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b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 gennaio 1998, n. 31)
Regolamento per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano

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1)
Pubblicato nel B.U. 24 febbraio 1998, n. 9.

Art. 3 (Subconsegnatari)

(1) Sono subconsegnatari tutte le persone cui il consegnatario, per ragioni di servizio, affida beni mobili di cui è responsabile. La consegna viene effettuata mediante registrazione dei beni su apposita scheda per i beni costituenti l'arredo di ogni singolo locale e mediante verbali di consegna nel caso di automezzi, armi, apparecchiature, strumenti, materiale didattico, audiovisivo, tecnico e scientifico.

(2) La scheda di cui al comma 1 è compilata in duplice copia e firmata dalla persona che riceve in dotazione i beni; una copia viene esposta nel locale ove i beni si trovano, l'altra copia viene trattenuta dal consegnatario quale ricevuta e raccolta in apposito schedario. La perdita, il furto o il danneggiamento, nonché lo spostamento di beni mobili è comunicato immediatamente al consegnatario. Quando un bene viene trasferito in altro locale, ovvero scaricato dall'inventario, il consegnatario appone la propria firma nell'apposita colonna. La scheda è sempre aggiornata in ogni caso di variazione, sia in aumento, che in diminuzione.

(3) Nei verbali di cui al comma 1 sono riportati i beni dati in consegna indicando, per ciascun bene, il numero d'identificazione e la descrizione. I verbali, redatti in duplice esemplare, sono sottoscritti dal consegnatario e dalla persona che assume la responsabilità della conservazione del materiale affidatole.

(4) In caso di trasferimento o cessazione dal servizio, le persone cui sono stati affidati beni mobili effettuano la riconsegna del materiale loro affidato al consegnatario ovvero ad altro subconsegnatario.

(5) I beni mobili assegnati ai servizi audiovisivi e destinati al prestito sono dati in prestito secondo le disposizioni stabilite dal rispettivo Direttore di ripartizione.

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