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c) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 10 giugno 1999, n. 301)
Regolamento di esecuzione "Criteri e modalità per la concessione di sostegni in favore di rifugi alpini"

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1)

Pubblicato nel B.U. 3 agosto 1999, n. 35.

Art. 8 (Presentazione ed istruttoria delle domande)

(1) Le richieste devono essere prodotte su carta legale o su apposita modulistica elaborata dall'Ufficio ed integrata con una marca da bollo.

(2) Le domande vengono evase nel medesimo ordine in cui pervengono all'ufficio.

(3) Fermo restando la condizione di priorità prevista dall'articolo 4, comma 1, della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 5, le richieste saranno trattate, a causa della particolare ubicazione degli esercizi, con priorità rispetto a quelle inoltrate per i pubblici esercizi.

(4) Per lavori soggetti a concessione edilizia, la domanda è corredata della seguente documentazione:

  • a)  relazione tecnico-illustrativa;
  • b)  progetto esecutivo, approvato dagli organi competenti;
  • c)  preventivo dettagliato di spesa;
  • d)  estratto tavolare;
  • e)  concessione o autorizzazione edilizia;
  • f)  dichiarazione del Comune attestante la data di inizio dei lavori (non oltre 6 mesi antecedenti alla presentazione della domanda).

(5) Per iniziative non soggette ad autorizzazione, la domanda è corredata della seguente documentazione:

  • a)  relazione illustrativa;
  • b)  preventivo dettagliato;
  • c)  illustrazione grafica dei locali interessati.

(6) Le domande per la concessione di mutui a tasso agevolato ai sensi della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9, devono essere corredate anche del parere positivo di un'Istituto bancario autorizzato da apposita convenzione.

(7) Nella domanda va dichiarato che non verrà mutata la destinazione dell'azienda per un periodo di cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori o degli acquisti, pena la revoca del contributo. Per i mutui a tasso agevolato tale periodo è esteso all'intera durata del mutuo.

(8) I richiedenti che non siano proprietari dell'immobile, dovranno dimostrare o la disponibilità del bene per l'intera durata della destinazione, oppure allegare una dichiarazione del proprietario secondo il comma 7 del presente articolo.

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ActionActionb) Legge provinciale7 aprile 1997, n. 5
ActionActionc) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 10 giugno 1999, n. 30
ActionActionArt. 1 (Ambito di applicazione)
ActionActionArt. 2 (Domande ammissibili e scadenza per la presentazione delle domande)
ActionActionArt. 3 (Investimenti ammissibili)
ActionActionArt. 4 (Limitazioni e regolamentazione per casi particolari)
ActionActionArt. 5 (Limiti di investimento)
ActionActionArt. 6 (Tipo e misura delle agevolazioni)
ActionActionArt. 7 (Classificazione)
ActionActionArt. 8 (Presentazione ed istruttoria delle domande)
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