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a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 marzo 2000, n. 121)
Criteri di determinazione dell'inabitabilità di abitazioni per motivi di sanità e di sicurezza

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1)

Pubblicato nel B.U. 2 maggio 2000, n. 19.

Art. 8 (Tutela del certificato di inabitabilità)

(1) È vietata la destinazione ad uso di abitazione dell'intera costruzione o dei singoli vani di essa dichiarati inabitabili e per qualsiasi ragione resisi liberi.

(2) In caso di violazione della norma di cui al comma 1, il sindaco adotta i provvedimenti di cui all'articolo 18, comma 1 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.