(1) L'esame di abilitazione alla conduzione dei carrelli elevatori si articola in una prova scritta e in una pratica.
(2) La prova scritta consiste di domande in forma di quiz. Questa prova è da intendersi superata se il candidato ottiene i 2/3 del punteggio massimo ammissibile. Ogni risposta viene valutata con un punteggio da 1 a 3. Coloro i quali non raggiungessero il punteggio minimo stabilito saranno sottoposti ad un colloquio, al fine di approfondire l'accertamento della preparazione. Nel caso in cui la commissione dovesse esprimere un parere complessivamente positivo sulla preparazione del candidato, questo viene ammesso alla prova pratica.
(3) La prova pratica, con un carrello elevatore, consiste nella corretta esecuzione di alcune delle seguenti operazioni e manovre:
- a) corretta operazione di prelievo e magazzinaggio di una cassa o pallet;
- b) trasporto di un carico con il carrello elevatore in marcia avanti e retromarcia su un percorso stabilito;
- c) operazioni di controllo del carrello elevatore prima dell' inizio del lavoro;
- d) stazionamento del mezzo.
(4) La prova pratica si intende superata qualora il candidato esegua correttamente le operazioni e le manovre richieste.
(5) Ai candidati che hanno superato positivamente le due prove d'esame viene rilasciato, dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro un certificato di abilitazione alla conduzione dei carrelli elevatori, ai fini delle norme di prevenzione, con cui si ottiene, inoltre, l'iscrizione nel relativo elenco provinciale istituito presso l'Ufficio sicurezza del lavoro.