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i) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 ottobre 1999, n. 601)
Corso ed esame di abilitazione alla manutenzione di ascensori

1)

Pubblicato nel B.U. 7 dicembre 1999, n. 54.

Art. 1 (Obiettivi per la formazione dei manutentori di ascensori)

(1) I corsi per manutentori di ascensori e gli esami per l'iscrizione nell'elenco provinciale, di cui all'articolo 25 della legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41, devono rispettivamente sviluppare e accertare conoscenze e competenze in materia di:

  • a)  leggi e altre disposizioni:
    • 1)  nozioni fondamentali attinenti alla installazione, all' esercizio e alla manutenzione degli ascensori;
    • 2)  compiti e funzioni delle autorità e degli uffici competenti;
    • 3)  leggi e norme tecniche sugli ascensori;
  • b)  programmazione e organizzazione:
    • 1)  apparecchi e strumenti di lavoro: tecnologia e impiego;
    • 2)  programmazione della manutenzione;
    • 3)  riconoscimento dei fattori di rischio nella manutenzione e nella riparazione e verifiche di sicurezza;
  • c)  pianificazione della sicurezza:
    • 1)  riconoscimento delle concrete situazioni di pericolo e soluzioni per la sicurezza;
    • 2)  verifiche di sicurezza degli impianti d' ascensore;
    • 3)  controllo della documentazione prescritta per la sicurezza degli ascensori;
    • 4)  esecuzione dei lavori nel rispetto della sicurezza.

Art. 2 (Programma dei corsi per manutentori)

(1) Il corso teorico pratico per l'abilitazione alla manutenzione di ascensori verte sui seguenti argomenti:

  • a)  responsabilità del manutentore d' ascensore in qualità di lavoratore subordinato, del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti;
  • b)  responsabilità del manutentore di ascensori in qualità di lavoratore autonomo;
  • c)  compiti del manutentore di ascensori;
  • d)  normativa sugli ascensori e sue applicazioni;
  • e)  collaudi e verifiche di sicurezza;
  • f)  enti preposti;
  • g)  nozioni di matematica e fisica, calcolo del volume, peso specifico dei materiali, calcolo elementare delle correnti elettriche nei circuiti, uso degli strumenti di misure elettriche, misure di forze meccaniche e di momento e misure di pressione;
  • h)  tecnologia degli ascensori, elementi costituenti;
  • i)  accesso ai punti pericolosi per la manutenzione degli ascensori;
  • j)  dispositivi di sicurezza degli ascensori;
  • k)  protezione dei circuiti elettrici;
  • l)  dispositivi di sicurezza;
  • m)  manovre d' emergenza.

Art. 3 (Condizioni di accesso all'esame)

(1) Per essere ammessi all'esame è necessario:

  • a)  aver frequentato un corso teorico-pratico, della durata di almeno sessanta ore, inerente alla manutenzione di ascensori, secondo gli obiettivi e il programma di cui agli articoli 1 e 2 del presente regolamento; tale corso e la specifica competenza in materia dei docenti devono essere approvati preventivamente dall' Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro;
  • b)  aver svolto un tirocinio pratico della durata di almeno un anno presso una ditta d' ascensori, sotto la guida di un manutentore abilitato e da questi attestato.

Art. 4 (Esame)

(1) L'esame di abilitazione alla manutenzione di ascensori consta di una prova teorica e di una prova pratica.

(2) Se il candidato supera la prova teorica dell'esame, viene ammesso alla prova pratica.

(3) La prova pratica è svolta su un impianto d'ascensore e consiste in un intervento realistico.

(4) Ai candidati che hanno superato le prove d'esame viene rilasciato, da parte dell'assessore provinciale competente in materia di sicurezza del lavoro, un certificato di abilitazione alla manutenzione di ascensori, che dà diritto all'iscrizione nell'elenco provinciale dei manutentori di ascensori.

(5) Tale certificato di abilitazione ha, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 689, la stessa validità di quello rilasciato dal Prefetto, ai sensi dell'articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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