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a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 31 luglio 1998, n. 201)
Regolamento di esecuzione dell'articolo 13/bis della legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40, relativo alle disposizioni in materia di acque minerali

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1)

Pubblicato nel B.U. 25 agosto 1998, n. 35.

Art. 4 (Concessione)

(1) Valutata l'ammissibilità della domanda, l'istruttoria ed il rilascio della concessione avviene ai sensi della normativa sulle concessioni d'acqua e sull'istituzione delle aree di tutela dell'acqua potabile, contenuta nel T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, e nelle leggi provinciali 4 settembre 1976, n. 40, 23 agosto 1978, n. 49, e 6 settembre 1973, n. 63, e successive modificazioni. Nel decreto di concessione è precisata la quantità d'acqua da derivare.