(1) L'iscrizione all'albo degli esperti di cui all'articolo 44 è presupposto per la designazione ad esperto provinciale nelle commissioni edilizie comunali.
(2) Costituiscono titoli preferenziali per la designazione ad esperto nelle commissioni edilizie comunali i seguenti requisiti:
(3) L'incarico nella stessa commissione edilizia comunale può essere conferito per non più di due periodi funzionali consecutivi.
(4) I limiti di progettazione per i liberi professionisti sono applicati anche ai professionisti associati, sia giuridicamente che di fatto. L'inottemperanza a quest'obbligo costituisce motivo per la cancellazione dall'albo per esperti in urbanistica e tutela del paesaggio.30)