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f) Decreto del Presidente della Giunta provinciale6 novembre 1998, n. 331)2)
Regolamento di esecuzione recante la disciplina di semplificazione del procedimento amministrativo di autorizzazione di interventi non sostanziali ai sensi della legge sulla tutela del paesaggio

1)
Pubblicato nel Supp. n. 1 al B.U. 26 gennaio 1999, n. 5.
2)
Vedi anche l'art. 105, comma 4, della L.P. 10 luglio 2018, n. 9.

Art. 1 (Ambito di applicazione)   delibera sentenza

(1)  Gli interventi sull'ambiente naturale e sul paesaggio di seguito elencati sono autorizzati con la procedura di autorizzazione semplificata di cui all'articolo 8, comma 1/bis della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, direttamente dal sindaco territorialmente competente anche ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21:

  1. la realizzazione di strade con una lunghezza fino a 1.000 m, una larghezza complessiva fino a 2,5 m ed una pendenza del terreno fino al 70 per cento. Le strade non devono essere sigillate, ad eccezione della posa in opera di grigliato o elementi per la formazione delle corsie, e non devono essere realizzati ponti o muri, esclusi muri a secco, muri ciclopici, massicciate in legname o terre armate, in ogni caso fino ad un’altezza di 2,5 m. All’interno dei parchi naturali per i lavori deve essere richiesto un parere dell’Ufficio provinciale Parchi naturali. Per la realizzazione di strade di allacciamento di bosco deve essere richiesto un parere non vincolante all'autorità forestale. La realizzazione di strade di allacciamento di malghe soggiace alla procedura di autorizzazione di cui all’articolo 12 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche; 3)
  2. movimenti di terra per la posa in opera di condutture qualora l'area occupata durante i lavori non superi la larghezza di 5 m. Qualora trattasi di condutture d’acqua, il richiedente deve essere in possesso della concessione per la derivazione d'acqua. All’interno dei parchi naturali deve essere richiesto un parere dell’ufficio provinciale Parchi naturali; 4)
  3. realizzazione di muri di sostegno quali muri a secco, muri ciclopici, massicciate in legname o terre armate fino ad un’altezza di 2,5 m nelle zone di verde agricolo. All’interno dei parchi naturali deve essere richiesto un parere dell’Ufficio provinciale Parchi naturali; 5)
  4. deposito di materiale di scavo fino a 1.000 m³ su una superficie massima fino a 1.000 m², qualora esso non comporti un cambio della destinazione d'uso del terreno; 6)
  5. estrazione di materiale fino a 200 m³ su una superficie massima fino a 500 m², qualora essa non comporti un cambio della destinazione d'uso del terreno,
  6. spianamenti di superfici a coltivazione agricola intensiva a quote inferiori a 1600 m sul livello del mare, qualora la superficie non sia complessivamente superiore a 5.000 m² o la pendenza media non sia superiore al 40 per cento, oppure non sia previsto un livellamento superiore a +/- 1 m.7)
  7. 8)9)
  8. montaggio di tende per un periodo massimo di 15 giorni;8)
  9. installazione, modifica o sostituzione di serbatoi d’acqua interrati con una capacità massima di 20 m³, nonché installazione di serbatoi di gas con una capacità massima di 13 m³, incluse le opere correlate; 8)10)
  10. interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo come definiti dall’articolo 59, comma 1, lettere b) e c), della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 e successive modifiche, che non comportano una modifica della destinazione d’uso;8)
  11. installazione, modifica o sostituzione di pensiline per fermate d’autobus; collocazione di mezzi pubblicitari, cartelli informativi o segnaletici seconde le direttive approvate dalla Giunta provinciale; 8)11)
  12. interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche su edifici esistenti, a meno che non si realizzi volume urbanistico;8)
  13. sostituzione di colonnette di distribuzione e di distributori automatici presso le stazioni di rifornimento;8)
  14. installazione, modifica o sostituzione di camini, prese d’aerazione o canne fumarie;8)
  15. installazione, modifica o sostituzione del cappotto termico di edifici;8)
  16. installazione, modifica o sostituzione di collettori solari e di impianti fotovoltaici, se sono montati raso falda del tetto;8)12)
  17. installazione di finestre raso falda, con una superficie massima fino al 10 per cento della superficie della relativa falda del tetto, su case d’abitazione;8)
  18. installazione, modifica o sostituzione di impianti tecnologici all’interno di edifici esistenti e realizzazione di piccoli sistemi di trattamento delle acque reflue per scarichi domestici fino a 50 abitanti equivalenti; 8)13)
  19. installazione, modifica o sostituzione di cavi, punti, nodi, armadi di derivazione, centraline e cabine per l’erogazione di servizi pubblici;8)
  20. installazione, modifica o sostituzione di antenne radioamatoriali con i relativi tralicci o pali di sostegno sui tetti degli edifici fino ad un’altezza massima di 5 metri e di antenne televisive con un’altezza oscillante tra 1,5 metri e 3 metri;8)
  21. installazione, modifica o sostituzione di tende estensibili fino ad un massimo di 25 metri quadrati, tranne che nel verde alpino;8)
  22. costruzione di legnaie ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 febbraio 1998, n. 5; costruzione di depositi per la legna, anche con tettoie, nei casi determinati dalla Giunta provinciale e previo parere dell’autorità forestale; 8)14)
  23. costruzione, modifica o sostituzione di muri di cinta, qualora il basamento, misurato dal livello del piano di campagna, non superi l’altezza di 30 cm e la sovrapposta recinzione non superi l’altezza di 1,50 m; 8)15)
  24. installazione di fontane.8)
  25. la costruzione di apiari secondo le direttive approvate dalla Giunta provinciale, esclusi gli apiari didattici e nomadi;16)
  26. l’abbattimento di piante legnose nei casi previsti dal decreto del Presidente della Provincia 22 ottobre 2007, n. 56.16)

(2)  Tutti i progetti presentati entro cinque anni dalla data della prima autorizzazione rilasciata dal sindaco che presentino delle connessioni causali ed ambientali con i progetti approvati e superino complessivamente i limiti sopra stabiliti non possono venire sottoposti a questa procedura di autorizzazione semplificata.

massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 60 vom 06.03.2000 - Begründung von Verwaltungsakten - Berücksichtigung vorausgehenden Maßnahmen - Erheblichkeit eines Baueingriffs in das Landschaftsbild - nicht überprüfbares Sachurteil
3)
La lettera a) dell'art. 1, comma 1, è stata prima sostituita dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 15 gennaio 2010, n. 15, e poi dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 11 febbraio 2014, n. 3.
4)
La lettera b) dell'art. 1, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 1, comma 2, del D.P.P. 11 febbraio 2014, n. 3.
5)
La lettera c) dell'art. 1, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 1, comma 3, del D.P.P. 11 febbraio 2014, n. 3.
6)
La lettera d) dell'art. 1, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 1, comma 4, del D.P.P. 11 febbraio 2014, n. 3.
7)
La lettera f) dell'art. 1, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 1, comma 2, del D.P.P. 15 gennaio 2010, n. 15.
8)
Le lettere g) fino x) sono state inserite dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 19 maggio 2009, n. 28.
9)
La lettera g) dell'art. 1, comma 1, è stata abrogata dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 22 maggio 2013, n. 12.
10)
La lettera i) dell'art. 1, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 1, comma 2, del D.P.P. 22 maggio 2013, n. 12.
11)
La lettera k) dell'art. 1, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 1, comma 3, del D.P.P. 22 maggio 2013, n. 12.
12)
La lettera p) dell'art. 1, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 1, comma 5, del D.P.P. 11 febbraio 2014, n. 3.
13)
La lettera r) dell'art. 1, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 1, comma 4, del D.P.P. 22 maggio 2013, n. 12.
14)
La lettera v) dell'art. 1, comma 1, è stata così sostituita dall'art, 1, comma 5, del D.P.P. 22 maggio 2013, n. 12.
15)
La lettera w) dell'art. 1, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 1, comma 6, del D.P.P. 11 febbraio 2014, n. 3.
16)
Le lettere x) e y) sono state inserite dall'art. 1, comma 3, del D.P.P. 15 gennaio 2010, n. 15.

Art. 2 (Documentazione)

(1) Dalla richiesta d’autorizzazione relativa agli interventi di cui all’articolo 1, comma 1, lettere da a) ad h) e lettera z), che deve essere corredata da un estratto della mappa catastale, devono risultare in modo chiaro la localizzazione e i dati tecnici dell’intervento progettato. Per gli interventi di cui al-le lettere da i) a y) deve essere presentata la documentazione prevista dal regolamento edilizio. 17)

(2)  I provvedimenti di autorizzazione o di diniego con la relativa documentazione devono essere trasmessi per conoscenza all'ispettorato forestale territorialmente competente se la zona è sottoposta a vincolo idrogeologico-forestale.

(3)  Qualora gli interventi vengano eseguiti all'interno di parchi naturali o in zone individuate nei piani paesaggistici sovracomunali, la decisione adottata con la relativa documentazione deve essere trasmessa per conoscenza all'ispettorato forestale territorialmente competente nonché alla Ripartizione provinciale tutela del paesaggio e della natura.

(4)  Eccetto gli interventi di cui all’articolo 1, comma 1, lettere h) e z), al termine dei lavori il committente o, ove previsto, il progettista, il direttore dei lavori, il tecnico o l'installatore incaricato dal committente deve presentare entro sei mesi dal completamento dei lavori una dichiarazione finale attestante l'esecuzione dei lavori a regola d'arte e la conformità degli stessi ai lavori autorizzati. 18)

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

17)
L'art. 2, comma 1, è stato prima sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 19 maggio 2009, n. 28, poi dall'art. 1, comma 4, del D.P.P. 15 gennaio 2010, n. 15, ed infine dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 22 maggio 2013, n. 12.
18)
L'art. 2, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 2, comma 2, del D.P.P. 22 maggio 2013, n. 12.
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