazione in cui trasferisce la propria residenza anagrafica, salvo quanto previsto dal comma 5;
  6. la persona è in grado di gestire finanziariamente e organizzativamente la propria situazione abitativa. Per l’organizzazione e la gestione dell’assistenza e della situazione abitativa la persona può avvalersi anche di un supporto.

(3)  La prestazione annuale è composta da:

  1. un importo stabilito in base al livello di non autosufficienza riconosciuto;
  2. un importo previsto in caso di necessaria presenza continua, nelle 24 ore, di un/una assistente;
  3. un importo previsto in caso di fabbisogno di sorveglianza notturna attiva,
  4. un importo previsto, qualora necessario, per coprire le spese di un supporto esterno per la pianificazione e l’organizzazione dell’assistenza.

(4)  L’importo annuale della prestazione di cui al comma 3 è ridotto in caso di:

  1. condivisione della vita familiare domestica con altre persone;
  2. svolgimento di un’attività lavorativa o fruizione di una misura di occupazione lavorativa;
  3. percezione di altre prestazioni o agevolazioni riguardanti l’assistenza dell’utente.

(5)  In caso di prima domanda di prestazione il/la richiedente deve possedere il requisito della residenza nell’alloggio individuato per la realizzazione della vita autonoma, a meno che non viva già in modo autonomo in una propria abitazione.

(6)  In assenza del requisito della residenza nel nuovo alloggio al momento della presentazione della domanda, la prestazione può essere erogata anche solo sulla base del contratto d’affitto, o del preliminare, per il tempo necessario alla persona richiedente a fornire prova dell’avvenuto trasferimento della residenza.

(7)  Per la concessione della prestazione, il nucleo familiare non deve disporre di una situazione economica con valore superiore a 7.

(8)  La prestazione è erogata al 100 per cento per il nucleo familiare con valore della situazione economica fino a 5 e decresce in modo lineare fino al 30 per cento per il nucleo familiare con valore della situazione economica pari a 7.

(9)  Ai fini della concessione della prestazione si considera solo la situazione economica personale dell’utente, non si considera invece la situazione economica delle altre persone componenti il nucleo familiare.

(10)  La concessione della prestazione è subordinata alla decisione del comitato tecnico di cui all’articolo 8, sulla base del parere obbligatorio dell’operatore/operatrice dell’area socio-pedagogica del distretto sociale competente.

(11)  La prestazione è concessa per un periodo massimo di dodici mesi ed è ripetibile a seguito di nuova domanda.

(12)  L’erogazione della prestazione avviene di norma mensilmente, salvo accordi diversi tra richiedente e distretto sociale, e dietro presentazione della documentazione di spesa comprovante l’utilizzo della prestazione di cui al presente articolo e della parte dell’assegno di cura di cui alla legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, stabilita dalla Giunta provinciale.

(13)  Sono riconosciute come spese sostenute solo quelle effettuate nell’ambito di regolari rapporti contrattuali per l’assistenza, per la gestione contabile e per il supporto esterno per la pianificazione e l’organizzazione dell’assistenza.

(14)  Gli importi di cui al comma 3 e le riduzioni di cui al comma 4 sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale e possono essere adeguati annualmente in concomitanza con la determinazione della quota base.

(15)  La persona richiedente ha l’obbligo di informare tempestivamente il distretto sociale competente di qualsiasi variazione rilevante che possa influenzare l’importo della prestazione.

(16)  In caso di variazioni tali da influire sul diritto o sull’ammontare della prestazione in corso di validità, questa deve essere ricalcolata d’ufficio. L’eventuale importo spettante ricalcolato è da concedersi dal mese in cui si è verificata la variazione fino alla scadenza della domanda. In caso di variazione del livello di non autosufficienza, l’importo della prestazione spettante in base al nuovo livello riconosciuto è concesso dal mese in cui viene erogato il nuovo importo dell’assegno di cura.

(17) La Giunta provinciale può stabilire ulteriori disposizioni di dettaglio relative alla prestazione di cui al presente articolo. 76)

massimeDelibera 21 febbraio 2017, n. 213 - Approvazione delle "Linee guida per la concessione di prestazioni economiche a favore delle persone con disabilità e degli invalidi di guerra e di servizio" - Revoca delle Deliberazioni della Giunta provinciale n. 873 del 10.03.2013 "Criteri relativi alle prestazioni economiche a favore delle persone con disabilità - allegato A" e n. 1469 del 26.09.2011 "Criteri per la concessione della prestazione Vita indipendente e partecipazione sociale ai sensi dell'art. 25 del vigente DPGP 11 agosto 2000 n. 30" (modificata con delibera n. 1043 del 07.12.2021)
76)
L'art. 25 è stato prima sostituito dall'art. 14, comma 1, del D.P.P. 20 luglio 2011, n. 28, e successivamente dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 14 dicembre 2021, n. 37.

Art. 26 (Acquisto e adattamento di veicoli) 77)   delibera sentenza

(1)  Alle persone affette da permanente minorazione degli arti inferiori o superiori, che necessitano di un veicolo adattato, è concesso un rimborso per l'adattamento del proprio veicolo. 78)

(2)  Alle persone affette da minorazioni agli arti inferiori è concesso inoltre un contributo per l'acquisto di un proprio veicolo adattato. 79)

(3)  Sono ammesse a contributo o rimborso le spese per l'acquisto e per l'adattamento di motoveicoli ed autoveicoli di proprietà della persona con disabilità, ivi comprese macchine agricole o operatrici, autorizzati dagli organi competenti.

(4)  Il rimborso per l'adattamento è concesso nella misura massima del 100 per cento della spesa sostenuta, fino ad un massimo di otto volte la quota base.

(5)  Il contributo per l'acquisto è concesso nella misura massima del 40 per cento della spesa, fino ad un massimo di dodici volte la quota base.

(6)  Ai fini della concessione delle prestazioni di cui al presente articolo, il nucleo familiare non deve disporre di una situazione economica con valore superiore a 3,5. 80)

(7)  Il rimborso per l’adattamento è pari al 100 percento per nuclei familiari con valore della situazione economica fino a 2 e decresce in modo lineare fino al 30 percento per nuclei familiari con valore della situazione economica pari a 3,5.80)

(8)  L’ammontare del contributo per l’acquisto è pari al 100 percento per nuclei familiari con valore della situazione economica fino a 2 e decresce in modo lineare fino al 10 percento per nuclei familiari con valore della situazione economica pari a 3,5.80)

(9)  Uno stesso richiedente può beneficiare delle prestazioni in oggetto una sola volta nell'arco di sei anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati ed approvati dal Comitato tecnico di cui all'articolo 8. 81) 82)

(10)  La Giunta provinciale può stabilire ulteriori disposizioni di dettaglio relative alla prestazione di cui al presente articolo. 83)

massimeDelibera 21 febbraio 2017, n. 213 - Approvazione delle "Linee guida per la concessione di prestazioni economiche a favore delle persone con disabilità e degli invalidi di guerra e di servizio" - Revoca delle Deliberazioni della Giunta provinciale n. 873 del 10.03.2013 "Criteri relativi alle prestazioni economiche a favore delle persone con disabilità - allegato A" e n. 1469 del 26.09.2011 "Criteri per la concessione della prestazione Vita indipendente e partecipazione sociale ai sensi dell'art. 25 del vigente DPGP 11 agosto 2000 n. 30" (modificata con delibera n. 1043 del 07.12.2021)
77)
La rubrica dell'art. 26 è stata così sostituita dall'art. 4, comma 1, del D.P.P. 7 gennaio 2014, n. 2.
78)
Lart. 26, comma 1, la parola „automezzo“ è stata sostituita dalla parola „veicolo“, dall'art. 4, comma 2, del D.P.P. 7 gennagio 2014, n. 2..
79)
L'art. 26, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 8, comma 1, del D.P.P. 22 novembre 2019, n. 29.
80)
I commi 6, 7 e 8 dell'art. 26 sono stati così sostituiti dall'art. 15, comma 1, del D.P.P. 20 luglio 2011, n. 28.
81)
L'art. 26 è stato così sostituito dall'art. 12, comma 1, del D.P.P. 6 maggio 2008, n. 21.
82)
Il testo tedesco dell'art. 26, comma 9, è stato modificato dall'art. 16, comma 1, del D.P.P. 8 agosto 2016, n. 25.
83)
L'art. 26, comma 10, è stato aggiunto dall'art. 10, comma 1, del D.P.P. 7 agosto 2017, n. 26. Vedi anche l'art. 19, comma 1, del D.P.P. 7 agosto 2017, n. 26.

Art. 27 (Adattamento di veicoli per i familiari) 84)   delibera sentenza

(1)  Alle persone che hanno un familiare con disabilità permanente è concesso un contributo per l’adattamento dei veicoli. Per “familiare” ai sensi del presente articolo si intende un componente del nucleo familiare di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche. Non sono considerate conviventi le persone disabili ospitate presso strutture residenziali in modo continuato. 85) 

(2) 86)

(3)  Il contributo per l'adattamento è concesso nella misura massima del 100% della spesa, fino ad un massimo di dodici volte la quota base.

(4)  Ai fini della concessione del contributo il nucleo familiare non deve disporre di una situazione economica con valore superiore a 3,5. 87) 

(5)  La prestazione è erogata al 100 percento dell’importo di cui al comma 3, per nuclei familiari con valore della situazione economica fino a 2 e decresce in modo lineare fino al 30% per nuclei familiari con valore della situazione economica pari a 3,5. 88)

(6)  Uno stesso richiedente può beneficiare dell'intervento in oggetto una sola volta nell'arco di sei anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati ed approvati dal Comitato tecnico di cui all'articolo 8. 89)

(7)  La Giunta può stabilire ulteriori disposizioni di dettaglio relative alla prestazione di cui al presente articolo. 90)

massimeDelibera 21 febbraio 2017, n. 213 - Approvazione delle "Linee guida per la concessione di prestazioni economiche a favore delle persone con disabilità e degli invalidi di guerra e di servizio" - Revoca delle Deliberazioni della Giunta provinciale n. 873 del 10.03.2013 "Criteri relativi alle prestazioni economiche a favore delle persone con disabilità - allegato A" e n. 1469 del 26.09.2011 "Criteri per la concessione della prestazione Vita indipendente e partecipazione sociale ai sensi dell'art. 25 del vigente DPGP 11 agosto 2000 n. 30" (modificata con delibera n. 1043 del 07.12.2021)
84)
La rubrica del testo italiano, è stata così sostituita dall'art. 5, comma 1, del D.P.P. 7 gennaio 2014, n. 2. 
85)
L'art. 27, comma 1, è stato prima sostituito dall'art. 11 del D.P.P. 5 settembre 2001, n. 50, successivamente  dall'art. 16, comma 1, del D.P.P. 20 luglio 2011, n. 28, e dall'art. 11, comma 1, del D.P.P. 7 agosto 2017, n. 26. Vedi anche l'art. 19, comma 1, del D.P.P. 7 agosto 2017, n. 26.
86)
L'art. 27, comma 2, è stato abrogato dall'art. 18, comma 1, del D.P.P. 7 agosto 2017, n. 26. Vedi anche l'art. 19, comma 1, del D.P.P. 7 agosto 2017, n. 26.
87)
L'art. 27, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 16, comma 2, del D.P.P. 20 luglio 2011, n. 28.
88)
L'art. 27, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 16, comma 3, del D.P.P. 20 luglio 2011, n. 28.  Il testo tedesco è stato sostituito dall'art. 9, comma 1, del D.P.P. 22 novembre 2019, n. 29.
89)
Il testo tedesco dell'art. 27, comma 6, è stato modificato dall'art. 16, comma 1, del D.P.P. 8 agosto 2016, n. 25
90)
L'art. 27, comma 7, è stato aggiunto dall'art. 12, comma 2, del D.P.P. 7 agosto 2017, n. 26. Vedi anche l'art. 19, comma 1, del D.P.P. 7 agosto 2017, n. 26.

Art. 2891)

91)
L'art. 28 è stato abrogato dall'art. 30, comma 1, del D.P.P. 6 maggio 2008, n. 21.

Art. 29 92)

92)
L'art. 29 è stato abrogato dall'art. 31, comma 1, del D.P.P. 20 luglio 2011, n. 28.

Art. 30 (Servizio di telesoccorso e telecontrollo)

(1)  Alle persone ultrasessantacinquenni che abitano da sole e alle persone che per altre cause, attestate dal competente distretto sociale, necessitano del servizio, è concessa una prestazione per il servizio di telesoccorso e telecontrollo. La prestazione è concessa altresì per il pagamento del canone dovuto per l’utilizzo di altri dispositivi tecnici o digitali con cui le suddette persone possono chiamare soccorso o essere contattate in caso di bisogno, purché tali dispositivi non siano finanziati tramite altre prestazioni provinciali. 93)

(2)  La prestazione è concessa nella misura massima del 100 per cento della spesa, fino ad un massimo del 12 per cento della quota base. 94)

(3)  Per la concessione della prestazione, il nucleo familiare non deve disporre di una situazione economica di valore superiore a 3,5. 95)

(4)  La prestazione è erogata al 100 per cento in caso di nuclei familiari con valore della situazione economica fino a due, e decresce in modo lineare fino al 30 per cento in caso di nuclei familiari con valore della situazione economica pari a 3,5. 96)

(5)  La prestazione è concessa per un periodo massimo di dodici mesi ed erogata dietro presentazione della documentazione comprovante la spesa. 97) 98)

(6)  La prestazione è ripetibile a seguito di nuova domanda. 99)

93)
L'art. 30, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 5, comma 1, del D.P.P. 23 dicembre 2022, n. 31. Vedi anche l'art. 10, comma 1, del D.P.P. 23 dicembre 2022, n. 31.
94)
L'art. 30, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 5, comma 2, del D.P.P. 23 dicembre 2022, n. 31. Vedi anche l'art. 10, comma 1, del D.P.P. 23 dicembre 2022, n. 31.
95)
Il testo tedesco dell'art. 30, comma 3, è stato modificato dall'art. 5, comma 1, del D.P.P. 23 dicembre 2022, n. 31.
96)
Il testo tedesco dell'art. 30, comma 4, è stato modificato dall'art. 5, comma 1, del D.P.P. 23 dicembre 2022, n. 31.
97)
L'art. 30 è stato prima modificato dall'art. 12 del D.P.P. 5 settembre 2001, n. 50, poi sostituito dall'art. 13, comma 1, del D.P.P. 6 maggio 2008, n. 21.
98)
L'art. 30, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 12, comma 1, del D.P.P. 7 agosto 2017, n. 26. Vedi anche l'art. 19, comma 2, del D.P.P. 7 agosto 2017, n. 26.
99)
L'art. 30, comma 6, è stato aggiunto dall'art. 12, comma 1, del D.P.P. 7 agosto 2017, n. 26. Vedi anche l'art. 19, comma 2, del D.P.P. 7 agosto 2017, n. 26.

Art. 31 100)

100)
L'art. 31 è stato abrogato dall'art. 31, comma 1, del D.P.P. 20 luglio 2011, n. 28.

Art. 32 (Continuità della vita familiare e domestica e autonomia abitativa)  

(1)  Alle persone singole o alle famiglie è concessa una prestazione economica mensile per la continuità della vita familiare e domestica, con le seguenti finalità:

  1. promozione dell’autonomia abitativa;
  2. sostegno nella gestione domestica per nuclei familiari con minori o per persone con un fabbisogno assistenziale, anche al fine di evitare il ricorso all’assistenza in servizi residenziali.

(2)  Hanno diritto alla prestazione le persone e le famiglie:

  1. che non sono in grado gestire in modo autonomo la vita familiare e domestica;
  2. il cui fabbisogno assistenziale non può essere coperto tramite l’intervento dell’assistenza domiciliare del distretto sociale o di un altro servizio con analoghe finalità;
  3. che non sono beneficiarie dell’assegno di cura di cui all’articolo 8 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, o dell’indennità di accompagnamento di cui all’articolo 3, comma 1, numero 6, della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche;
  4. i nuclei familiari con minori di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, in cui a beneficiare dell’assegno di cura o dell’indennità di accompagnamento sia un componente del nucleo diverso dai componenti minorenni per i quali si rende necessaria questa prestazione.

(3)  Le condizioni di cui al comma 2 devono ricorrere contestualmente.

(4)  Per la finalità di cui al comma 1, lettera a), oltre alle condizioni di cui al comma 2 devono sussistere contestualmente le seguenti ulteriori condizioni:

  1. la persona o la famiglia è seguita dai servizi sociali, nell’ambito di un progetto di autonomia abitativa, con la prestazione dell’accompagnamento socio-pedagogico abitativo;
  2. la persona o la famiglia vive in un alloggio singolo o collettivo al di fuori del nucleo familiare d’origine;
  3. una persona estranea al nucleo familiare si occupa di assicurare continuità nella gestione della vita familiare e domestica, prestando eventualmente aiuto diretto nell’ambito di un regolare rapporto contrattuale.

(5)  Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), oltre alle condizioni di cui al comma 2 devono sussistere contestualmente le seguenti ulteriori condizioni:

  1. i figli e i genitori non conviventi non sono in grado di prestare sufficiente aiuto;
  2. una persona estranea al nucleo familiare si occupa di assicurare continuità nella gestione della vita familiare e domestica, prestando eventualmente aiuto diretto nell’ambito di un regolare rapporto contrattuale. In caso di situazioni personali o familiari di particolare gravità, la prestazione può essere concessa anche a parenti o affini dell’utente oltre il secondo grado purché non conviventi con il nucleo familiare.

(6)  La concessione della prestazione è subordinata al parere dell'operatore sociale che segue l'utente e il suo nucleo familiare; per le finalità di cui al comma 1, lettera a), tale parere va invece rilasciato dall’operatore sociale che eroga la prestazione di accompagnamento socio-pedagogico abitativo all’utente. La concessione della prestazione avviene con decisione del comitato tecnico di cui all’articolo 8.

(7)  Per la concessione della prestazione con la finalità di cui al comma 1, lettera a), il valore della situazione economica del nucleo familiare non deve essere superiore a 3. La prestazione è concessa nella misura massima di 13,00 euro all’ora, con un tetto massimo di 25 ore mensili. La prestazione è erogata al 100 per cento in caso di nuclei familiari con valore della situazione economica fino a 1,22 e decresce in modo lineare, fino ad azzerarsi, in caso di nuclei familiari con valore della situazione economica pari a 3. 101)

(8)  Per la concessione della prestazione per le finalità di cui al comma 1, lettera b), il valore della situazione economica del nucleo familiare non deve essere superiore a 4,5. La prestazione è concessa nella misura massima di 13,00 euro all’ora, con un tetto massimo di 100 ore mensili. La prestazione è erogata al 100 per cento in caso di nuclei familiari con valore della situazione economica fino a 2 e decresce in modo lineare, fino ad azzerarsi, in caso di nuclei familiari con valore della situazione economica pari a 4,5.

(9)  La prestazione è concessa per un massimo di dodici mesi ed erogata mensilmente dietro presentazione della documentazione della spesa sostenuta per l’assistenza.

(10)  La prestazione può essere concessa più volte a seguito di nuova domanda. 102) 

101)
L'art. 32, comma 7, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 8 gennaio 2020, n. 1. Vedi anche l'art. 2, comma 1, del D.P.P. 8 gennaio 2020, n. 1.
102)
L'art. 32 è stato prima modificato dall'art. 13 del D.P.P. 5 settembre 2001, n. 50, poi sostituito dall'art. 14, comma 1, del D.P.P. 6 maggio 2008, n. 21, e dall'art. 13, comma 1, del D.P.P. 7 agosto 2017, n. 26, ed infine dall'art. 10, comma 1 del D.P.P. 22 novembre 2019, n. 29.

Art. 33103)

103)
L'art. 33 è stato abrogato dall'art. 14 del D.P.P. 16 luglio 2002, n. 26.

Art. 34 104)

104)
L'art. 34 è stato abrogato dall'art. 31, comma 1, del D.P.P. 20 luglio 2011, n. 28.

Art. 35 (Programmi personalizzati di integrazione sociale)   delibera sentenza

(1)  Le prestazioni di assistenza economica sociale, fanno parte integrante di un programma di interventi di integrazione sociale predisposto, se ritenuto opportuno, dai servizi di distretto, allo scopo di favorire il superamento dell'emarginazione dei singoli e delle famiglie attraverso la promozione delle capacità individuali e dell'indipendenza economica delle persone.

(2)  Ai fini di cui al comma 1 l'ente gestore elabora, anche in relazione agli interventi previsti nell'ambito delle politiche attive del lavoro, i programmi di integrazione sociale personalizzati, tenendo conto delle caratteristiche personali e familiari dei soggetti e concordando con gli stessi il contenuto e gli impegni derivanti dall'attuazione del programma. Ove è presente la famiglia, il programma coinvolge tutti i suoi componenti.

(3)  I soggetti destinatari del programma devono rispettare gli impegni assunti con l'accettazione del programma di integrazione sociale.

(4)  I programmi di integrazione sociale sono orientati al recupero, alla promozione e allo sviluppo di capacità personali e alla ricostruzione di reti sociali. Per i minori il programma include in primo luogo l'assolvimento dell'obbligo scolastico e successivamente la formazione professionale. I programmi sono altresì coordinati con le altre prestazioni derivanti dall'accesso ad altri servizi sociali da parte dei destinatari.

massimeDelibera 9 giugno 2015, n. 699 - Criteri relativi allo svolgimento dei tirocini nell'ambito delle attività per l'integrazione sociale di persone in carico ai servizi sociali

Art. 36 (Forma delle prestazioni)

(1)  Le prestazioni economiche sono corrisposte di norma in denaro, salvo i casi in cui esistono controindicazioni sul piano tecnico-assistenziale.

(2)  Il mandato di pagamento è inoltrato entro 35 giorni dalla data di presentazione della domanda di prestazione.

(3)  Solo in casi eccezionali debitamente motivati, l'ente può erogare la somma concessa ad una persona all'uopo delegata dal beneficiario.

(4)  Se lo stato di bisogno deriva dal ritardo con cui sono di fatto corrisposte all'interessato prestazioni previdenziali o assistenziali, ovvero altre somme cui egli ha titolo, la prestazione può essere concessa sotto forma di prestito senza interessi.

(5)  Nei casi in cui non sia possibile concedere prestazioni al richiedente in quanto quest’ultimo dispone di un patrimonio, non rientrante fra quelli previsti all’articolo 23 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e che tuttavia non può essere alienato a breve termine, l’agevolazione può essere erogata sotto forma di prestito senza interessi. 105) 

(6)  L'obbligo di restituzione delle somme percepite sotto forma di prestito senza interessi decorre dal momento in cui l'interessato riscuote effettivamente gli importi a lui spettanti, la cui provenienza è definita ai commi 4 e 5. Nel caso di mancata restituzione delle somme prestate, l'ente erogatore provvede al loro recupero ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.106) 

105)
L'art. 36, comma 5, è stato prima sostituito dall'art. 5 del D.P.P. 16 luglio 2002, n. 26, e poi dall'art. 17, comma 1, del D.P.P. 20 luglio 2011, n. 28.
106)
Il comma 6 è stato modificato dall'art. 68 della L.P. 29 gennaio 2002, n. 1.

CAPO IV
Criteri generali per il pagamento delle tariffe

Art. 37 (Condizione economica garantita) 

(1)  La condizione economica garantita è la quota della situazione economica che non è considerata ai fini del calcolo della tariffa per i servizi residenziali e semiresidenziali a carico degli utenti e dei loro nuclei ristretto e collegato, in quanto ritenuta necessaria a far fronte alle esigenze personali dell’utente stesso e dei suoi nuclei familiari.

(2)  Tale quota si ottiene moltiplicando il parametro riportato alle tabelle di cui agli allegati C e D per il fabbisogno del nucleo familiare. È differente per utente, nucleo familiare ristretto, nucleo familiare collegato e per i diversi servizi; questa quota non può essere inferiore al 50 percento della quota base. 107) 

107)
L'art. 37 è stato prima sostituito dall'art. 15, comma 1, del D.P.P. 6 maggio 2008, n. 21, e poi dall'art. 18, comma 1, del D.P.P. 20 luglio 2011, n. 28.

Art. 38 (Percentuale di consumo dell'eccedenza) 108)

(1)  La percentuale di consumo dell'eccedenza si differenzia in relazione ai diversi nuclei familiari di riferimento, alla priorità programmatica dei singoli servizi ed all'ammontare della tariffa, così come riportato alle tabelle di cui agli allegati C e D.

(2) A ogni singolo nucleo familiare spetta un’unica condizione economica garantita e viene applicata un’unica percentuale di consumo dell’eccedenza. Tale percentuale deve essere utilizzata per la partecipazione alle tariffe, secondo l’ordine di precedenza di cui ai commi 3, 4 e 5. 109)

(3) Salvo quanto previsto dall’articolo 42, se un nucleo familiare deve partecipare a una tariffa come nucleo familiare ristretto e contemporaneamente a un’altra tariffa come nucleo familiare collegato, esso dovrà partecipare in primo luogo alla tariffa per la quale è considerato come nucleo ristretto. 110)

(4) Fermo restando quanto previsto dal comma 3, se un nucleo familiare deve partecipare contemporaneamente a più di una tariffa come nucleo familiare ristretto o come nucleo familiare collegato, vale il seguente ordine di precedenza:

  1. partecipazione alla tariffa per i servizi residenziali di cui all’articolo 5, comma 2, lettera a);
  2. partecipazione alla tariffa per i servizi semiresidenziali di cui all’articolo 5, comma 2, lettera a);
  3. partecipazione alla tariffa per i servizi residenziali di cui all’articolo 5, comma 2, lettera b);
  4. partecipazione alla tariffa per i servizi semiresidenziali di cui all’articolo 5, comma 2, lettera b);
  5. partecipazione alla tariffa per altri servizi. 111)

(5) Qualora concorrano due servizi di pari grado vale il seguente ordine di precedenza:

  1. partecipazione alla tariffa per il servizio che prevede per il nucleo familiare la percentuale di consumo dell’eccedenza più alta;
  2. partecipazione alla tariffa per il servizio con la tariffa più alta. 112)
108)
Il testo in lingua tedesca della rubrica dell'art. 38 è stato sostituito dall'art. 19, comma 1, del D.P.P. 20 luglio 2011, n. 28.
109)
L'art. 38, comma 2, è stato aggiunto dall'art. 6, comma 1, del D.P.P. 23 dicembre 2022, n. 31. Vedi anche l'art. 10, comma 1, del D.P.P. 23 dicembre 2022, n. 31.
110)
L'art. 38, comma 3, è stato aggiunto dall'art. 6, comma 1, del D.P.P. 23 dicembre 2022, n. 31. Vedi anche l'art. 10, comma 1, del D.P.P. 23 dicembre 2022, n. 31.
111)
L'art. 38, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 6, comma 1, del D.P.P. 23 dicembre 2022, n. 31. Vedi anche l'art. 10, comma 1, del D.P.P. 23 dicembre 2022, n. 31.
112)
L'art. 38, comma 5, è stato aggiunto dall'art. 6, comma 1, del D.P.P. 23 dicembre 2022, n. 31. Vedi anche l'art. 10, comma 1, del D.P.P. 23 dicembre 2022, n. 31.

Art. 39 (Pagamento delle tariffe delle prestazioni dell'assistenza domiciliare e della mensa sociale)    delibera sentenza

(1)  L’utente concorre al pagamento delle tariffe delle prestazioni di assistenza domiciliare in relazione al valore della situazione economica del suo nucleo familiare ristretto.

(2)  Fino al valore della situazione economica indicato nella colonna 2 della tabella di cui all’allegato B, è richiesto il pagamento della tariffa minima; a partire dal valore della situazione economica indicato nella colonna 3 della tabella di cui all’allegato B, è richiesto il pagamento della tariffa massima.

(3)  La partecipazione aumenta in modo lineare all’aumentare del valore della situazione economica a partire dalla tariffa minima fino a raggiungere la copertura della tariffa massima, fatta eccezione per le prestazioni di cui al comma 4.

(4)  Per le prestazioni del centro diurno e la prestazione “mensa sociale”, è richiesto il pagamento della tariffa minima fino al valore della situazione economica indicato nella colonna 3 della tabella di cui allegato B e, a partire dal valore della situazione economica indicato nella colonna 3 della medesima tabella, è richiesto il pagamento della tariffa massima.

(5)  Le tariffe minime e massime, e per le prestazioni pasto a domicilio e mensa anche l’importo congruo dei costi massimi, sono fissate annualmente dalla Giunta provinciale in concomitanza con la determinazione della quota base. 113)

(6)  In caso di utenti minorenni con disabilità psichica o fisica permanente come definita al punto 5.2., lettera f), dell’allegato A), le tariffe per l’assistenza domiciliare - prestazioni a domicilio - sono ridotte del 50 percento. 114) 

massimeDelibera N. 2151 del 16.06.2008 - Determinazione delle tariffe dei servizi sociali del settore disabilitá, socio-psichiatria e dipendenza, anziani e assistenza domiciliare, ai sensi del D.P.G.P. 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni a decorrere dal 1.07.2008 (modificata con delibera n. 3364 del 15.09.2008)
massimeDelibera N. 4447 del 09.12.2003 - Fissazione delle tariffe per il pagamento delle prestazioni ambulatoriali e domiciliari a partire dall' 01.01.2004 (modificata con delibera n. 4714 del 22.12.2003; delibera 4047 del 08.11.2004; delibera n. 4317 del 14.11.2005; delibera n. 4158 del 13.11.2006; delibera n. 3720 del 05.11.2007)
113)
L'art. 39, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 8, comma 1, del D.P.P. 3 dicembre 2012, n. 43.
114)
L'art. 39 è stato modificato dall'art. 15 del D.P.P. 5 settembre 2001, n. 50, sostituito dall'art. 16, comma 1, del D.P.P. 6 maggio 2008, n. 21, ed infine così sostituito dall'art. 20, comma 1, del D.P.P. 20 luglio 2011, n. 28.

Art. 39-bis (Utilizzo di buoni servizio per il pagamento delle tariffe)

(1)  La Giunta provinciale fissa annualmente, in concomitanza con la determinazione della quota base, le prestazioni, con le relative tariffe minime e massime, per le quali l’utente può concorrere al pagamento della tariffa utilizzando i buoni servizio di cui all’articolo 8, comma 4, della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9.

(2)  L’utente che si avvale della possibilità di cui al comma 1 concorre al pagamento della tariffa in relazione al valore della situazione economica del suo nucleo familiare ristretto.

(3)  Fino al valore della situazione economica indicato nella colonna 2 della tabella di cui all’allegato B, è richiesto il pagamento della tariffa minima; a partire dal valore della situazione economica indicato nella colonna 3 della suddetta tabella, è richiesto il pagamento della tariffa massima.

(4)  La partecipazione aumenta in modo lineare all’aumentare del valore della situazione economica, a partire dalla tariffa minima fino a raggiungere la copertura della tariffa massima. 115)

115)
L'art. 39-bis è stato inserito dall'art. 9, comma 1, del D.P.P. 8 agosto 2016, n. 25. Vedi anche l'art. 18, comma 2, del D.P.P. 8 agosto 2016, n. 25.

Art. 40 (Pagamento delle tariffe dei servizi semiresidenziali)    delibera sentenza

(1)  L’utente concorre al pagamento delle tariffe dei servizi semiresidenziali:

  1. per la parte della tariffa che non dipende dalla situazione economica: con l’assegno di cura di cui all’articolo 8 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, o l’indennità di accompagnamento 116) di cui all’articolo 3, comma 1, punto 6, della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche;
  2. ovvero per la parte della tariffa che dipende dalla situazione economica: in relazione alla situazione economica del proprio nucleo familiare ristretto.

(2)  Indipendentemente dalle parti di tariffa di cui al comma 1, lettera a) o b), l’utente è tenuto al pagamento di un importo per il pasto – se previsto – fissato annualmente dalla Giunta provinciale per i singoli servizi, in concomitanza con la determinazione della quota base. 117) 

(3)  Il calcolo della partecipazione avviene secondo i parametri indicati nell’allegato C.

(4)  Le tariffe e le prestazioni per le quali è da pagare l’importo di cui al comma 2, sono individuate annualmente dalla Giunta provinciale in concomitanza con la determinazione della quota base. 118) 

massimeDelibera 5 dicembre 2023, n. 1072 - Criteri per il calcolo della compartecipazione tariffaria per l’utilizzo dei servizi per persone con disabilità, con malattie psichiche e con dipendenze patologiche
116)
L'art. 40, comma 1, lettera a), il termine "assegno di accompagnamento" è stato sositituito dal termine "indennità di accompagnamento", dall'art. 16, comma 2, del D.P.P. 8 agosto 2016, n. 25.
117)
L'art. 40, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 6, comma 1, del D.P.P. 7 gennaio 2014, n. 2.
118)
L'art. 40 è stato prima sostituito dall'art. 17, comma 1, del D.P.P. 6 maggio 2008, n. 21, e poi dall'art. 21, comma 1, del D.P.P. 20 luglio 2011, n. 28.

Art. 40-bis 119)

119)
L'art. 40-bis è stato inserito dall'art. 6 del D.P.P. 16 luglio 2002, n. 26, e poi abrogato dall'art. 13, comma 1, lettera b), del D.P.P. 7 gennaio 2014, n. 2.

Art. 41 (Pagamento delle tariffe dei servizi residenziali)  

(1)  L’utente concorre al pagamento delle tariffe dei servizi residenziali:

  1. con l’assegno di cura e l’importo aggiuntivo di cui all’articolo 8 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, o l’indennita di accompagnamento 120) erogatogli, di cui all’articolo 3, comma 1, punto 6, della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche;
  2. e per la parte non coperta dalle prestazioni di cui alla lettera a), in relazione alla situazione economica del proprio nucleo familiare ristretto; nel calcolare il concorso al pagamento, la condizione economica garantita all’utente viene tenuta distinta dalla condizione economica garantita agli altri componenti.

(2)  I nuclei familiari collegati concorrono al pagamento, in relazione alla loro situazione economica, per la parte non coperta dal nucleo familiare ristretto.

(3)  Il calcolo della partecipazione avviene secondo i parametri indicati nell’allegato D. La “percentuale di consumo dell’eccedenza” di cui alla colonna “Utente” dell’allegato D) trova applicazione esclusivamente nel caso in cui l’utente sia l’unico componente del nucleo familiare ristretto. 121)

(4)  Per i servizi a favore di persone con disabilità, persone affette da dipendenza e malati psichici la partecipazione da parte di ciascun nucleo familiare collegato non può comunque superare l’importo fissato annualmente dalla Giunta provinciale in concomitanza con la determinazione della quota base.

(5)  Per i servizi a favore di donne e minori, non si chiede la partecipazione alla tariffa dei nuclei familiari collegati.

(6)  Per nuclei familiari collegati che devono concorrere contemporaneamente al pagamento di due tariffe per anziani in servizi residenziali, si calcola una sola volta la “condizione economica garantita”, si applica la “percentuale di consumo dell’eccedenza” e si utilizza l’importo risultante per il pagamento di entrambe le tariffe. 122) 

(7)  Il comitato tecnico di cui all’articolo 8, d’intesa con l’ente competente per l’integrazione della tariffa, può decidere una riduzione della tariffa ai sensi dell’articolo 42-bis, comma 1, a favore del nucleo familiare collegato, oppure può esonerare quest’ultimo dalla partecipazione, se da specifica documentazione dell’autorità giurisdizionale o di pubbliche autorità risultano circostanze da cui si possa dedurre una causa oggettiva di estraneità del nucleo familiare collegato in termini di rapporti affettivi o economici rispetto all’utente. 123)

120)
L'art. 41, comma 1, lettera a), il termine "assegno di accompagnamento" è stato sositituito dal termine "indennità di accompagnamento", dall'art. 16, comma 2, del D.P.P. 8 agosto 2016, n. 25.
121)
L'art. 41, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 14, comma 1, del D.P.P. 7 agosto 2017, n. 26. Vedi anche l'art 19, comma 2, del D.P.P. 7 agosto 2017, n. 26.
122)
L'art. 41 è stato modificato dall'art. 16 del D.P.P. 5 settembre 2001, n. 50, sostituito dall'art. 18, comma 1, del D.P.P. 6 maggio 2008, n. 21, ed infine così sostituito dall'art. 23, comma 1, del D.P.P. 20 luglio 2011, n. 28.
123)
L'art. 41, comma 7, è stato aggiunto dall'art. 10, comma 1, del D.P.P. 8 agosto 2016, n. 25.

Art. 42 (Utilizzo contemporaneo di servizi residenziali e semiresidenziali)

(1)  La Giunta provinciale stabilisce i casi in cui, per la frequenza contemporanea da parte di uno stesso utente di un servizio residenziale e di un servizio semiresidenziale, è richiesta al nucleo familiare ristretto e collegato la partecipazione al pagamento di una sola tariffa. L'ente pubblico competente provvede alla copertura della tariffa non dovuta dal nucleo familiare ristretto e collegato.124) 

124)
L'art. 42 è stato così sostituito dall'art. 19, comma 1, del D.P.P. 6 maggio 2008, n. 21.

Art. 42-bis (Partecipazione alla tariffa in situazioni particolari) 125)

(1)  Qualora dal calcolo della partecipazione alla tariffa dei servizi di cui agli allegati C) e D), derivi all’utente o ai relativi nuclei familiari un impegno finanziario troppo oneroso, il comitato tecnico di cui all’articolo 8, con decisione motivata, può ridurre la suddetta partecipazione fino ad un massimo del 75 per cento. 126)

(2)  Qualora l'importo mensile dovuto dall'utente per il pasto ai sensi dell'articolo 40, comma 4, risulti troppo oneroso, il comitato tecnico può ridurre tale importo, con decisione motivata, nella misura massima del 50 per cento. 127)

(3) 128) 129)

125)
Il titolo dell''art. 42-bis è stato così sostituito dall'art. 5, comma 1, del D.P.P. 8 giugno 2018, n. 16.
126)
L'art. 42-bis, comma 1, è stato prima sostituito dall'art. 15, comma 1, del D.P.P. 7 agosto 2017, n. 26, e successivamente dall'art. 5, comma 2, del D.P.P. 8 giugno 2018, n. 16. Il testo tedesco è stato modificato dall’art. 7, comma 1, del D.P.P. 8 settembre 2023, n. 31e si applica alle domande presentate a decorrere dal 21 ottobre 2023, ai sensi dell’art. 11, comma 1, dello stesso D.P.P.
127)
Il testo tedesco dell'art. 42-bis, comma 2, è stato modificato dall'art. 16, comma 1, del D.P.P. 8 agosto 2016, n. 25.
128)
L'art. 42-bis è stato inserito dall'art. 17 del D.P.P. 5 settembre 2001, n. 50, e poi così sostituito dall'art. 20, comma 1, del D.P.P. 6 maggio 2008, n. 21.
129)
L'art. 42-bis, comma 3, è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, lettera d), del D.P.P. 8 agosto 2016, n. 25.

Art. 43 (Integrazione delle tariffe da parte dell'ente pubblico competente)     delibera sentenza

(1)  Gli enti competenti integrano il pagamento delle tariffe dei servizi residenziali, semi-residenziali, ambulatoriali e domiciliari e degli affidamenti familiari, qualora la situazione economica dell'utente, del nucleo familiare ristretto e, ove richiesto, dei nuclei familiari collegati, esaminati in modo separato e successivo, non consentano la copertura della tariffa a carico dell'utente.

(2)  L’integrazione della tariffa di cui all’articolo 5, comma 2, lettera b), ha luogo solo qualora l’ospitalità, la frequenza o l’utilizzo del servizio siano stati preventivamente concordati con l’interessato, i familiari e con l’ente obbligato al pagamento. 130)

(3)  L’integrazione della tariffa di cui all’articolo 5, comma 2, lettera a), ha luogo solo se l’ente che accoglie l’utente ne ha data preventiva comunicazione al comune obbligato al pagamento. 131)

massimeDelibera N. 4224 del 18.11.2002 - Assunzione delle tariffe restanti per anziani e per persone con handicap
130)
L'art. 43, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 9, comma 1, del D.P.P. 3 dicembre 2012, n. 43.
131)
L'art. 43, comma 3, è stato inserito dall'art. 8, comma 1, del D.P.P. 11 aprile 2012, n. 12, e poi sostituito dall'art. 9, comma 1, del D.P.P. 3 dicembre 2012, n. 43.

CAPO V
Del procedimento

Art. 44 (Domanda e impegnativa al pagamento)

(1)  Le prestazioni di assistenza economica sociale sono concesse e le tariffe sono integrate su domanda dell’interessato o del suo rappresentante legale oppure, in caso di giustificato motivo, d’ufficio. 132)

(2)  Per le prestazioni di assistenza economica sociale, se la domanda è presentata entro il 20° giorno del mese, la prestazione viene erogata con decorrenza dal primo giorno dello stesso mese, se la domanda è presentata dopo il 20° giorno del mese, la prestazione viene erogata con decorrenza dal primo giorno del mese successivo.

(3)  L’integrazione della tariffa di cui all’articolo 43 avviene a partire dalla data della domanda. Nel caso in cui la prima domanda venga presentata entro 30 giorni dall’accoglimento dell’utente in una struttura, l’integrazione della tariffa avviene dalla data dell’accoglimento. Se una domanda viene presentata entro 30 giorni dalla scadenza della precedente domanda per la stessa compartecipazione tariffaria, l’integrazione decorre dalla data della scadenza della domanda precedente.

(4)  Non sono erogate prestazioni economiche o agevolazioni tariffarie da parte dell’ente pubblico, di importo inferiore agli importi minimi fissati annualmente dalla Giunta provinciale in concomitanza con la determinazione della quota base.

(5)  Salvo quanto previsto al comma 5-bis, la domanda di concessione di prestazioni di assistenza economica sociale o di agevolazione tariffaria è archiviata se non è completa di tutti i dati e i documenti previsti e non è integrata, senza giustificati motivi, entro 15 giorni dalla relativa richiesta. 133)

(5-bis)  Se la domanda di agevolazione tariffaria non è completa di tutti i dati e i documenti relativi ai singoli nuclei familiari collegati, ove sia prevista la loro partecipazione, e la domanda stessa non è integrata, senza giustificati motivi, entro 15 giorni dalla relativa richiesta, la compartecipazione tariffaria è calcolata esclusivamente per i nuclei familiari dichiaranti; la parte residua della tariffa è addebitata ai nuclei familiari non dichiaranti. 134)

(6) 135)

(7)  La decisione dell’ente pubblico competente, relativa al pagamento delle tariffe da parte dei singoli nuclei familiari, è valida per un periodo massimo di dodici mesi.

(8)  Nel caso di sostanziali variazioni di entrata, variazioni patrimoniali o delle tariffe nel corso dell’anno, l’ente pubblico competente, su richiesta dell’interessato o di propria iniziativa, può valutare nuovamente la situazione economica e rideterminare la misura dell’intervento. 136) 137)

(9)  Per la determinazione della variazione e per la valutazione della situazione economica di cui al comma 8, il patrimonio attuale è valutato con riferimento alla situazione esistente alla fine del mese precedente a quello in cui è stata presentata la domanda di prestazione. 138) 

132)
L'art. 44, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 17 giugno 2014, n. 21.
133)
L'art. 44, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 2, del D.P.P. 17 giugno 2014, n. 21.
134)
L'art. 44, comma 5-bis, è stato inserito dall'art. 3, comma 3, del D.P.P. 17 giugno 2014, n. 21.
135)
L'art. 44, comma 6, è stato abrogato dall'art. 13, comma 1,  del D.P.P. 22 novembre 2019, n. 29.
136)
L'art. 44 è stato così sostituito dall'art. 24, comma 1, del D.P.P. 20 luglio 2011, n. 28.
137)
Il testo in lingua tedesca del comma 8 dell'art. 44 è stato sostituito dall'art. 9, comma 1, del D.P.P. 11 aprile 2012, n. 12.
138)
L'art. 44, comma 9, è stato aggiunto dall'art. 10, comma 1, del D.P.P. 3 dicembre 2012, n. 43, e poi così sostituito dall'art. 7, comma 1, del D.P.P. 7 gennaio 2014, n. 2.

Art. 45 (Dichiarazione sostitutiva)    delibera sentenza

(1)  1. Il richiedente deve dichiarare ai centri competenti i dati necessari per la richiesta delle singole prestazioni ai sensi del presente regolamento non risultanti dalla “Dichiarazione unificata di reddito e patrimonio”, di seguito denominata DURP di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2. A tal fine presenta una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’articolo 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

(2)  La dichiarazione sostitutiva dei dati integrativi del nucleo familiare di riferimento è resa e sottoscritta da uno dei suoi componenti; la persona dichiarante è tenuta a comunicare tempestivamente, durante il periodo di concessione, ogni variazione dei requisiti richiesti o dei dati dichiarati intervenuta successivamente alla data della dichiarazione sostitutiva. Per le prestazioni “reddito minimo di inserimento” e “contributo al canone di locazione e per le spese accessorie” tale obbligo di comunicazione vale solamente per le variazioni della composizione del nucleo familiare. Per la prestazione “contributo al canone di locazione e per le spese accessorie” è inoltre necessario comunicare tempestivamente tutte le modifiche del contratto di locazione nonché la sua cessazione e il trasferimento in un'altra unità immobiliare. 139)

(3)  Il richiedente dichiara altresì di essere a conoscenza del fatto che l’amministrazione può eseguire controlli diretti ad accertare la veridicità dei dati forniti, compresi eventuali controlli presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari; a tal fine il richiedente è tenuto a specificare il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare.

(4)  Per le prestazioni economiche sociali, si richiede il rilascio di una autocertificazione ai nuclei familiari collegati, solo qualora la loro situazione reddituale o patrimoniale, desunta dalle dichiarazioni rilasciate dal richiedente la prestazione economica stessa, non permetta di escluderne a priori una possibile partecipazione.

(5)  Per i casi di oggettiva comprovata difficoltà nel reperimento dei soggetti appartenenti al nucleo familiare ristretto o ai nuclei familiari collegati o per la loro partecipazione alla tariffa, il comitato tecnico di cui all’articolo 8 può prescindere da essi o stabilire la misura del proprio intervento sulla base dei dati in suo possesso. La decisione deve essere motivata. 140)

(6) 141) 142)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 412 del 22.12.2008 - Assistenza e beneficenza - reddito minimo di inserimento - mancata compartecipazione familiari del richiedente - impossibilità acquisizione esatta situazione economica dei medesimi
139)
L'art. 45, comma 2, è stato prima sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.P.P. 8 agosto 2016, n. 25, e successivamente così integrato dall'art. 7, comma 1, del D.P.P. 23 dicembre 2022, n. 31. Vedi anche l'art. 10, comma 1 del D.P.P. 23 dicembre 2022, n. 31.
140)
Il testo tedesco dell'art. 45, comma 5, è stato modificato dall'art. 16, comma 1, del D.P.P. 8 agosto 2016, n. 25
141)
L'art. 45 è stato così sostituito dall'art. 10, comma 1, del D.P.P. 11 aprile 2012, n. 12.
142)
L'art. 45, comma 6, è stato abrogato dall'art. 7, comma 2, del D.P.P. 23 dicembre 2022, n. 31.

Art. 46 (Accertamento)

(1)  L'ente erogatore adotta i propri provvedimenti sulla base delle dichiarazioni fornite dal richiedente; è sua facoltà acquisire d'ufficio elementi valutativi integrativi o di confronto, anche mediante visita domiciliare, informandone l'interessato.

Art. 47 (Controlli)   

(1)  Ai fini dell’accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate sono eseguiti controlli sulle dichiarazioni fornite dai beneficiari ai sensi dell’articolo 2, comma 3, e dell’articolo 5, comma 5, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche. A tal fine ci si avvale delle informazioni in possesso dell’ente, nonché di quelle di altri enti della pubblica amministrazione o si richiede idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati. 143)

(2)  Gli enti competenti dispongono la decadenza dai benefici concessi ed il recupero degli stessi, ovvero rideterminano l’entità dell’intervento economico e recuperano le somme erogate in eccesso, aumentate degli interessi legali e delle eventuali spese. Il recupero delle somme è posto a carico in solido dei componenti dei nuclei familiari ristretto e collegati responsabili delle dichiarazioni non veritiere. 144)

143)
L'art. 47, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 12, comma 1, del D.P.P. 8 agosto 2016, n. 25.
144)
L'art. 47 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 15 aprile 2013, n. 11.

Art. 48 (Ricorsi)

(1)  Contro la decisione dell'ente può essere presentato ricorso, entro 45 giorni dalla comunicazione, alla Sezione ricorsi di cui all'articolo 4 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche. 145)

(2)  Il ricorso è ammesso esclusivamente per motivi di legittimità; in caso di suo accoglimento, la sezione ricorsi annulla le decisioni impugnate e provvede nel merito. 146) 

145)
L'art. 48, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 13, comma 1, del D.P.P. 8 agosto 2016, n. 25.
146)
L'art. 48, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 26, comma 1, del D.P.P. 20 luglio 2011, n. 28.

CAPO VI
Norme finali e transitorie

Art. 49 (Abrogazioni)

(1)  Sono abrogate le seguenti disposizioni:

  1. il regolamento di esecuzione all'articolo 2-bis della legge provinciale 26 ottobre, 1973, n. 69 approvato con decreto del Presidente della giunta provinciale 1 febbraio 1991, n. 2;
  2. l'articolo 4 bis del regolamento di esecuzione alla legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77approvato con decreto del Presidente della giunta provinciale 6 marzo 1974, n. 17;
  3. gli articoli 1, 4 e 5 del regolamento di esecuzione a sensi dell'articolo 40-bis della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, approvato con decreto del Presidente della giunta provinciale 9 febbraio 1990, n. 5;
  4. l'articolo 6 del regolamento di esecuzione alla legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8, approvato con decreto del Presidente della giunta provinciale 30 dicembre 1997, n. 40e successive modifiche;
  5. gli articoli 6 e 10 del regolamento di esecuzione alla legge provinciale 21 dicembre 1987, n. 33, approvato con decreto del Presidente della giunta provinciale 7 agosto 1989, n. 19;147)
  6. il regolamento di esecuzione al comma 7 dell'articolo 1 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, approvato con decreto del Presidente della giunta provinciale 19 giugno 1990, n. 13;
  7. il regolamento di esecuzione all'articolo 14 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, approvato con decreto del Presidente della giunta provinciale 14 agosto 1992, n. 32;
  8. il decreto del Presidente della giunta provinciale 17 aprile 1972, n. 12concernente la "concessione di contributi assistenziali nei casi di affidamento familiare di bambini subnormali frequentanti le classi speciali".
147)
La lettera e) è stata sostituita dall'art. 19 del D.P.P. 5 settembre 2001, n. 50.

Art. 50 148)

148)
L'art. 50 è stato abrogato dall'art. 31, comma 1, del D.P.P. 20 luglio 2011, n. 28.

Art. 51 (Norme transitorie)

(1)  Salvo quanto disposto dai punti 6 e 11 dell’allegato A, le disposizioni di modifica al decreto del Presidente della Giunta Provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, si applicano soltanto alle domande presentate per la prima volta ed a tutte le domande presentate dopo la scadenza della domanda precedente, aventi ad oggetto la stessa prestazione. 149) 

149)
L'art. 51 è stato così sostituito dall'art. 27, comma 1, del D.P.P. 20 luglio 2011, n. 28.

Art. 52 (Deroghe in materia di assistenza economica sociale a sostegno di persone e famiglie in considerazione dell’emergenza epidemiologica COVID-19)

(1) Fino all’entrata in vigore del presente regolamento le prestazioni di cui agli articoli 19 e 20 vanno concesse in deroga a quanto previsto dalle relative disposizioni, secondo le modalità di seguito previste nei casi individuati dal presente articolo; per domande presentate fino all’entrata in vigore del presente regolamento, le prestazioni sono concesse per un massimo di un mese. Il medesimo termine vale anche per le restanti disposizioni di cui al presente articolo. 150)

(2) Le deroghe di cui al presente articolo si applicano esclusivamente ai nuclei familiari di cui all’articolo 29 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, che soddisfano il seguente requisito:

  1. avere almeno un/una componente che durante i mesi a partire da febbraio 2020, per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, in qualità di lavoratore/lavoratrice dipendente o autonomo/autonoma, ha subito l’interruzione dell’attività lavorativa, oppure la revoca della prevista ripresa della stessa, qualora precedentemente occupato, o che non sia più in grado di svolgere l’attività finora svolta a causa delle limitazioni previste, con conseguente perdita del reddito derivante da tale attività.

(3) In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 19, i nuclei familiari di cui al comma 2 del presente articolo hanno diritto alla prestazione “Aiuto immediato Covid-19”, da concedersi nel seguente ammontare:

  1. per nuclei familiari composti da una sola persona: 500,00 euro mensili;
  2. per nuclei familiari composti da più di una persona: 500,00 euro mensili più 100,00 euro per ogni ulteriore componente che al momento della presentazione della domanda non percepisce entrate fiscalmente imponibili e non percepisce o non ha richiesto benefici economici di sostegno al reddito previsti dalle norme statali o provinciali in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, fino a un importo massimo di 800,00 euro mensili. 151)

(4) Non hanno diritto alla prestazione di cui al comma 3 i nuclei familiari in cui tutti i componenti in possesso dei requisiti di cui al comma 2 al momento della presentazione della domanda hanno richiesto o percepiscono benefici economici di sostegno al reddito previsti dalle norme statali o provinciali in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 152)

(5) La prestazione di cui all’articolo 20 è da concedere alle persone di cui al comma 2 del presente articolo secondo quanto previsto dai commi da 1 a 8 e 14 dell’articolo 20 e da erogare mensilmente. I restanti commi dell’articolo 20 non trovano applicazione.

(6) La domanda per le prestazioni di cui ai commi 3 e 5 è da presentare utilizzando l’apposito modulo predisposto dalla Ripartizione provinciale competente e con le modalità semplificate di cui al punto 2 della parte dispositiva del decreto del Direttore generale della Provincia del 19 marzo 2020, n. 4805. La prestazione è concessa per un periodo di tre mesi, a partire dal mese di presentazione della domanda.

(7) Si deroga a tutte le altre disposizioni di cui al presente regolamento connesse alle prestazioni di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo, se non espressamente richiamate o disciplinate dallo stesso. Resta salvo quanto previsto dall’articolo 16, comma 4.

(8) Per i nuclei familiari diversi da quelli di cui al comma 2 del presente articolo, resta impregiudicata l’applicazione di tutte le altre disposizioni del presente regolamento.

(9) In deroga all’articolo 32, comma 8, fino all’entrata in vigore del presente regolamento la prestazione per il sostegno nella gestione domestica per i nuclei familiari con figli minori di cui alla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo può essere erogata nella misura massima di 200 ore mensili. 153)

(10) Le domande per le prestazioni di assistenza economica e sociale di cui al presente regolamento sono rinnovate d’ufficio per i seguenti periodi:

  1. prestazioni di cui agli articoli 19 e 21: per un numero di mensilità pari al periodo di concessione precedente;
  2. tutte le altre prestazioni: per sei mesi dalla scadenza della domanda.

(11) Fino all’entrata in vigore del presente regolamento le agevolazioni tariffarie riferite ai servizi sociali sono prolungate d’ufficio per sei mesi dalla scadenza della domanda, fatta salva la possibilità di presentare una nuova domanda nei casi previsti di peggioramento della situazione economica. 154)

(12) Le domande per la prestazione “Anticipazione dell’assegno di mantenimento a tutela del minore” di cui alla legge provinciale 3 ottobre 2003, n. 15, e successive modifiche, per le quali il titolo esecutivo non ha subito variazioni, sono rinnovate d’ufficio per sei mesi dalla scadenza della domanda. 155)

150)
L'art. 52, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 13 agosto 2020, n. 28.
151)
La lettera b) dell'art. 52, comma 3, è stata così sostituita dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 7 maggio 2020, n. 18.  Vedi anche l'art. 3, coma 1, del D.P.P. 7 maggio 2020, n.18.
152)
L'art. 52, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 7 maggio 2020,n. 18.  Vedi anche l'art. 3, coma 1, del D.P.P. 7 maggio 2020, n.18.
153)
L'art. 52, comma 9, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 2, del D.P.P. 13 agosto 2020, n. 28.
154)
L'art. 52, comma 11, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del D.P.P. 13 agosto 2020, n. 28.
155)
L'art. 52 è stato inserito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 20 aprile 2020, n. 15. Vedi anche l'art. 2 del D.P.P. 20 aprile 2020, n. 15.

Art. 53 (Assegno Covid-19 per minori)

(1) A tutti i nuclei familiari di cui all’articolo 29 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, con componenti minorenni al momento della presentazione della domanda, è concesso, per ogni componente minorenne, un importo una tantum di 400,00 euro, denominato “Assegno Covid-19 per minori”. Hanno diritto all’assegno i nuclei familiari che nel periodo di vigenza delle prestazioni di emergenza “Aiuto immediato Covid-19” e Contributo straordinario al canone di locazione e per le spese accessorie – Covid-19, di cui all’articolo 52, soddisfacevano il requisito di cui al comma 2 del medesimo articolo; ne hanno diritto anche se non avevano presentato domanda per le prestazioni di emergenza.

(2) Tutti i componenti del nucleo familiare devono trovarsi in Alto Adige al momento della presentazione della domanda.

(3) Le domande per l’assegno di cui al comma 1 sono da presentare entro il 30 ottobre 2020, utilizzando l’apposito modulo predisposto dalla Ripartizione provinciale competente. 156)

156)
L'art. 53 è stato inserito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 18 settembre 2020, n. 34.

Art. 54 (Ulteriori deroghe in materia di assistenza economica sociale e agevolazioni tariffarie a sostegno di persone e famiglie in considerazione dell’emergenza epidemiologica COVID-19)

(1) Fino al 31 marzo 2021 le prestazioni di cui agli articoli 19 e 20 vanno concesse in deroga a quanto previsto dalle relative disposizioni, secondo le modalità di seguito previste nei casi individuati dal presente articolo. Il medesimo termine vale anche per le restanti disposizioni di cui al presente articolo. Nel caso in cui la situazione epidemiologica dovuta al COVID-19 perduri, la Giunta provinciale è autorizzata a rideterminare il predetto termine così come tutti gli altri termini di cui al presente articolo.

(2) Le deroghe di cui al presente articolo si applicano esclusivamente ai nuclei familiari di cui all’articolo 29 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, che dichiarano di avere almeno un/una componente che a partire dal mese di ottobre 2020, per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, si è trovato/trovata in una delle seguenti situazioni:

  1. in qualità di lavoratore/lavoratrice dipendente, persona titolare di un contratto di lavoro in somministrazione, a intermittenza, a chiamata o di apprendistato, per almeno 15 giorni cumulativi nel periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021,
    1. ha subito la riduzione o l’interruzione dell’attività lavorativa o
    2. ha subito la revoca della prevista ripresa della stessa, qualora precedentemente occupato, o
    3. non è più in grado di svolgere l’attività finora svolta a causa delle limitazioni previste, con conseguente perdita del reddito derivante da tale attività, oppure
  2. in qualità di lavoratore autonomo/lavoratrice autonoma ha subito per almeno 15 giorni cumulativi nel periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021 la chiusura forzata secondo la normativa statale o provinciale vigente, ovvero per cause collegate alla pandemia da Covid-19 non ha fatturato prestazioni.

(3) In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 19, i nuclei familiari di cui al comma 2 del presente articolo hanno diritto alla prestazione “Aiuto immediato Covid-19”, da concedersi nel seguente ammontare:

  1. per nuclei familiari composti da una sola persona: 500,00 euro mensili;
  2. per nuclei familiari composti da più di una persona: 500,00 euro mensili più 200,00 euro per ogni ulteriore componente, fino a un importo massimo di 900,00 euro mensili.

(4) La prestazione di cui all’articolo 20 è da concedere alle persone di cui al comma 2 del presente articolo secondo quanto previsto dai commi da 1 a 8 e 14 dell’articolo 20, ad eccezione del numero 2) della lettera a) e delle lettere c), d-bis), f), g) e h) del comma 2 nonché ad eccezione delle lettere b-bis) e d) del comma 5, e da erogare mensilmente. I restanti commi dell’articolo 20 non trovano applicazione.

(5) Non hanno diritto alle prestazioni di cui ai commi 3 e 4 i nuclei familiari che rientrano in almeno una delle seguenti condizioni:

  1. dispongono di entrate nette, derivanti da attività lavorativa dipendente o conseguite tramite attività lavorativa autonoma o di impresa, comprensive di eventuali benefici economici di sostegno al reddito previsti dalle norme statali o provinciali in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, incassate nel mese precedente a quello di presentazione della domanda, pari o superiori a 1.400,00 euro per nuclei composti da una sola persona e a 2.200,00 euro per nuclei composti da due persone in su;
  2. dispongono di un patrimonio finanziario familiare complessivo, alla fine del mese precedente a quello di presentazione della domanda, pari o superiore a 30.000,00 euro.

(6) Tutti i componenti del nucleo familiare devono trovarsi in Alto Adige al momento della presentazione della domanda; essi devono altresì esercitare l’attività lavorativa oggetto del presupposto di cui al comma 2 in Alto Adige.

(7) La domanda per le prestazioni di cui ai commi 3 e 4 è da presentare secondo le modalità stabilite dalla Ripartizione provinciale competente, utilizzando l’apposito modulo da questa predisposto. La prestazione è concessa per un periodo di tre mesi, a partire dal mese di presentazione della domanda e non è reiterabile a seguito di nuova domanda.

(8) Si deroga a tutte le altre disposizioni di cui al presente regolamento connesse alle prestazioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, se non espressamente richiamate o disciplinate dallo stesso. Resta salvo quanto previsto dall’articolo 16, comma 4.

(9) Per i nuclei familiari diversi da quelli di cui al comma 2, resta impregiudicata l’applicazione di tutte le altre disposizioni del presente regolamento.

(10) Le domande di cui al presente regolamento sono rinnovate d’ufficio per i seguenti periodi.

  1. prestazioni di cui agli articoli 19 e 21: per sei mesi dalla scadenza della domanda;
  2. tutte le altre prestazioni: per 12 mesi dalla scadenza della domanda.

(11) Resta salva l’applicazione dell’articolo 44, comma 8 in casi eccezionali.

(12) Le agevolazioni tariffarie riferite ai servizi sociali sono ricalcolate d’ufficio per sei mesi dalla scadenza della domanda, in base alle nuove tariffe e alla situazione economica già in possesso dell’ente, fatta salva la possibilità di presentare una nuova domanda nei casi previsti di peggioramento della situazione economica. A tal fine il termine di 30 giorni di cui all’articolo 44, comma 3 è prorogato a 45 giorni.

(13) Le domande per la prestazione “Anticipazione dell’assegno di mantenimento a tutela del minore” di cui alla legge provinciale 3 ottobre 2003, n. 15, e successive modifiche, per le quali il titolo esecutivo non ha subito variazioni, sono rinnovate d’ufficio per 12 mesi dalla scadenza della domanda. 157)

157)
L'art. 54 è stato inserito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 27 novembre 2020, n. 46.  Vedi anche l'art. 2 del D.P.P. 27 novembre 2020, n. 46.

Art. 55 (Proroga di misure in materia di assistenza economica sociale e agevolazioni tariffarie a sostegno di persone e famiglie in considerazione dell’emergenza epidemiologica COVID-19)

(1) Tutte le prestazioni di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 54, che sono state concesse con durata fino a febbraio o marzo 2021 secondo le modalità di cui al medesimo articolo, vengono prorogate d’ufficio fino al 30 aprile 2021 compreso.

(2) In deroga a quanto previsto dal comma 7 dell’articolo 54, le prestazioni di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo vengono concesse ed erogate previa presentazione di una nuova domanda nel mese di aprile 2021, secondo le modalità di cui all’articolo 54 stesso.

(3) In deroga alle disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 54, per le domande di cui al comma 2 di questo articolo il termine del periodo fissato al 31 marzo 2021 nel comma 2 dell’articolo 54 è prorogato al 30 aprile 2021.

(4) Il termine per il rinnovo delle agevolazioni tariffarie riferite ai servizi sociali in scadenza da marzo a giugno 2021 di cui all’articolo 44, comma 3, è esteso a 60 giorni. 158)

158)
L'art. 55 è stato inserito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 6 aprile 2021, n. 12.

Art. 56 (Sostegno aggiuntivo a persone e famiglie in considerazione dell'aumento dei costi energetici)

(1) Alle persone e ai nuclei familiari che percepiscono le prestazioni “contributo per spese accessorie” o “contributo per spese accessorie per pensionati” di cui agli articoli 20 e 20-bis nell’arco temporale intercorrente tra l'entrata in vigore del presente articolo e il 31 dicembre 2022, viene erogato d'ufficio un importo una tantum aggiuntivo a tali prestazioni nella misura fissa di 500,00 euro. 159)

159)
L'art. 56 è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 7 aprile 2022, n. 10.

Art. 57 (Deroga in materia di assistenza economica sociale a sostegno di persone e famiglie con protezione temporanea a causa della crisi in Ucraina)

(1) Le persone e i nuclei familiari arrivati in Alto Adige a causa della crisi internazionale in atto in Ucraina possono accedere alle prestazioni di assistenza economica sociale alle stesse condizioni delle persone di cui all’articolo 17, comma 1, lettera e), qualora soddisfino i seguenti requisiti:

  1. possiedano un permesso di soggiorno per protezione temporanea o speciale, rilasciato in seguito alla crisi internazionale iniziata in Ucraina nel febbraio 2022;
  2. abbiano la dimora stabile e ininterrotta da almeno dodici mesi in provincia di Bolzano prima della presentazione di ogni domanda;
  3. non siano ospiti di strutture di accoglienza straordinaria (CAS).

(2) Le prestazioni di cui al comma 1 possono essere concesse fino a un massimo di sei mesi dopo la fine dello stato di emergenza dichiarato. 160)

160)
L’art. 57 è stato aggiunto dall’art. 8, comma 1, del D.P.P. 8 settembre 2023, n. 31e si applica alle domande presentate a decorrere dal 21 ottobre 2023, ai sensi dell’art. 11, comma 1, dello stesso D.P.P.

ALLEGATO A     
Definizione della situazione economica
 delibera sentenza

 

1. Calcolo della situazione economica

1.1 Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, il presente regolamento stabilisce i dati integrativi nonché tutte le disposizioni necessarie per il raggiungimento delle finalità delle singole prestazioni regolate dal presente regolamento.

1.2 Per il calcolo delle prestazioni si considerano i dati della DURP o di altra documentazione relativa al medesimo periodo. 161)

1.3 Ai sensi dell’articolo 10 del decreto di cui sopra, il calcolo si effettua secondo quanto previsto nell’articolo 8 dello stesso decreto.

1-bis. Ulteriori elementi posti a riduzione delle entrate del nucleo familiare collegato - primo livello

1-bis.1 In deroga a quanto previsto all’articolo 19, comma 1, lettere c), d) e d-bis), del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, dalle entrate considerate vanno sottratti, fino ad un importo complessivo massimo di 10.000,00 euro, i seguenti importi, relativi al periodo di calcolo a cui si riferiscono:

  1. il reale ammontare della rata di mutuo ipotecario per la costruzione, l’acquisto e la ristrutturazione dell’abitazione principale del nucleo familiare, al netto delle integrazioni pubbliche;
  2. il reale ammontare del canone di locazione dell’abitazione principale del nucleo familiare risultante da contratto scritto registrato, al netto delle integrazioni pubbliche;
  3. il reale ammontare delle spese accessorie ordinarie per l’abitazione principale, al netto delle integrazioni pubbliche;
  4. il reale ammontare delle spese per i canoni di leasing dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale del nucleo familiare, risultanti dalla dichiarazione dei redditi. 162)

 

2. Valutazione del patrimonio nel primo livello

2.1 Il patrimonio del nucleo familiare è costituito dalla somma degli elementi immobiliari e mobiliari di cui all’articolo 21 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, di ciascuno dei suoi componenti ed è valutato nella misura del 20 per cento. 163)

 

3. Ulteriori elementi di entrata nel secondo livello

3.1 In deroga a quanto disposto all’articolo 20 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, i redditi da lavoro dipendente e assimilati sono considerati al 100 percento.

3.2 Oltre ai dati di cui al capo II del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, si rilevano le seguenti entrate:

  1. ogni altro reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito, eccetto le borse di studio erogate dalla Provincia autonoma di Bolzano di cui all’articolo 13, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche; 164)
  2. ogni altra pensione non imponibile ai fini delle imposte sul reddito; ogni altro assegno o indennità percepita a titolo della minorazione, comprese quelle percepite dai superstiti, non imponibili ai fini delle imposte sul reddito; i redditi dei lavoratori frontalieri e i redditi degli sportivi dilettanti, che non sono già stati rilevati ai fini della DURP; 165)
  3. il 50 percento delle entrate derivanti dalle indennità corrisposte a scopi socio-pedagogici agli utenti dei progetti di inserimento lavorativo, dei laboratori protetti e riabilitativi, dei centri di training professionale e dei servizi di riabilitazione lavorativa o di altri servizi similari; 166)
  4. ai fini del solo calcolo della tariffa per le strutture per la prima infanzia di cui all’allegato C, l’importo dell’assegno provinciale al nucleo familiare erogato per l’utente del servizio stesso. 167)

3.3 Se l’utente vive in un servizio residenziale per persone con disabilità o malati psichici di cui all’allegato D, il reddito derivante dalla sua attività lavorativa è considerato, esclusivamente ai fini del calcolo della relativa tariffa, soltanto nella misura del 50 percento del suo ammontare. 168)

 

4. Ulteriori elementi di entrata esenti per il secondo livello

4.1 Non sono considerati come elementi di entrata: 169)

  1. il trattamento di fine rapporto (TFR), se riferito a periodi lavorativi superiori ad un anno, che è valutato come patrimonio;
  2. gli arretrati relativi ad anni precedenti all’anno a cui la documentazione si riferisce;
  3. l’indennità di accompagnamento 170) di cui all’articolo 3, comma 1, punto 6, della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche;
  4. l’assegno di cura e l’importo aggiuntivo di cui all’articolo 8 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9;
  5. in deroga a quanto previsto all’articolo 13, comma 2, lettera f), del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, gli assegni percepiti a titolo di anticipazione ai sensi della legge provinciale 3 ottobre 2003, n. 15, nel calcolo della prestazione anticipazione dell’assegno di mantenimento a tutela del minore.171)

4.2 Nel calcolo delle tariffe per l’utente ospite di un servizio residenziale o semiresidenziale, le entrate di cui al punto 4.1, lettere c) e d), sono escluse soltanto se vengono già usate per il pagamento dei rispettivi servizi.

 

5. Ulteriori elementi posti a riduzione delle entrate nel secondo livello

5.1 1 In deroga a quanto previsto all’articolo 19, comma 1, lettere c), d) e d-bis), del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, dalle entrate considerate vanno sottratti i seguenti importi, relativi al periodo di calcolo a cui si riferiscono:

  1. il reale ammontare della rata di mutuo ipotecario per la costruzione, l’acquisto e la ristrutturazione dell’abitazione principale del nucleo familiare, al netto delle integrazioni pubbliche;
  2. il reale ammontare del canone di locazione dell’abitazione principale del nucleo familiare risultante da contratto scritto registrato, al netto delle integrazioni pubbliche;
  3. il reale ammontare delle spese per i canoni di leasing dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale del nucleo familiare, risultanti dalla dichiarazione dei redditi. 172)

5.2 Vanno inoltre sottratti i seguenti importi, relativi al periodo di calcolo a cui si riferiscono, salvo che non si tratti della stessa spesa oggetto della richiesta di prestazione: 173)

  1. il reale ammontare delle spese accessorie ordinarie per l’abitazione principale, al netto delle integrazioni pubbliche; 174)
  2. le spese sostenute per il pagamento delle tariffe dei servizi sociali di cui al presente decreto;
  3. l’importo delle spese di frequenza di corsi d’istruzione secondaria ed universitaria, sostenute secondo quanto previsto dal testo unico delle imposte sui redditi;
  4. le spese legali sostenute per vertenze di diritto familiare;
  5. le spese per contributi di previdenza integrativa regionale;
  6. il 50 per cento della quota base per ciascun componente del nucleo familiare con una invalidità civile pari al 100 per cento o una invalidità ad essa equipollente, se tale componente non percepisce l’indennità di accompagnamento di cui all’articolo 3, comma 1, numero 6, della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, o l’assegno di cura di cui all’articolo 8 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, e non è ospite di un servizio residenziale. L’equipollenza è determinata dalla Giunta provinciale. 175)

 

6. Riferimenti temporali per le entrate nette del secondo livello

6.1 Le entrate nette considerate per il secondo livello sono quelle risultanti dalla DURP, integrate da tutte quelle previste per le prestazioni di secondo livello e relative al medesimo periodo, a meno che nei tre mesi precedenti alla presentazione della domanda non si verifichi una diminuzione delle entrate nette in misura pari o superiore al 30 per cento per cause non imputabili al nucleo familiare o comunque per giustificati motivi, valutati come tali dal comitato tecnico di cui all’articolo 8. Per “entrate nette” ai fini del presente punto 6 si intende la differenza fra gli elementi di entrata e quelli di riduzione previsti per il secondo livello. 176)

6.2 Ai fini del calcolo di cui al punto 6.1, si raffrontano le entrate nette del nucleo familiare, riferite al periodo di rilevazione DURP, con la media delle entrate nette del nucleo familiare degli ultimi tre mesi. Gli importi della tredicesima e quattordicesima mensilità e dei conguagli IRPEF percepiti in riferimento a un reddito annuale sono ripartiti sui dodici mesi.

6.3 Se dal raffronto di cui al punto 6.2 risulta una diminuzione pari o superiore al 30 per cento, come base per il calcolo della situazione economica si considerano le entrate nette degli ultimi tre mesi. La diminuzione deve essere adeguatamente documentata. 177)

 

7. Il patrimonio nel secondo livello

7.1 Il patrimonio è costituito dagli elementi immobiliari e mobiliari ai sensi dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2.

7.2 In deroga a quanto previsto al punto 7.1:

  1. in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, il patrimonio mobiliare deve essere sempre dichiarato per intero; sono considerati patrimonio mobiliare anche gli importi di cui al comma 01 del citato articolo 25, tranne gli importi di cui alla lettera b), qualora l’interessato sia in grado di presentare apposita documentazione che dimostri l’avvenuta destinazione degli stessi per lo scopo previsto; 178)
  2. dal patrimonio complessivo del nucleo familiare, costituito dalla somma degli elementi patrimoniali di tutti i componenti del nucleo, è detratta una franchigia di euro 20.000,00. L’importo oltre la franchigia è valutato nella misura del 20 per cento. 179)

7.3 Nel caso in cui l’utente sia ospite di un servizio residenziale, il valore del suo patrimonio viene tenuto distinto da quello degli altri componenti e viene valutato come segue:

  1. dal suo patrimonio complessivo viene detratta una franchigia di euro 5.500,00;
  2. la parte eccedente viene valutata in base all’età dell’utente al 31 dicembre dell’anno precedente, secondo le seguenti quote:

 

 

 

Età dell'utente

Quota patrimonio

da 0 a 20

5%

da 21 a 30

10%

da 31 a 40

15%

da 41 a 45

20%

da 46 a 50

25%

da 51 a 53

30%

da 54 a 56

35%

da 57 a 60

40%

da 61 a 63

45%

da 64 a 66

50%

da 67 a 69

55%

da 70 a 72

60%

da 73 a 75

65%

da 76 a 78

70%

da 79 a 82

75%

da 83 a 86

80%

da 87 a 92

85%

da 93 a 99

90%

oltre 99

95%.

7.3-bis Nella fattispecie di cui al punto 7.3, il valore del patrimonio immobiliare esente eccedente rispetto al valore complessivo di cui all’articolo 23 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, è attribuito all’utente in caso di nucleo familiare ristretto formato dal solo utente; negli altri casi è attribuito a uno degli altri componenti del nucleo familiare. 180)

7.4 Nel caso di un utente ospite di una struttura residenziale da oltre un anno, la prima casa o abitazione di proprietà o un diritto reale di godimento su un’abitazione, anche se si tratta solo di porzioni, è oggetto di ipoteca secondo le modalità previste dall’articolo 6, qualora sussista una delle seguenti circostanze:

  1. l’utente non ha un nucleo familiare ristretto o collegato;
  2. il nucleo familiare ristretto e i nuclei familiari collegati possiedono già una prima casa o abitazione di proprietà.
    L’ipoteca è estinta senza il recupero di alcun credito da parte dell’ente, nel caso in cui l’utente stesso venga dimesso dalla struttura e riprenda a risiedere in autonomia.

 

8. Dati di entrata integrativi nel terzo livello e relativa valutazione

8.1 Oltre ai dati di cui al capo II del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, si considera ogni altra entrata, anche se fiscalmente non rilevante, ad eccezione:

  1. di quelle percepite a titolo di rimborso spese da parte del datore di lavoro o di enti pubblici o privati;
  2. di quelle percepite in forza di un contratto di mutuo o di finanziamento stipulato con un istituto di credito o enti similari riconosciuti;
  3. delle prestazioni straordinarie concesse dallo Stato o dalla Provincia per un tempo limitato e finalizzate a sostenere persone e famiglie in periodi di particolari emergenze sociali;
  4. per il calcolo della prestazione di cui all'articolo 20 ("contributo al canone di locazione e per le spese accessorie"), di 5.000,00 euro di entrate di ciascun componente del nucleo familiare di età inferiore a 26 anni;
  5. per il calcolo della prestazione di cui all’articolo 20 (“contributo al canone di locazione e per le spese accessorie”), degli importi erogati occasionalmente da un parente maggiorenne di primo grado di un componente del nucleo familiare, purché se ne indichi la motivazione, fino a un importo complessivo massimo di 1.000,00 euro per domanda. 181)

8.2 In deroga a quanto disposto all’articolo 20 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, i redditi da lavoro dipendente e assimilati sono considerati al 100 percento.

8.3 Sono considerati nella misura del 50 percento le seguenti entrate:

  1. le entrate derivanti dalle indennità corrisposte a scopi socio-pedagogici agli utenti dei progetti d’inserimento lavorativo, dei laboratori protetti e riabilitativi, dei centri di training professionale e dei servizi di riabilitazione lavorativa o di altri servizi similari; 182)
  2. l’indennità di accompagnamento 183) di cui all’articolo 3, comma 1, punto 6, della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, salvo che l’interessato sia in grado di presentare apposita documentazione che dimostri l’utilizzo di un importo maggiore per prestazioni di cura;
  3. l’assegno di cura di cui all’articolo 8 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, salvo che l’interessato sia in grado di presentare apposita documentazione che dimostri l’utilizzo di un importo maggiore per prestazioni di cura.

8.4 Sono considerate nella misura del 20 percento:

  1. le entrate derivanti da compensi per gli affidamenti familiari.

 

9. Ulteriori elementi di entrata esenti nel terzo livello

9.1 Non sono considerati come elementi di entrata:

  1. il trattamento di fine rapporto (TFR), se riferito a periodi lavorativi superiori ad un anno, che è valutato come patrimonio,
  2. gli importi erogati occasionalmente da un ente caritativo riconosciuto.

9.2 In deroga a quanto previsto al punto 8.3 e al punto 8.4, per il calcolo della prestazione "contributo al canone di locazione e per le spese accessorie" non si considerano le entrate ivi elencate. 184)

 

10. Ulteriori elementi posti a riduzione delle entrate nel terzo livello

10.1 In deroga a quanto previsto all’articolo 19, comma 1, lettere b), c), d) e d-bis) del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, dalle entrate considerate vanno sottratti i seguenti importi, relativi al periodo di calcolo cui si riferiscono:

  1. spese mediche fiscalmente detraibili al lordo della franchigia, anche se non risultanti dalla dichiarazione dei redditi;
  2. il reale ammontare della rata di mutuo ipotecario per la costruzione, l’acquisto e la ristrutturazione dell’abitazione principale del nucleo familiare, entro i limiti massimi stabiliti dalla Giunta provinciale e al netto delle integrazioni pubbliche;
  3. il reale ammontare del canone di locazione dell’abitazione principale del nucleo familiare risultante da contratto scritto registrato, entro i limiti massimi stabiliti dalla Giunta provinciale e al netto delle integrazioni pubbliche;
  4. il reale ammontare delle spese per i canoni di leasing dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale del nucleo familiare, entro i limiti massimi stabiliti dalla Giunta provinciale, anche se non risultanti dalla dichiarazione dei redditi. 185)

10.2 Vanno inoltre sottratti i seguenti importi, relativi al periodo cui il calcolo si riferisce:

  1. il reale ammontare delle spese accessorie ordinarie per l’abitazione principale, al netto delle integrazioni pubbliche; 186)
  2. il 50 per cento della quota base per ciascun componente del nucleo familiare con una invalidità civile pari al 100 per cento o una invalidità ad essa equipollente, se tale componente non percepisce l’indennità di accompagnamento di cui all’articolo 3, comma 1, numero 6, della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, o l’assegno di cura di cui all’articolo 8 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, e non è ospite di un servizio residenziale. L’equipollenza è determinata dalla Giunta provinciale. 187)
  3. un importo annuale di 1.900,00 euro in caso di genitore singolo con un figlio minorenne, qualora si tratti di un nucleo familiare composto da due persone ai sensi del presente decreto. 188)

10.3 Per il calcolo delle prestazioni di cui agli articoli 19 (“reddito minimo di inserimento”), 20 (“contributo al canone di locazione e per le spese accessorie”), 20-bis (“contributo per spese accessorie per pensionati”) e 22 (“prestazione specifica”) non sono deducibili le spese di cui al punto 10.1, lettere b), c) e d), e al punto 10.2, lettera a). L’importo di cui al punto 10.2, lettera c), è deducibile esclusivamente per la prestazione di cui all’articolo 20. 189)

 

10.4 Per il calcolo delle prestazioni di cui agli articoli 20 (“contributo al canone di locazione e per le spese accessorie”) e 20-bis (“contributo per spese accessorie per pensionati”), è deducibile il reale ammontare della rata di mutuo ipotecario per la costruzione, l'acquisto e/o la ristrutturazione oppure il reale ammontare del canone di locazione, o parte di esso, relativi all’abitazione principale assegnata, in seguito a separazione o divorzio, all'ex coniuge o all’ex partner assieme ai figli avuti in comune, se sussistono i seguenti presupposti:

  1. da sentenza del tribunale o accordo omologato risulta che la persona richiedente la prestazione è obbligata al pagamento dei suddetti importi;
  2. gli importi devono risultare da un contratto, regolarmente registrato, di locazione o di mutuo ipotecario o dagli atti di cui alla lettera a). 190)

 

11. Riferimenti temporali per le entrate nette del terzo livello

11.1 Come base per il calcolo della situazione economica del terzo livello si considera la media delle entrate nette del nucleo familiare degli ultimi tre mesi precedenti alla presentazione della domanda. Per “entrate nette” ai sensi del presente punto 11 si intende la differenza fra gli elementi di entrata e quelli di riduzione previsti per il terzo livello.

11.2 In deroga a quanto previsto al punto 11.1, per i nuclei familiari di cui all’articolo 19, comma 4, si considerano le entrate nette risultanti dalla DURP o da altra dichiarazione relativa al medesimo periodo, nonché quelle previste per le prestazioni di terzo livello e relative al medesimo periodo.

11.3 In deroga a quanto previsto al punto 11.1, per i nuclei familiari ai quali la prestazione di cui all’articolo 19 è stata concessa per un periodo inferiore a tre mesi ai sensi del comma 5 dello stesso articolo, si considerano solo le entrate nette relative al periodo di concessione.

11.4 In deroga a quanto previsto ai punti da 11.1 a 11.3, per le prestazioni di cui agli articoli 20, 22-bis e 32 si considerano le entrate nette del nucleo familiare risultanti dalla DURP, nonché quelle previste per le prestazioni di terzo livello e relative al medesimo periodo, a meno che nei tre mesi precedenti alla presentazione della domanda non si verifichi una diminuzione delle entrate nette in misura pari o superiore al 30 per cento per cause non imputabili al nucleo familiare o comunque per giustificati motivi, valutati come tali dal comitato tecnico di cui all’articolo 8. Ai fini del calcolo si raffrontano le entrate nette del nucleo familiare, riferite al periodo di rilevazione DURP, con la media delle entrate nette del nucleo familiare degli ultimi tre mesi. Se dal raffronto risulta la suddetta diminuzione, come base per il calcolo della situazione economica si considerano le entrate nette degli ultimi tre mesi. La diminuzione deve essere adeguatamente documentata. 191)192)

 

12. Patrimonio nel terzo livello

12.1 Il patrimonio è costituito dagli elementi immobiliari e mobiliari di cui all’articolo 21 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2.

12.2 In deroga alle disposizioni di cui al punto 12.1:

  1. il patrimonio è considerato secondo quanto previsto al punto 13.1 e con riferimento alla situazione esistente alla fine del mese precedente a quello di presentazione della domanda di prestazione;
  2. in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, il patrimonio mobiliare deve essere sempre dichiarato per intero; sono considerati patrimonio mobiliare anche gli importi di cui al comma 01 del citato articolo 25, tranne gli importi di cui alla lettera b), qualora l’interessato sia in grado di presentare apposita documentazione che dimostri l’avvenuta destinazione degli stessi per lo scopo previsto;
  3. dal patrimonio complessivo del nucleo familiare, costituito dalla somma degli elementi patrimoniali di tutti i componenti del nucleo, è detratta una franchigia di euro 2.000,00. Per la prestazione di cui all'articolo 20 ("contributo al canone di locazione e per le spese accessorie") la franchigia ammonta a euro 20.000,00. L’importo oltre la franchigia è valutato nella misura del 20 per cento. 193)

 

13. Considerazione di elementi di entrata e patrimoniali per i diversi componenti

13.1 Al fine del calcolo delle prestazioni di assistenza economica sociale del terzo livello, le entrate e il patrimonio dei singoli componenti familiari si considerano come segue:

  1. il 60 percento degli elementi di entrata e patrimoniali dei discendenti dell’utente e/o del suo coniuge o partner;
  2. il 100 percento degli elementi di entrata e patrimoniali dell’utente e del suo coniuge o partner e di tutti gli altri componenti del nucleo familiare di fatto. 194)195)

13.2 La situazione economica dei componenti del nucleo familiare di cui all’articolo 29 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, privi dei requisiti di cui all’articolo 17 del presente regolamento, è inclusa nel calcolo della situazione economica del nucleo familiare convivente. 196)

 

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 441 del 21.12.2005 - Prestazioni sanitarie - spese mediche private - possibilità di assistenza sanitaria da parte strutture pubbliche - nessun rimborso - prestazione sociale di natura economica -reddito dei genitori
massimeDelibera N. 3750 del 09.10.2000 - Criteri correttivi per la valutazione del reddito da lavoro autonomo individuale e da impresa individuale, da partecipazione in società di persone ed equiparate e associazioni in partecipazione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 140 del 11.05.1999 - Assistenza pubblica - prestazione di minimo vitale - calcolo delle c.d. eccedenze Atto amministrativo - motivazione in precedenti atti del procedimento
161)
Il punto 1.2 dell'allegato A è stato così sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.P.P. 22 novembre 2019, n. 29.
162)
Il punto 1-bis dell'allegato A è stato inserito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 4 gennaio 2012, n. 1, successivamente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.P.P. 11 aprile 2012, n. 12, e dall'art. 16, comma 1, del D.P.P. 7 agosto 2017, n. 26. Vedi anche l'art. 19, comma 1, del D.P.P. 7 agosto 2017, n. 26.
163)
Il punto 2.  è stato così sostituito dall'art. 16, comma 2, del D.P.P. 7 agosto 2017, n. 26. Vedi anche l'art. 19, comma 1, del D.P.P. 7 agosto 2017, n. 26.
164)
La lettera a) del punto 3.2. dell'allegato A è stata così sostituita dall'art. 14, comma 1, del D.P.P. 8 agosto 2016, n. 25.
165)
La lettera b) del punto 3.2 dell'allegato A è stata così sostituita dall'art. 11, comma 2, del D.P.P. 22 novembre 2019, n. 29.
166)
La lettera c) del punto 3.2 dell'allegato A è stata prima sostituita dall'art. 8, comma 3, del D.P.P. 7 gennaio 2014, n. 2, e successivamente dall'art. 14, comma 2, del D.P.P. 8 agosto 2016, n. 25.
167)
Il punto 3.2 dell'allegato A è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 4 gennaio 2012, n. 1.
168)
Il punto 3.3 dell'allegato A è stato così sostituito dall'art. 14, comma 3, del D.P.P. 8 agosto 2016, n. 25.
169)
Il testo in lingua italiana della rubrica del punto 4.1 dell'allegato A, è stato così sostituito dall'art. 12, comma 1, del D.P.P. 11 aprile 2012, n. 12.
170)
Il punto 4.1, lettera c) dell'allegato A, il termine "assegno di accompagnamento" è stato sositituito dal termine "indennità di accompagnamento", dall'art. 16, comma 2, del D.P.P. 8 agosto 2016, n. 25.
171)
La lettera e) del punto 4.1 dell'allegato A è stata aggiunta dall'art. 11, comma 1, del D.P.P. 3 dicembre 2012, n. 43.
172)
Il punto 5.1. dell'allegato A è stato così sostituito dall'art. 16, comma 3, del D.P.P. 7 agosto 2017, n. 26. Vedi anche l'art. 19, comma 1, del D.P.P. 7 agosto 2017, n. 26.
173)
La frase introduttiva del punto 5.2 dell'allegato A è stata così sostituita dall'art. 8, comma 5, del D.P.P. 7 gennaio 2014, n. 2.
174)
La lettera a) del punto 5.2 dell'allegato A è stata così sostituita dall'art. 11, comma 3, del D.P.P. 22 novembre 2019, n. 29.
175)
La lettera f) del punto 5.2 dell'allegato A, è stata prima sostituita dall'art. 4, comma 1, del D.P.P. 17 giugno 2014, n. 21, e successivamente dall'art. 14, comma 4, del D.P.P. 8 agosto 2016, n. 25.
176)
Il punto 6.1 dell'allegato A è stato così sostituito dall'art. 8, comma 1, del D.P.P. 23 dicembre 2022, n. 31. Vedi anche l'art. 10, comma 1, del D.P.P. 23 dicembre 2022, n. 31.
177)
Il punto 6 dell'allegato A è stato prima sostituito dall'art. 12, comma 1, del D.P.P. 3 dicembre 2012, n. 43, e successivamente dall'art. 16, comma 4, del D.P.P. 7 agosto 2017, n. 26. Vedi anche l'art. 19, comma 2, del D.P.P. 7 agosto 2017, n. 26.
178)
La lettera a) del punto 7.2 dell'allegato A è stata così sostituita dall'art. 14, comma 5, del D.P.P. 8 agosto 2016, n. 25.
179)
La lettera b) del punto 7.2 dell'allegato A è stata così sostituita dall'art. 16, comma 5, del D.P.P. 7 agosto 2017, n. 26. Vedi anche l'art. 19, comma 1, del D.P.P. 7 agosto 2017, n. 26.
180)
Il punto 7.3-bis dell'allegato A, è stato inserito dall'art. 16, comma 6, del D.P.P. 7 agosto 2017, n. 26. Vedi anche l'art. 19, comma 1, del D.P.P. 7 agosto 2017, n. 26.
181)
Il punto 8.1 dell'allegato A, è stato così sostituito dall'art. 8, comma 2, del D.P.P. 23 dicembre 2022, n. 31. Vedi anche l'art. 10, comma 2, del D.P.P. 23 gennaio 2022, n. 31.
182)
La lettera a) del punto 8.3 dell'allegato A è stata prima sostituita dall'art. 8, comma 6, del D.P.P. 7 gennaio 2014, n. 2, e successivamente dall'art. 14, comma 6, del D.P.P. 8 agosto 2016, n. 25.
183)
Il punto 8.3, lettera b) dell'allegato A, il termine "assegno di accompagnamento" è stato sositituito dal termine "indennità di accompagnamento", dall'art. 16, comma 2, del D.P.P. 8 agosto 2016, n. 25.
184)
Il punto 9.2. dell'allegato A è stato aggiunto dall'art. 13, comma 1, del D.P.P. 3 dicembre 2012, n. 43.
185)
Il punto 10.1 dell'allegato A, è stato così sostituito dall'art. 16, comma 7, del D.P.P. 7 agosto 2017, n. 26. Vedi anche l'art. 19, comma 1, del D.P.P. 7 agosto 2017, n. 26.
186)
La lettera a) del punto 10.2 dell'allegato A, è stata così sostituita dall'art. 11, comma 4, del D.P.P. 22 novembre 2019, n. 29.
187)
La lettera b) del punto 10.2 dell'allegato A, è stata prima sostituita dall'art. 4, comma 2, del D.P.P. 21 giugno 2014, n. 21, e successivamente dall'art. 14, comma 7, del D.P.P. 8 agosto 2016, n. 25.
188)
La lettera c) del punto 10.2 dell'allegato A, è stata aggiunta dall'art. 4, comma 3, del D.P.P. 21 giugno 2014, n. 21.
189)
Il punto 10.3 dell'allegato A è stato prima sostituito dall'art. 14, comma 1, del D.P.P. 3 dicembre 2012, n. 43, successivamente dall'art. 4, comma 4, del D.P.P. 17 giugno 2014, n. 21, e dall'art. 16, comma 8, del D.P.P. 7 agosto 2017, n. 26 - vedi anche l'art. 19, comma 1, del D.P.P. 7 agosto 2017, n. 26 -, ed infine così modificato dall’art. 9, comma 1, del D.P.P. 8 settembre 2023, n. 31e si applica alle domande presentate a decorrere dal 21 ottobre 2023, ai sensi dell’art. 11, comma 1, dello stesso D.P.P. 
190)
Il punto 10.4 dell’allegato A è stato inserito dall’art. 10, comma 1, del D.P.P. 8 settembre 2023, n. 31e si applica alle domande presentate a decorrere dal 21 ottobre 2023, ai sensi dell’art. 11, comma 1, dello stesso D.P.P. 
191)
Il punto 11 è stato prima sostituito dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 4 gennaio 2012, n. 1, poi dall'art. 15, comma 1, del D.P.P. 3 dicembre 2012, n. 43, e dall'art. 16, comma 9, del D.P.P. 7 agosto 2017, n. 26, ed infine dall'art. 11, comma 5, del D.P.P. 22 novembre 2019, n. 29.
192)
Il punto 11.4 dell'allegato A è stato così sostituito dall'art. 8, comma 3, del D.P.P. 23 dicembre 2022, n. 31. Vedi anche l'art. 10, comma 1, del D.P.P. 23 dicembre 2022, n. 31.
193)
Il punto 12.2. dell'allegato A è stato prima sostituito dall'art. 16, comma 1, del D.P.P. 3 dicembre 2012, n. 43, e successivamente dall'art. 16, comma 10, del D.P.P. 7 agosto 2017, n. 26. Vedi anche l'art. 19, comma 1, del D.P.P. 7 agosto 2017, n. 26.
194)
L'allegato A è stato così sostituito dall'art. 28, comma 1, del D.P.P. 20 luglio 2011, n. 28.
195)
Il punto 13.1 è stato così sostituito dall'art. 14, comma 9, del D.P.P. 8 agosto 2016, n. 25.
196)
Il punto 13.2 è stato aggiunto dall'art. 16, comma 11, del D.P.P. 7 agosto 2017, n. 26. Vedi anche l'art. 19, comma 2, del D.P.P. 7 agosto 2017, n. 26.

ALLEGATO B (articolo 39) 197)

 

Allegato B (articoli 39 e 39-bis)

1.

2.

3.

FAKTOR WIRTSCHAFTLICHE LAGE FÜR DIE ZAHLUNG DER TARIFE FÜR DIE HAUSPFLEGE UND DIE SOZIALMENSA

 

Faktor wirtschaftliche Lage für die Zahlung des Mindesttarifs

Faktor wirtschaftliche Lage  für die Zahlung des Höchsttarifs

VALORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA PER IL PAGAMENTO DELLE TARIFFE DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DELLA MENSA SOCIALE

Valore della situazione economica per il pagamento della tariffa minima

Valore della situazione economica per il pagamento della tariffa massima

Hauspflege – Leistungen zu Hause

Assistenza domiciliare – Prestazioni a domicilio

1,1

4,5

Dienstgutscheine

Buoni servizio

1,1

4,5

Hauspflege – Leistungen in der Tagesstätte

Assistenza domiciliare – Prestazioni presso il centro diurno

 

 

Bad/Dusche mit Betreuung

Bagno/doccia con assistenza

 

0,0

2,5

Bad/Dusche ohne Betreuung

Bagno/doccia senza assistenza

 

0,0

2,5

Haarwäsche

Lavaggio capelli

 

0,0

2,5

Fußpflege

Pedicure

 

0,0

2,5

Wäschereinigung

Lavaggio biancheria

 

0,0

2,5

Hauspflege – Essen auf Rädern

Assistenza domiciliare – Pasto a domicilio

 

 

Mahlzeit – volles Menü mit Zustellung daheim

Pasto – menu completo con fornitura a domicilio

 

1,1

4,5

Mahlzeit – volles Menü ohne Zustellung daheim

Pasto – menu completo senza fornitura a domicilio

 

1,1

4,5

 

Mahlzeit – nur Vorspeise mit Zustellung daheim

Pasto – solo primo piatto con fornitura a domicilio

 

 

1,1

 

4,5

Mahlzeit – nur Vorspeise ohne Zustellung daheim

Pasto – solo primo piatto senza fornitura a domicilio

 

1,1

4,5

Mahlzeit – nur Hauptspeise mit Zustellung daheim

Pasto – solo secondo piatto con fornitura a domicilio

 

1,1

4,5

Mahlzeit – nur Hauptspeise ohne Zustellung daheim

Pasto – solo secondo piatto senza fornitura a domicilio

 

1,1

4,5

Sozialmensa – Mensa für Senioren

Mensa sociale – mensa per anziani

 

0,0

1,5

 

197)
L'allegato B è stato sostituito dall'art. 2 del D.P.P. 19 giugno 2001, n. 34, dall'art. 27, comma 1, (allegato A) del D.P.P. 6 maggio 2008, n. 21, e dall'art. 9, comma 1 (allegato A), del D.P.P. 7 gennaio 2014, n. 2, ed infine dall'art. 15, comma 1, del D.P.P. 8 agosto 2016, n. 25.

ALLEGATO C (articolo 40) 198)

 

1.

PERSÖNLICH VERFÜGBARER BETRAG UND EINKOMMENSANTEIL ZUR TARIFBEGLEICHUNG DER TEILSTATIONÄREN DIENSTE

 

CONDIZIONE ECONOMICA GARANTITA E PERCENTUALE DI CONSUMO DELL’ECCEDENZA PER IL PAGAMENTO DELLE TARIFFE DEI SERVIZI SEMIRESIDENZIALI

2.

Engere Familiengemeinschaft

Nucleo familiare ristretto

3.

Erweiterte Familiengemeinschaft

Nucleo familiare collegato

Persönlich verfügbarer Betrag

Condizione economica garantita

Einkommensanteil zur Tarifbegleichung

Percentuale di consumo dell’eccedenza

Persönlich verfügbarer Betrag

Condizione economica garantita

Einkommensanteil zur Tarifbegleichung

Percentuale di consumo dell’eccedenza

Tagespflegeheim

Centro di assistenza diurna

 

1,0

70

/

/

Tagespflege für Senioren in den Seniorenwohnheimen

Assistenza diurna per anziani nelle residenze per anziani

 

1,0

70

/

/

Sozialpädagogische Tagesstätte für Menschen mit Behinderungen

Centro diurno sociopedagogico per persone con disabilità

 

/

/

/

/

Tagesstätte für Menschen mit psychischer Erkrankung

Centro diurno sociopedagogico per persone con malattia psichica

 

/

/

/

/

Niederschwellige Tagesstätte für Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen

Centro diurno a bassa soglia per persone con dipendenza patologica

 

/

/

/

/

Treffpunkt für Menschen mit psychischer Erkrankung

Punto d’incontro per persone con malattia psichica

 

 

/

/

/

/

Arbeitsbeschäftigungsdienste (einschließlich jener mit Rehabilitationscharakter)

Servizi di occupazione lavorativa e per persone con disabilità (compresi quelli a carattere riabilitativo)

 

/

/

/

/

Arbeitsrehabilitationsdienste für Menschen mit Abhängigskeitserkrangungen

Servizi di riabilitazione lavorativa per persone con dipendenza patologica

 

/

/

/

/

Berufstrainingszentren und Arbeitsrehabilitationsdienste für Menschen mit psychischer Erkrankung

Centri di training professionale e servizi di riabilitazione lavorativa per persone con malattia psichica

 

/

/

/

/

Teilzeitige familiäre Anvertrauung von Erwachsenen

Affidamento familiare a tempo parziale di persone adulte

 

1,5

50

/

/

Teilzeitige familiäre Anvertrauung von Minderjährigen

Affidamento familiare a tempo parziale di minori

 

1,5

50

/

/

Sozialpädagogische Tagesstätte für Minderjährige

Centro diurno sociopedagogico per minori

 

1,5

50

/

/

Integrierte sozialpädagogische Tagesstätte für Minderjährige

Centro diurno sociopedagogico integrato per minori

 

1,5

50

/

/

Kinderhort

Asilo nido

 

1,5

50

/

/

Kinderhort beim Landeskleinkinderheim (Lkkh)

Asilo nido presso l’Istituto provinciale per l’assistenza all’infanzia (IPAI)

 

1,5

50

/

/

Tagesstätte zur Förderung der Elternschaft im Landeskleinkinderheim (Lkkh)

Centro diurno per il sostegno alla genitorialità presso l’Istituto provinciale per l’assistenza all’infanzia (IPAI)

 

2

50

/

/

Kindertagesstätte

Microstrutture per la prima infanzia

 

1,5

50

/

/

Tagesmütterdienst/Tagesväterdienst

Servizio di assistenza domiciliare all’infanzia

1,5

50

/

/

198)
L'allegato C è stato sostituito dall'art. 12 del D.P.P. 16 luglio 2002, n. 26, modificato dall'art. 13 del D.P.P. 7 settembre 2005, n. 43, e dall'art. 10, comma 4, del D.P.P. 5 marzo 2008, n. 10, poi sostituito dall'art. 28, comma 1 (allegato B), dal D.P.P. 6 maggio 2008, n. 21, e dall'art. 10, comma 1 (allegato B), del D.P.P. 7 gennaio 2014, n. 2, ed infine dall'art. 12, comma 1 (allegato 1), del D.P.P. 22 novembre 2019, n. 29.

Allegato D (articolo 41) 199)

 

PERSÖNLICH VERFÜGBARER BETRAG UND EINKOMMENSANTEIL ZUR TARIFBEGLEICHUNG FÜR STATIONÄRE DIENSTE

 

CONDIZIONE ECONOMICA GARANTITA E PERCENTUALE DI CONSUMO DELL’ECCEDENZA PER IL PAGAMENTO DELLE TARIFFE DEI SERVIZI RESIDENZIALI

1.

Nutzer

Utente

2.

Engere Familiengemeinschaft

Nucleo familiare ristretto

3.

Erweiterte Familiengemeinschaft

Nucleo familiare collegato

Persönlich verfügbarer Betrag

Condizione economica garantita

Einkommensanteil zur Tarifbegleichung

Percentuale di consumo dell’eccedenza

Persönlich verfügbarer Betrag

Condizione economica garantita

Einkommensanteil zur Tarifbegleichung

Percentuale di consumo dell’eccedenza

Persönlich verfügbarer Betrag

Condizione economica garantita

Einkommensanteil zur Tarifbegleichung

Percentuale di consumo dell’eccedenza

Seniorenwohnheim

Residenza per anziani

0,5

100

1,5

85

1,5

30

Begleitetes Wohnen für Seniorinnen und Senioren

Accompagnamento abitativo per anziani

1,22

80

1,5

80

1,5

30

Betreutes Wohnen für Seniorinnen und Senioren Betreutes Wohnen plus für Seniorinnen und Senioren

Assistenza abitativa per anziani

Assistenza abitativa plus per anziani

1

80

1,5

80

1,5

30

Wohnhaus für Menschen mit Behinderungen*

Residenza per persone con disabilità*

0,9

90

1,5

80

2,5

20

Sozial-gesundheitliche stationäre Dienste für Menschen mit Behinderungen

Servizi residenziali a carattere socio-sanitario per persone con disabilità

0,9

90

1,5

80

2,5

20

Vollbetreute Wohngemeinschaft für Menschen mit Behinderungen – ohne Verpflegung

Comunità alloggio con assistenza continuativa per persone con disabilità – senza vitto

1

80

1,5

80

2,5

20

Vollbetreute Wohngemeinschaft für Menschen mit Behinderungen – mit Verpflegung*

Comunità alloggio con assistenza continuativa per persone con disabilità – con vitto*

0,9

90

1,5

80

2,5

20

Wohngemeinschaft für Menschen mit Behinderungen – ohne Verpflegung

Comunità alloggio per persone con disabilità – senza vitto

1

80

1,5

80

2,5

20

Wohngemeinschaft für Menschen mit Behinderungen –mit Verpflegung*

Comunità alloggio per persone con disabilità – con vitto*

0,9

90

1,5

80

2,5

10

Wohngemeinschaft für Menschen mit psychischer Erkrankung – ohne Verpflegung

Comunità alloggio per persone con malattia psichica senza vitto

1

80

1,5

80

2,5

10

Wohngemeinschaft für Menschen mit psychischer Erkrankung - mit Verpflegung*

Comunità alloggio per persone con malattia psichica con vitto*

0,9

90

1,5

80

2,5

10

Wohngemeinschaft für Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen – ohne Verpflegung

Comunità alloggio per persone con dipendenza patologicasenza vitto

1

80

1,5

80

2,5

10

Wohngemeinschaft für Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen – mit Verpflegung*

Comunità alloggio per persone con dipendenza patologica con vitto*

0,9

90

1,5

80

2,5

10

Trainingswohnung

Centro di training abitativo

1

80

1,5

70

2,5

10

Ferienaufenthalte

Soggiorni fuori sede

0,9

90

1,5

80

2,5

20

Vollzeitige familiäre Anvertrauung von Erwachsenen

Affidamento familiare a tempo pieno di persone adulte

 

0,9

80

1,5

80

2,5

10

Vollzeitige familiäre Anvertrauung von Minderjährigen

Affidamento familiare a tempo pieno di minori

1

80

2

80

/

/

Sozialpädagogische Wohngemeinschaft für Minderjährige

Comunità alloggio sociopedagogica per minori

1

80

2

80

/

/

Integrierte sozialpädagogische Wohngemeinschaft für Minderjährige

Comunità alloggio sociopedagogica integrata per minori

1

80

2

80

/

/

Sozialtherapeutische Wohngemeinschaft für Minderjährige

Comunità alloggio socioterapeutica per minori

1

80

2

80

/

/

Familienähnliche Einrichtung/ Familiäre Wohngruppe für Minderjährige

Comunità di tipo familiare/Casa famiglia per minori

1

80

2

80

/

/

Betreutes Wohnen für Minderjährige

Residenza assistita per minori

1

80

2

80

/

/

Kleinkinder (0-3 Jahre) im Landeskleinkinderheim Minori (0-3 anni) presso l’Istituto provinciale Assistenza all’infanzia (IPAI)

1

80

2

80

/

/

Frauenhaus – mit Verpflegung

Casa delle donne – con vitto

/

/

1,8

80

/

/

Geschützte Wohnungen – mit Verpflegung

Alloggi protetti – con vitto

/

/

1,8

80

/

/

Übergangswohnungen des Frauenhausdienstes – ohne Verpflegung
Alloggi di transizione del servizio Casa delle donne – senza vitto

/

/

1,8

80

/

/

Schwangere oder Mütter mit Kindern im Landeskleinkinderheim

Gestanti o madri con figli presso l’Istituto provinciale Assistenza all’infanzia (IPAI)

/

/

2

80

/

/

Haus Rainegg

Casa Rainegg

 

/

/

2

80

/

/

* Für Nutzer ab 60 Jahren wird die Tarifbeteiligung nach den Parametern der Leistung „Seniorenwohnheim“ berechnet.

Al compimento dei 60 anni dell’utente, la partecipazione tariffaria viene ricalcolata con i parametri della prestazione "Residenza per anziani”.

 

 

 

199)
L'allegato D è stato sostituito dall'art. 13 del D.P.P. 16 luglio 2002, n. 26, dall'art. 29, comma 1, (allegato C) del D.P.P. 6 maggio 2008, n. 21, dall'art. 30, comma 1 (allegato B), del D.P.P. 20 luglio 2011, n. 28, dall'art. 17, comma 1, (allegato A), del D.P.P. 3 dicembre 2012, n. 43, dall'art. 11, comma 1 (allegato C), del D.P.P. 7 gennaio 2014, n. 2, dall'art. 17, comma 1, del D.P.P. 7 agosto 2017, n. 26, dall'art. 12, comma 1 (allegato 2), del D.P.P. 22 novembre 2019, n. 29, e dall'art. 9 (allegato 1) del D.P.P. 23 dicembre 2022, n. 31. Vedi anche l'art. 10, comma 1, del D.P.P. 23 dicembre 2022, n. 31.
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ActionActiono) Decreto del Presidente della Provincia 7 maggio 2020, n. 18
ActionActionp) Decreto del Presidente della Provincia 13 agosto 2020, n. 28
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