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a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 marzo 2000, n. 121)
Criteri di determinazione dell'inabitabilità di abitazioni per motivi di sanità e di sicurezza

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1)

Pubblicato nel B.U. 2 maggio 2000, n. 19.

Art. 4 (Inabitabilità per motivi di sicurezza)

(1) L'intera costruzione è inabitabile per motivi di sicurezza ai sensi dell'articolo 130, comma 3, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, quando sussista concreto pericolo di crollo del fabbricato a causa di vetustà, di vizi di costruzione, o delle caratteristiche meccaniche del suolo.

(2) In connessione con l'articolo 3, comma 2, l'accertamento dell'inabitabilità dei vani può riguardare anche l'assenza o l'assoluta carenza dell'impianto elettrico.