(1) Il certificato d'origine deve:
(2) Il modulo del certificato d'origine viene predisposto dall'ufficio.
(3) I certificati d'origine rilasciati per specie non cacciabili devono essere annotati in ordine progressivo su un apposito registro vidimato dall'ufficio.
(4) Al certificato d’origine equivale l’attestato di abbattimento e di controllo, interamente compilato e firmato, di cui all’allegato 2 del decreto del Direttore del Servizio veterinario provinciale 19 febbraio 2008, n. 95726/31.12. 3)