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b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 gennaio 1998, n. 31)
Regolamento per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano

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1)
Pubblicato nel B.U. 24 febbraio 1998, n. 9.

Art. 10 (Consegnatari di beni immobili)

(1) L'indicazione e la sostituzione del consegnatario da nominare per ciascun bene immobile di proprietà della Provincia o preso in locazione dalla Provincia, inclusi i beni immobili temporaneamente non utilizzati e per quelli in attesa di vendita o assegnazione, deve essere comunicata all'Ufficio provinciale patrimonio.

(2) Di ogni singola unità immobiliare viene nominato un unico consegnatario che di regola è il funzionario di grado più elevato presente nell'edificio ovvero, in caso di funzionari parigrado, quello più anziano di servizio.

(3) La nomina dei consegnatari dei terreni viene proposta dall'Assessore competente.

(4) In caso di nuovo acquisto o locazione di beni immobili viene nominato consegnatario un dipendente del dipartimento che ha richiesto l'acquisto o la locazione.

(5) Gli edifici in corso di costruzione o di ristrutturazione sono dati in consegna al rispettivo direttore dei lavori fino alla consegna dei locali ai servizi od uffici cui sono destinati.

(6) I beni immobili che vengono messi a disposizione di enti, aziende ed associazioni sono dati in consegna ai rispettivi legali rappresentanti.

(7) In caso di dubbio la nomina del consegnatario viene proposta dall'Assessore competente per l'amministrazione del patrimonio.

(8) Le norme del presente regolamento si applicano anche a persone non facenti parte dell'organico provinciale che hanno in dotazione beni immobili di proprietà della Provincia.

(9) Quando avviene sostituzione nella persona del consegnatario, il consegnatario uscente procede alla consegna dei beni immobili al consegnatario subentrante mediante stesura di un verbale di consegna. Un originale del suddetto verbale è inoltrato all'Ufficio provinciale patrimonio.

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