(1) L'entità delle anticipazioni di cui all'articolo 15, comma 2, lettera b), della legge, è stabilita in misura che i pagamenti complessivamente disposti non superino mai il 90% del valore attribuibile all'immobile in costruzione all'atto della liquidazione delle anticipazioni, tenuto conto dello stato di avanzamento dei lavori accertato dal tecnico di cui all'articolo 15, comma 5, della legge.