(1)Il possesso del permesso d’ospite autorizza all'esercizio venatorio nella relativa riserva di caccia di diritto e, salvo quanto previsto dal comma 6, all'abbattimento delle specie selvatiche sottoposte alla pianificazione del prelievo ed assegnate a turno, per sorteggio o secondo altri criteri oggettivi dall'assemblea generale dei soci della riserva. Il possesso del permesso d’ospite obbliga la persona titolare al rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dagli organi venatori di cui al titolo VI della legge, nonché delle restrizioni e condizioni previste nel piano annuale di abbattimento per le singole specie sottoposte a tale regime. 18)
(2)Ha diritto al permesso d'ospite chi non possiede alcun permesso annuale, ma è in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 6, della legge ed ha la sua residenza anagrafica da almeno cinque anni o la ha avuta per almeno dieci anni, anche non consecutivi, nel territorio in cui si trova la riserva di caccia di diritto per la quale richiede il permesso d'ospite, purché risieda per almeno nove mesi all'anno in un comune della provincia di Bolzano o sia iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE).19)
(3)Indipendentemente dalla titolarità di un permesso annuale o d'ospite per un'altra riserva, ha inoltre diritto al permesso d'ospite chi è proprietario unico di una minima unità colturale effettivamente coltivata ovvero proprietario, anche in forma di comproprietà, compresa quella dell’associazione agraria, ma sempre con una quota corrispondente ad almeno 50 ettari, di una superficie forestale o pascoliva netta dell'estensione complessiva non inferiore a 50 ettari, situata integralmente nel territorio della relativa riserva di caccia di diritto, purché i terreni stessi non costituiscano una riserva privata di caccia e non siano gravati da diritti reali di godimento. Dalle superfici sono comunque esclusi i terreni situati ad una quota superiore ai 2400 metri sopra il livello del mare nonché, ad esclusione di tutte le strade e dei corsi d'acqua, i terreni improduttivi contigui di una estensione oltre i cinque ettari. I relativi accertamenti, se ritenuti necessari dall'ufficio, vengono eseguiti dall'ispettorato forestale territorialmente competente.20)
(4) Qualora una persona sia in possesso dei requisiti di cui al comma 2 in riferimento a più riserve di caccia di diritto, alla stessa spetta il permesso d'ospite in una sola riserva di sua scelta, salvo quanto previsto dai commi 3 e 5.
(5) L’assemblea generale dei soci di una riserva di caccia di diritto può, a maggioranza assoluta, concedere il permesso d’ospite a chi sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 11, comma 6, della legge, ma non degli ulteriori requisiti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. In sede di rilascio si devono considerare i cacciatori residenti in un comune della provincia di Bolzano, dando precedenza ai cacciatori dei comuni con un elevato numero di cacciatori rispetto alla superficie costituita in riserva o con una ridotta presenza di fauna selvatica cacciabile. Il permesso d'ospite può essere limitato nel tempo e riferirsi solamente a singole specie di fauna selvatica. 21)
(6)Il permesso d’ospite concesso con delibera dell’assemblea generale dei soci della riserva può essere revocato con la medesima procedura prevista per la sua concessione. 22)
(7) In applicazione del principio della conservazione dei diritti acquisiti, il diritto a ricevere un permesso d’ospite in una riserva di diritto viene mantenuto, se è stato attribuito prima dell’entrata in vigore delle presenti disposizioni. Ciò vale anche nel caso di fusione o di suddivisione delle riserve di diritto. 23)