Pubblicato nel Suppl. n. 3 al B.U. 11 agosto 1998, n. 33.
(1) Il presente regolamento disciplina la preparazione e la somministrazione di alimenti negli alpeggi, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, recante "Norme sull'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e medicina legale", nonché dell'articolo 21 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, recante "Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi".
(2) Il presente regolamento dà inoltre attuazione alla direttiva 93/43/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, sull'igiene dei prodotti alimentari, nonché alle direttive 92/46/CEE del Consiglio del 16 giugno 1992 e 92/47/CEE del Consiglio del 16 giugno 1992, in materia di produzione ed immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte.
(3) L'attività di preparazione e somministrazione di alimenti costituisce attività ausiliaria a quella propria dell'alpeggio e può essere esercitata solo quando sono garantiti gli standard igienico-sanitari minimi a tutela della salute pubblica di cui al presente regolamento.