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a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 marzo 2000, n. 121)
Criteri di determinazione dell'inabitabilità di abitazioni per motivi di sanità e di sicurezza

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Pubblicato nel B.U. 2 maggio 2000, n. 19.

Art. 2 (Motivi di inabitabilità)

(1) Una casa o una parte di essa può essere dichiarata inabitabile per motivi di sanità, di sicurezza o a seguito di calamità naturali.

(2) L'inabitabilità può essere dichiarata solo relativamente a quelle case o a quei vani la cui destinazione d'uso urbanistica è definita come abitazione dall'articolo 75, comma 2, lettera a), della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13.