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a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 31 luglio 1998, n. 201)
Regolamento di esecuzione dell'articolo 13/bis della legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40, relativo alle disposizioni in materia di acque minerali

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1)

Pubblicato nel B.U. 25 agosto 1998, n. 35.

Art. 5 (Obblighi del concessionario)

(1) Con la concessione il concessionario è obbligato a:

  • a)  esercitare direttamente l' attività per cui è rilasciata la concessione;
  • b)  non cedere l' acqua a terzi se non imbottigliata;
  • c)  comunicare ogni sei mesi all' ufficio competente:
    • 1)  dati di portata, di temperatura e di conducibilità elettrica con relativi grafici della sorgente in questione, desunti dagli strumenti misuratori installati;
    • 2)  dati mensili relativi alla quantità d' acqua imbottigliata o utilizzata per cure;
  • d)  fornire i risultati delle analisi batteriologiche e chimiche eseguite almeno due volte all' anno;
  • e)  avvisare immediatamente l' ufficio provinciale competente in materia di gestione delle risorse idriche circa qualsiasi intervento esso intenda effettuare all'impianto di derivazione o nelle zone sottoposte a tutela;
  • f)  richiedere l' autorizzazione a sospendere l'attività di sfruttamento della sorgente.