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c) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 301)
Regolamento relativo agli interventi di assistenza economica sociale ed al pagamento delle tariffe nei servizi sociali

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1)
Pubblicato nel B.U. 19 settembre 2000, n. 39.

Art. 5 (Enti territorialmente competenti)    

(1)  Per l’erogazione delle prestazioni economiche sociali, è competente l’ente gestore dei servizi sociali nel cui territorio il richiedente ha stabile dimora.

(2)  Per il calcolo delle tariffe e per il pagamento delle tariffe non a carico dell'utente e dei suoi nuclei familiari sono competenti:

  1. il comune ove risulta il domicilio di soccorso, ossia l'ultima residenza italiana ufficiale dell'utente al momento in cui ha inizio l'ospitalità in un servizio residenziale o la sua frequenza di un servizio semiresidenziale, in caso di servizi di competenza del comune; nel caso in cui l’utente provenga da un altro servizio sociale residenziale, il comune ove risulta l’ultima residenza italiana ufficiale dell’utente nel momento in cui è stato accolto per la prima volta in un servizio residenziale;
  2. 1) se l'utente è maggiorenne: l’ente gestore dei servizi sociali nel cui territorio l’utente ha stabile dimora al momento in cui ha inizio l’ospitalità presso famiglie affidatarie, servizi residenziali o semiresidenziali o la frequenza di servizi rientranti nelle funzioni delegate di cui all’articolo 10 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, con l’eccezione del servizio di aiuto domiciliare di cui alla lettera d) del comma 1 del medesimo articolo, per il quale si applica la regola di cui al comma 1 del presente articolo; nel caso di contemporaneo utilizzo di più servizi di cui alla presente lettera, è competente l’ente gestore dei servizi sociali nel cui territorio l’utente ha stabile dimora al momento in cui richiede l’ospitalità presso un servizio residenziale. 7)
    2) se l'utente è minorenne: indipendentemente dal momento in cui ha inizio l'ospitalità o la frequenza del servizio, l’ente gestore dei servizi sociali nel cui territorio hanno stabile dimora i genitori, il genitore o il rappresentante legale dell’utente minorenne, oppure l’ente gestore dei servizi sociali nel cui territorio ha stabile dimora il genitore a cui il minore è stato giuridicamente affidato o presso cui il minore ha la residenza, nel caso di genitori separati o divorziati. 8)
7)
Il numero 1 dell'art. 5, lettera b) del comma 2, è stato prima sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 8 agosto 2016, n. 25, e successivamente dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 8 giugno 2018, n. 16.
8)
L'art. 5, comma 2, è stato prima sostituito dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 6 maggio 2008, n. 21, e poi dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 20 luglio 2011, n. 28. Infine l'intero art. 5 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 11 aprile 2012, n. 12. L'art. 5, comma 2, è stato poi così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 3 dicembre 2012, n. 43.
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