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Normativa provinciale
Patrimonio
Amministrazione del patrimonio
Decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 gennaio 1998, n. 3
CAPO II Amministrazione dei beni mobili
Art. 5 (Classificazione dei beni mobili)
b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 gennaio 1998, n. 3
1)
Regolamento per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano
Attendere, processo in corso!
1)
Pubblicato nel B.U. 24 febbraio 1998, n. 9.
Art. 5 (Classificazione dei beni mobili)
(1)
Tutti i beni mobili inclusi nell'inventario generale sono distinti nelle seguenti categorie:
Categoria I - mobili, arredi, macchine e utensili per ufficio, apparecchiature elaborazione dati, suppellettili, arredi domestici e similari, libri, esclusi libri di valore artistico o storico;
Categoria II - mezzi didattici, macchine, strumenti ed altri beni mobili per uso didattico;
Categoria III - macchine, macchinario agricolo, strumenti, attrezzature edili e per manutenzione, oggetti di uso particolare;
Categoria IV - armi, compresi gli accessori;
Categoria V - autoveicoli, motoveicoli, natanti ed altri beni mobili iscritti in pubblici registri;
Categoria VI - oggetti museali, compresi libri di valore artistico o storico;
Categoria VII - beni di valore artistico o storico quali quadri, stampe, sculture, libri non compresi nella I categoria e similari;
Categoria VIII - apparecchiature mediche, strumenti ed altri beni tecnico-scientifici in dotazione ai presidi e servizi sanitari.
Caricamento in corso
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Norme costituzionali
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
A A -Alienazione dei beni patrimoniali
B Amministrazione del patrimonio
a) Legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2
b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 gennaio 1998, n. 3
Norme generali
Amministrazione dei beni mobili
Art. 2 (Consegnatari dei beni mobili)
Art. 3 (Subconsegnatari)
Art. 4 (Inventari dei beni mobili)
Art. 5 (Classificazione dei beni mobili)
Art. 6 (Buoni di carico)
Art. 7 (Buoni di scarico)
Art. 8 (Rapporti e denunce)
Art. 9 (Alienazione di beni mobili fuori uso)
L'amministrazione dei beni immobili
Norme transitorie e finali
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
Sentenze della Corte costituzionale
Sentenze T.A.R.
Indice cronologico