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h) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 aprile 1999, n. 161)
Abilitazione alla conduzione di carrelli elevatori

1)

Pubblicato nel B.U. 11 maggio 1999, n. 22.

Art. 1 (Programma del corso)

(1) Il corso teorico-pratico per l'abilitazione alla conduzione di carrelli elevatori verte sui seguenti argomenti:

  • a)  responsabilità del conduttore della macchina, dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti;
  • b)  normativa di legge e sua applicazione;
  • c)  diversi tipi di carrelli elevatori;
  • d)  nozioni elementari di matematica e fisica, calcolo dei volumi, peso specifico dei materiali, limiti di portata e diagrammi di carico, condizioni di equilibrio;
  • e)  segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro;
  • f)  norme di sicurezza in caso di stazionamento del mezzo;
  • g)  corretta esecuzione delle manovre di circolazione, movimentazione e immagazzinaggio dei materiali;
  • h)  presenza di ostacoli, percorsi pedonali, incroci, strettoie, portoni, varchi e sottopassi ecc;
  • i)  rifornimento, circuiti idraulici;
  • j)  lavori in condizioni particolari ovvero all' esterno, su terreni scivolosi e su pendenze e con scarsa visibilità;
  • k)  manutenzione dei mezzi;
  • l)  cautele e precauzioni contro il ribaltamento dei mezzi, dispositivi di arresto automatico;
  • m)  mezzi personali di protezione;
  • n)  direttiva-macchine.

Art. 2 (Esame)

(1) L'esame di abilitazione alla conduzione dei carrelli elevatori si articola in una prova scritta e in una pratica.

(2) La prova scritta consiste di domande in forma di quiz. Questa prova è da intendersi superata se il candidato ottiene i 2/3 del punteggio massimo ammissibile. Ogni risposta viene valutata con un punteggio da 1 a 3. Coloro i quali non raggiungessero il punteggio minimo stabilito saranno sottoposti ad un colloquio, al fine di approfondire l'accertamento della preparazione. Nel caso in cui la commissione dovesse esprimere un parere complessivamente positivo sulla preparazione del candidato, questo viene ammesso alla prova pratica.

(3) La prova pratica, con un carrello elevatore, consiste nella corretta esecuzione di alcune delle seguenti operazioni e manovre:

  • a)  corretta operazione di prelievo e magazzinaggio di una cassa o pallet;
  • b)  trasporto di un carico con il carrello elevatore in marcia avanti e retromarcia su un percorso stabilito;
  • c)  operazioni di controllo del carrello elevatore prima dell' inizio del lavoro;
  • d)  stazionamento del mezzo.

(4) La prova pratica si intende superata qualora il candidato esegua correttamente le operazioni e le manovre richieste.

(5) Ai candidati che hanno superato positivamente le due prove d'esame viene rilasciato, dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro un certificato di abilitazione alla conduzione dei carrelli elevatori, ai fini delle norme di prevenzione, con cui si ottiene, inoltre, l'iscrizione nel relativo elenco provinciale istituito presso l'Ufficio sicurezza del lavoro.

Art. 3 (Requisiti di accesso all'esame)

(1) I candidati provvisti dei requisiti di cui all'articolo 25, comma 4, della legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41, devono dimostrare di aver effettuato un periodo di tirocinio pratico, della durata non inferiore a tre mesi, sotto la guida di una persona esperta, mediante dichiarazione da parte di tale persona, secondo lo schema riportato nell'allegato A.

(2) Sono inoltre ammessi all'esame coloro i quali sono in possesso dell'attestazione comprovante la frequenza di un corso teorico-pratico sulla conduzione di carrelli elevatori, il cui programma corrisponda a quello descritto all'articolo 1, comma 1, della durata di almeno 9 ore.

Art. 4 (Rinnovo del certificato di abilitazione)

(1) Il rinnovo del certificato di abilitazione viene effettuato dall'ufficio sicurezza del lavoro su presentazione della certificazione medica, di cui all'articolo 25, comma 4, lettera b) della legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato A 2)

2)

Omissis.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionA Mercato del lavoro
ActionActionB Collocamento dei lavoratori
ActionActionC Orientamento professionale
ActionActionD Tutela tecnica del lavoro
ActionActiona) Legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41
ActionActionb) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 agosto 1990, n. 19
ActionActionc) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 maggio 1992, n. 18
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 2 luglio 1993, n. 13 —
ActionActione) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 luglio 1994, n. 33
ActionActionf) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 novembre 1994, n. 56 —
ActionActiong) LEGGE PROVINCIALE 15 maggio 1996, n. 9
ActionActionh) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 aprile 1999, n. 16
ActionActionArt. 1 (Programma del corso)
ActionActionArt. 2 (Esame)
ActionActionArt. 3 (Requisiti di accesso all'esame)
ActionActionArt. 4 (Rinnovo del certificato di abilitazione)
ActionActionAllegato A
ActionActioni) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 ottobre 1999, n. 60
ActionActionj) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 13 giugno 2005, n. 25
ActionActionk) Decreto del Presidente della Provincia 2 novembre 2009 , n. 51
ActionActionl) Decreto del Presidente della Provincia 2 marzo 2010 , n. 15
ActionActionm) Decreto del Presidente della Provincia 8 marzo 2012, n. 7
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