(1) Per la realizzazione di impianti nuovi sono considerate ammissibili a contributo le spese che sono pari al costo convenzionale dell'impianto stabilito mediante la formula di cui all'articolo 29 della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87.
(2) Per interventi diversi da quelli di cui al comma 1, la spesa riconosciuta ammissibile viene individuata sulla base del progetto e di un preventivo dettagliato di spesa. Essa non deve essere comunque superiore al costo convenzionale dell'impianto nuovo determinato ai sensi del comma 1 ed essere almeno pari al cinque per cento di tale costo.
(2/bis) Per gli impianti funiviari appartenenti alla prima categoria la spesa minima ammessa a contributo è pari al 2,5 per cento del costo convenzionale dell'impianto nuovo determinato ai sensi del comma 1. 2)
(3) Sono ammissibili a contributo i progetti attuati, in tutto o in parte, con il sistema della locazione finanziaria. 3)