(1) Sono ammessi alle agevolazioni l'ammodernamento, il risanamento, il restauro, la ricostruzione e l'ampliamento di rifugi alpini, l'acquisto di impiantistica tecnologica, la costruzione, l'ammodernamento ed il risanamento di teleferiche.
(2) I lavori agevolabili comprendono anche l'ammodernamento e l'arredamento dei locali per il personale o il gestore, sempreché non si tratti di un'abitazione di prima casa ai sensi della vigente legislazione sull'edilizia agevolata.
(3) Sono ammesse alle agevolazioni anche la costruzione, l'ammodernamento e l'arredamento di locali di fortuna situati all'interno o all'esterno dei rifugi secondo l'articolo 1, comma 3, della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 5.
(4) Sono ammesse inoltre le infrastrutture primarie dei rifugi alpini, quali sentieri e mulattiere esclusi i sentieri pubblici, approvvigionamento elettrico ed idrico, smaltimento delle acque e simili, nonché gli investimenti volontari nei settori ambiente ed energia alternativa.
(5) Può essere agevolata anche la riattivazione tramite trasformazione o ricostruzione di ex rifugi alpini, a condizione che abbiano tutte le caratteristiche di una tale struttura. Prima della liquidazione dell'agevolazione deve essere inoltrata però la nuova licenza di esercizio.
(6) Le agevolazioni possono essere concesse anche per iniziative realizzate mediante operazione di locazione finanziaria con riscatto finale del bene locato.