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c) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 10 giugno 1999, n. 301)
Regolamento di esecuzione "Criteri e modalità per la concessione di sostegni in favore di rifugi alpini"

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1)

Pubblicato nel B.U. 3 agosto 1999, n. 35.

Art. 6 (Tipo e misura delle agevolazioni)

(1) Per agevolazione si intende un contributo in conto capitale o un mutuo a tasso agevolato dal fondo di rotazione. Le singole forme di contributo non sono applicabili congiuntamente.

(2) L'ammontare delle agevolazioni viene determinato in base alla tabella della classificazione dei rifugi riportata in appendice.

(3) In caso di contributi una tantum l'agevolazione ammonta:

  • a)  fino al 40 per cento della spesa ammessa per i rifugi alpini classificati nella 3 a categoria;
  • b)  fino al 50 per cento della spesa ammessa per i rifugi alpini classificati nella 2 a categoria;
  • c)  fino al 60 per cento della spesa ammessa per i rifugi alpini classificati nella 1 a categoria.

(4) Limitatamente al fondo di rotazione il beneficio viene espresso come equivalente lordo di sovvenzione attualizzato ai vigenti tassi di riferimento dell'Unione Europea (UE). La misura dell'agevolazione non deve superare il valore di un analogo contributo una tantum.

(5) La partecipazione finanziaria della Provincia alla costituzione del mutuo non deve superare la quota dell'80 per cento.

(6) La durata complessiva ammonta a dieci anni per le opere di costruzione e sei anni per l'acquisto di arredamenti ed attrezzature.

(7) Nel caso di investimenti comprendenti sia opere di costruzione che l'acquisto di arredamenti ed attrezzature, saranno calcolate le decorrenze medie, arrotondate al semestre, secondo la seguente formula:

      4 x opere di costruzione

durata = 6 anni +—————————————

      spesa complessiva

(8) Il preammortamento non deve superare un anno ed è incluso nella durata complessiva. La Giunta provinciale può prorogare, su domanda motivata del richiedente e preventivo assenso dell'Istituto bancario mutuante, il periodo di preammortamento di un'ulteriore anno, dietro corrispondente riduzione del periodo di ammortamento.

(9) Le percentuali previste dall'articolo 6, comma 3, lettere a), b) e c), del presente regolamento, possono essere aumentate fino al 20 per cento per investimenti ambientali secondo l'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 5, qualora possa essere dimostrata la modesta redditività dell'esercizio in proporzione all'investimento.

(10) La certificazione della modesta redditività deve avvenire tramite un'apposita dichiarazione del titolare dell'azienda, dalla quale risultino gli indicatori: affitto, numero di tutti i collaboratori dell'azienda ed il volume d'affari riferito agli ultimi due anni.

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ActionActionb) Legge provinciale7 aprile 1997, n. 5
ActionActionc) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 10 giugno 1999, n. 30
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ActionActionArt. 2 (Domande ammissibili e scadenza per la presentazione delle domande)
ActionActionArt. 3 (Investimenti ammissibili)
ActionActionArt. 4 (Limitazioni e regolamentazione per casi particolari)
ActionActionArt. 5 (Limiti di investimento)
ActionActionArt. 6 (Tipo e misura delle agevolazioni)
ActionActionArt. 7 (Classificazione)
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