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d) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 181)
Regolamento relativo alle norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia2)

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1)
Pubblicato nel B.U. 2 maggio 2000, n. 19.
2)
Ai sensi dell'art. 5 del D.P.P. 18 febbraio 2010, n. 11, nel testo italiano le parole „selvaggina“, „comprensorio di caccia“ e „guardiacaccia“ sono sostituite con le parole „fauna selvatica“, „comprensorio“ e „agente venatorio“; invece nel testo tedesco le parole „Jagdgebiet“ e „Jagdaufseher“ sono sostituite con le parole „Wildbezirk“ e „hauptberuflicher Jagdaufseher“.

Art. 9 (Rilascio e revoca dei permessi di caccia)

(1) Il permesso annuale e quello d'ospite sono rilasciati dall'associazione su richiesta scritta dell'interessato e, se la relativa domanda non viene evasa entro 30 giorni dalla sua presentazione, in via sostitutiva, dall'ufficio.

(2)  Il rilascio del permesso annuale o d'ospite può essere negato a chi non ha effettuato i pagamenti previsti dalle direttive di cui all'articolo 24 della legge, ovvero a chi non li ha effettuati entro i termini previsti. Tali pagamenti riguardano la quota d'ingresso stabilita dall'associazione per il rilascio del primo permesso di caccia, il contributo annuale fissato dall'assemblea generale dei soci della riserva o dall'associazione e i contributi speciali, compresi quelli relativi agli abbattimenti, per coprire le spese inerenti alla gestione della riserva, alla sorveglianza venatoria, alla realizzazione di infrastrutture per l’attività venatoria, alla tutela della fauna ed al risarcimento di danni da fauna selvatica a carico della rispettiva riserva di caccia. 24)

(3) La quota d'ingresso e il contributo annuale da versare da chi non è socio dell'associazione possono essere aggiornati annualmente dall'associazione e soggiaciono al controllo di legittimità e di merito di cui all'articolo 24 della legge.

(4)Contro i provvedimenti dell'associazione concernenti il rilascio ed il diniego dei permessi annuali o d'ospite nonché delle autorizzazioni speciali è ammesso ricorso da parte degli interessati alla Giunta provinciale entro 30 giorni dalla comunicazione.25)

(5) Salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, l'associazione può subordinare il rilascio dei permessi annuali o d'ospite al possesso del certificato di abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'articolo 12 della legge.

(6)Qualora il titolare di un permesso annuale o d'ospite abbia trasferito la sua residenza anagrafica in un comune fuori provincia per un periodo superiore a tre anni, l'associazione, su richiesta di almeno due terzi dei soci della riserva, revoca il relativo permesso, salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, e dall’articolo 8, comma 3. In caso di inattività da parte dell'associazione per più di 30 giorni dalla data di ricevimento della succitata richiesta, vi provvede l'ufficio. 26)

(7) Chi è od è stato residente nel territorio dei comuni catastali di Merano o Quarazze, ha diritto alternativamente, iniziando con la riserva di diritto Maia Bassa, al permesso annuale o d'ospite nella riserva di Maia Bassa o in quella di Merano-Maia Alta.

(8) Si considerano minime unità colturali agli effetti dell'applicazione degli articoli 7 e 8, i masi chiusi aventi una estensione minima di due ettari di terreno effettivamente coltivato a vigneto o frutteto ovvero di quattro ettari di terreno effettivamente coltivato come arativo o prato. Se sorgono dubbi in merito alla natura o estensione della coltivazione, la decisione spetta alla Giunta provinciale.

(9) L’assemblea generale dei soci di una riserva di diritto è l’assemblea dei possessori di permesso annuale o d’ospite facenti parte dell’associazione venatoria alla quale è affidata la gestione delle riserve di diritto ai sensi dell’articolo 23, comma 1, della legge. L’assemblea generale dei soci della riserva è allargata ai possessori di permesso annuale e d’ospite appartenenti ad una qualsiasi altra associazione venatoria che soddisfi i presupposti necessari per la collaborazione alla gestione della riserva stabiliti nel medesimo articolo della legge. 27)

24)
L'art. 9, comma 2, è stato prima sostituito dall'art. 6, comma 1, del D.P.P. 3 settembre 2013, n. 23, e successivamente dall'art. 1, comma 8, del D.P.P. 5 maggio 2017, n. 17.
25)
L'art. 9, comma 4, è stato prima sostituito dall'art. 4 del D.P.P. 12 novembre 2004, n. 37, e poi dall'art. 4, comma 1, del D.P.P. 18 febbraio 2010, n. 11.
26)
L'art. 9, comma 6, è stato prima sostituito dall'art. 4, comma 2, del D.P.P. 18 febbraio 2010, n. 11, e successivamente dall'art. 1, comma 9, del D.P.P. 5 maggio 2017, n. 17.
27)
L'art. 9, comma 9, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 10, del D.P.P. 5 maggio 2017, n. 17.
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