In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

d) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 181)
Regolamento relativo alle norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia2)

Visualizza documento intero
1)
Pubblicato nel B.U. 2 maggio 2000, n. 19.
2)
Ai sensi dell'art. 5 del D.P.P. 18 febbraio 2010, n. 11, nel testo italiano le parole „selvaggina“, „comprensorio di caccia“ e „guardiacaccia“ sono sostituite con le parole „fauna selvatica“, „comprensorio“ e „agente venatorio“; invece nel testo tedesco le parole „Jagdgebiet“ e „Jagdaufseher“ sono sostituite con le parole „Wildbezirk“ e „hauptberuflicher Jagdaufseher“.

Art. 7 (Permesso annuale)

(1)Il possesso del permesso annuale autorizza all'esercizio venatorio nella relativa riserva di caccia di diritto, compreso l'abbattimento delle specie selvatiche sottoposte alla pianificazione del prelievo ed assegnate a turno, per sorteggio o secondo altri criteri oggettivi, dall'assemblea generale dei soci della riserva. Il possesso del permesso annuale obbliga la persona titolare al rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dagli organi venatori ai sensi del titolo VI della legge, nonché delle restrizioni e condizioni previste nel piano annuale di abbattimento per le singole specie ad esso sottoposte. 12)

(2)Ha diritto al permesso annuale chi risulta in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 6, della legge ed ha la sua residenza anagrafica da almeno dieci anni o la ha avuta per almeno 15 anni, anche non consecutivi, nel territorio in cui si trova la riserva di caccia per la quale si richiede il permesso annuale, purché risieda per almeno nove mesi all'anno in un comune della provincia di Bolzano o sia iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE).13)

(3)Ha inoltre diritto al permesso annuale chi risulta in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 6, della legge ed è proprietario unico di una minima unità colturale effettivamente coltivata ovvero proprietario, anche in forma di comproprietà, compresa quella dell'associazione agraria, ma sempre con una quota corrispondente ad almeno 50 ettari, di una superficie forestale o pascoliva netta dell'estensione complessiva non inferiore a 50 ettari, situata integralmente nel territorio della relativa riserva di caccia di diritto, purché i terreni stessi non costituiscano una riserva privata di caccia e non siano gravati da diritti reali di godimento. Dalle superfici sono comunque esclusi i terreni situati ad una quota superiore ai 2400 metri sopra il livello del mare nonché, ad esclusione di tutte le strade e dei corsi d'acqua, i terreni improduttivi contigui di una estensione oltre i cinque ettari. I relativi accertamenti, se ritenuti necessari dall'ufficio, vengono eseguiti dall'ispettorato forestale territorialmente competente.14)

(4) Qualora una persona sia in possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 in riferimento a più riserve di caccia di diritto, alla stessa spetta il permesso annuale in una sola riserva di sua scelta, salvo quanto previsto dal comma 6.

(5)L’assemblea generale dei soci di una riserva di caccia di diritto può, a maggioranza assoluta, concedere il permesso annuale a chi sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 11, comma 6, della legge, ma non degli ulteriori requisiti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. In sede di rilascio si devono considerare i cacciatori residenti in un comune della provincia di Bolzano, dando precedenza ai cacciatori dei comuni con un elevato numero di cacciatori rispetto alla superficie costituita in riserva o con una ridotta presenza di fauna selvatica cacciabile. 15)

(6)Il permesso annuale concesso con delibera dell’assemblea generale dei soci della riserva può essere revocato con la medesima procedura prevista per la sua concessione. 16)

(7) In applicazione del principio della conservazione dei diritti acquisiti, il diritto a ricevere un permesso annuale in una riserva di diritto viene mantenuto, se è stato attribuito prima dell’entrata in vigore delle presenti disposizioni. Ciò vale anche nel caso di fusione o di suddivisione delle riserve di diritto. 17)

12)
L'art. 7, comma 1 è stato prima sostituito dall'art. 2 del D.P.P. 12 novembre 2004, n. 37, successivamente dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 3 settembre 2013, n. 23, ed infine dall'art. 1, comma 2, del D.P.P. 5 maggio 2017, n. 17.
13)
L'art. 7, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 18 febbraio 2010, n. 11.
14)
L'art. 7, comma 3, è stato prima sostituito dall'art. 2 del D.P.P. 12 novembre 2004, n. 37, e poi dall'art. 2, comma 2, del D.P.P. 18 febbraio 2010, n. 11.
15)
L'art. 7, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3,  del D.P.P. 5 maggio 2017, n. 17.
16)
L'art. 7, comma 6, è stato prima sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 3 settembre 2013, n. 23, e successivamente dall'art. 1, comma 3, del D.P.P. 5 maggio 2017, n. 17.
17)
L'art. 7, comma 7, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 4, del D.P.P. 5 maggio 2017, n. 17.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionA Pesca
ActionActionB Caccia
ActionActiona) Legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14
ActionActionb) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 luglio 1992, n. 56/32
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 11 febbraio 2000, n. 4
ActionActiond) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18
ActionAction Art. 1 (Riferimenti)
ActionAction Art. 2 (Passaggio di emergenza e di comodo)
ActionAction Art. 3 (Inseguimento della selvaggina)
ActionAction Art. 4 (Certificato d'origine)
ActionAction Art. 5 (Imbalsamazione di selvaggina e conciatura)
ActionAction Art. 6 (Piano di abbattimento e mostre dei trofei)
ActionAction Art. 7 (Permesso annuale)
ActionAction Art. 8 (Permesso d'ospite)
ActionAction Art. 9 (Rilascio e revoca dei permessi di caccia)
ActionAction Art. 10 (Permessi giornalieri e settimanali)
ActionAction Art. 11 (Prescrizioni integrative)
ActionAction Art. 12 (Esame per guardiacaccia)
ActionAction Art. 13 (Disposizioni finali)
ActionActione) Legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 10
ActionActionf) Decreto del Presidente della Provincia 5 maggio 2017, n. 17
ActionActiong) Legge provinciale 16 luglio 2018, n. 11
ActionActionh) Legge provinciale 13 giugno 2023, n. 10
ActionActioni) Decreto del Presidente della Provincia 16 agosto 2023, n. 25
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico