(1) Agli effetti della legge e del presente regolamento si considerano conviventi more uxorio:
(2) Due persone conviventi more uxorio possono essere ammesse in comune all'agevolazione edilizia, purché siano entrambe in possesso dei requisiti per l'ammissione all’agevolazione stessa. 12)
(3) 13)
(4) Qualora due persone conviventi more uxorio richiedano in comune l'agevolazione edilizia e una persona rinunci all'agevolazione edilizia prima dell'erogazione, l'altra persona può essere ammessa come persona singola, sempre che al momento della presentazione della domanda fosse già in possesso dei requisiti per l'ammissione all'agevolazione richiesta.