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f) Decreto del Presidente della Giunta provinciale6 novembre 1998, n. 331)2)
Regolamento di esecuzione recante la disciplina di semplificazione del procedimento amministrativo di autorizzazione di interventi non sostanziali ai sensi della legge sulla tutela del paesaggio

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1)
Pubblicato nel Supp. n. 1 al B.U. 26 gennaio 1999, n. 5.
2)
Vedi anche l'art. 105, comma 4, della L.P. 10 luglio 2018, n. 9.

Art. 2 (Documentazione)

(1) Dalla richiesta d’autorizzazione relativa agli interventi di cui all’articolo 1, comma 1, lettere da a) ad h) e lettera z), che deve essere corredata da un estratto della mappa catastale, devono risultare in modo chiaro la localizzazione e i dati tecnici dell’intervento progettato. Per gli interventi di cui al-le lettere da i) a y) deve essere presentata la documentazione prevista dal regolamento edilizio. 17)

(2)  I provvedimenti di autorizzazione o di diniego con la relativa documentazione devono essere trasmessi per conoscenza all'ispettorato forestale territorialmente competente se la zona è sottoposta a vincolo idrogeologico-forestale.

(3)  Qualora gli interventi vengano eseguiti all'interno di parchi naturali o in zone individuate nei piani paesaggistici sovracomunali, la decisione adottata con la relativa documentazione deve essere trasmessa per conoscenza all'ispettorato forestale territorialmente competente nonché alla Ripartizione provinciale tutela del paesaggio e della natura.

(4)  Eccetto gli interventi di cui all’articolo 1, comma 1, lettere h) e z), al termine dei lavori il committente o, ove previsto, il progettista, il direttore dei lavori, il tecnico o l'installatore incaricato dal committente deve presentare entro sei mesi dal completamento dei lavori una dichiarazione finale attestante l'esecuzione dei lavori a regola d'arte e la conformità degli stessi ai lavori autorizzati. 18)

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

17)
L'art. 2, comma 1, è stato prima sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 19 maggio 2009, n. 28, poi dall'art. 1, comma 4, del D.P.P. 15 gennaio 2010, n. 15, ed infine dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 22 maggio 2013, n. 12.
18)
L'art. 2, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 2, comma 2, del D.P.P. 22 maggio 2013, n. 12.
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