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a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 421)
1° Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 - Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 10 agosto 1999, n. 36.

Art. 7/ter (Nucleo familiare)

(1) In deroga a quanto previsto all’articolo 12 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, ai fini delle prestazioni di primo livello di cui all’articolo 6/bis, comma 2, del presente regolamento e dell’accesso agli interventi di emergenza per gravi casi sociali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera D, numero 2, della legge, nonché per le domande di assegnazione di un alloggio di edilizia sociale, sono considerati componenti del nucleo familiare:

  1. il richiedente;
  2. il coniuge non separato o il convivente more uxorio del richiedente;
  3. i figli minorenni di uno dei componenti di cui alle lettere a) e b), purché conviventi con uno dei componenti stessi;
  4. i figli maggiorenni di uno dei componenti di cui alle lettere a) e b), fino al compimento del venticinquesimo anno di età, purché conviventi con uno dei componenti stessi e a carico ai fini IRPEF;
  5. i minori in affidamento giudiziale a tempo pieno presso uno dei componenti di cui alle lettere a) e b);
  6. i figli di uno dei componenti di cui alle lettere a) e b), purché conviventi con uno dei componenti stessi, con invalidità civile o del lavoro non inferiore al 74 per cento, ciechi civili o sordi, con invalidità di guerra dalla prima alla quarta categoria o in situazione di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  7. i genitori di uno dei componenti di cui alle lettere a) e b), conviventi con uno dei componenti stessi da almeno due anni, se il richiedente si impegna ad accoglierli nell’alloggio agevolato;
  8. fratelli e sorelle di uno dei componenti di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, conviventi da almeno due anni con uno dei componenti stessi, con invalidità civile o del lavoro non inferiore al 74 per cento, ciechi civili o sordi, con invalidità di guerra dalla prima alla quarta categoria o in situazione di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, se il richiedente si impegna ad accoglierli nell’alloggio agevolato.

(2) Ai fini dell’ammissione ai contributi per il superamento o l’eliminazione di barriere architettoniche di cui all’articolo 92 della legge e al capo 4 del presente regolamento, se la persona con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti è minorenne, si considera richiedente chi convive col minore ed esercita la responsabilità genitoriale.

(3) Il richiedente a carico ai fini IRPEF nell'ultimo anno di reddito considerato per il calcolo del VSE può essere ammesso alle agevolazioni edilizie per l’acquisto, la costruzione, il recupero di abitazioni destinate al fabbisogno abitativo primario e all’assegnazione di aree destinate all’edilizia abitativa agevolata, solo nel caso in cui il suo coniuge o convivente more uxorio non sia risultato soggetto a carico ai fini IRPEF nel medesimo periodo.

(4)  Ai fini del calcolo dell’entità del sussidio di emergenza per gravi casi sociali di cui all’articolo 38 della legge, si considera il nucleo familiare di fatto di cui all’articolo 29 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2. 15)

15)
L'art. 7/ter è stato inserito dall'art. 4, comma 1, del D.P.P. 8 agosto 2016, n. 26.
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